La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
Report mensile Agosto 2020
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
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