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INPS * DECRETO SOSTEGNI: « INDENNITÀ UNA TANTUM 2.400 EURO, EROGATI TUTTI I BONUS AI PRECEDENTI BENEFICIARI PER UN TOTALE DI 565 MILIONI »

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16.11 - venerdì 9 aprile 2021

Indennità una tantum di 2400 euro prevista dal decreto sostegni: erogati tutti i bonus ai precedenti beneficiari per un totale di 565 milioni di euro.

A breve attiva la procedura per i nuovi percettori.

A quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”, l’Inps ha già liquidato tale una tantum di 2400 euro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.

I beneficiari sono appartenenti alle seguenti categorie:

lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
lavoratori intermittenti
lavoratori autonomi occasionali
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
lavoratori dello spettacolo

Per coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà resa operativa sul portale dell’Istituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori, delle medesime categorie, che devono presentarla per la prima volta e cui si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che presentino i requisiti indicati dal comma 2 dell’art.10 del DL 41/2021*.

 

 

*Art. 10, comma 2, DL 41/2021

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e

degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo, non titolari di pensione né di rapporto di   lavoro

dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente

decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400

euro.  La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel

settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta

giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di

rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

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