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GUGLIELMI (FASSA) – MOZIONE * COVID: « AVVIARE UNA VERIFICA DELLE SANZIONI ELEVATE DALLE FORZE DELL’ORDINE, AL FINE DI INTERVENIRE SECONDO DIRITTO »

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10.11 - martedì 9 marzo 2021

La necessità di contenere i contagi da Covid-19 e di evitare il propagarsi della pandemia ha reso necessario, a partire dal marzo 2020, l’adozione di diverse misure restrittive delle libertà individuali e collettive, emanate perlopiù con lo strumento del DPCM.

Al fine di far rispettare le indicazioni contenute nei diversi e svariati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della P.A.T venivano adottate ed individuate sanzioni, inizialmente penali e pi amministrative, per coloro che non avessero rispettato le indicazioni governative.
Pare evidente che l’elevato numero di disposizioni, molto spesso modificate o esplicate tramite successive interpretazioni di lettura, ha prodotto sia nella popolazione che in chi è chiamato a farle rispettare, confusione e incertezza sull’applicazione delle sanzioni stesse.

Nello specifico, come riportato anche da autorevoli testate nazionali, questa confusione ha portato ad emissioni di verbali e/o contestazioni amministrative errate e non rispondenti a requisiti legislativi normati e consolidati.
Sono giunte allo scrivente diverse segnalazioni, anche in Provincia Autonoma di Trento, di errata applicazione delle sanzioni pecuniarie a seguito di mancato rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia.

Entrando nel dettaglio, pare infatti che diversi verbali siano stati redatti non tenendo conto delle seguenti norme nazionali:

• Art 8 bis Legge 689/81: “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo…”

• L’art. 202 del D.Lgs 285/92 richiamato dall’art.4 comma 3 del del D.Lgs 19/2020 riporta al comma 1. “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione…”

Pur conscio delle già citate difficoltà di interpretazione e di gestione di quanto in oggetto da parte delle Forze dell’Ordine e stigmatizzando con forza le azioni contro legge che hanno portato a tali provvedimenti, si sottolinea che, per i casi a conoscenza dello scrivente, pare non sia stata applicata la facoltà del pagamento in forma ridotta del 30% se il pagamento fosse stato eseguito entro i 5 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione) e che, in alcuni casi, sia stata anche applicata in maniera errata la reiterazione con conseguente illegittimo ed ingiusto raddoppio della somma.

A tal proposito è opportuno ricordare che la disciplina della reiterazione trova applicazione esclusivamente quando accertata con procedimento esecutivo e non meramente amministrativo. La stessa non sussiste qualora il contestato abbia usufruito del pagamento in misura ridotta che, come ampiamente già detto, va indicato come possibilità in tutte le sanzioni pecuniarie.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale impegna la Giunta ad:

• Avviare negli opportuni uffici competenti un’attenta verifica delle sanzioni emesse dalle varie Forze dell’Ordine , al fine di poter intervenire secondo diritto e giustizia.

 

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Consigliere Luca Guglielmi

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