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GUGLIELMI (FASSA) * DDL ELISOCCORSO PAT: « LA PROPOSTA LEGISLATIVA PREVEDE PER I VOLI LA POSSIBILITÀ DI STIPULARE ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRE REALTÀ DI SETTORE »

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17.31 - martedì 22 giugno 2021

In allegato il DDL depositato oggi dal cons. del gruppo Fassa Luca Guglielmi in data odierna. Il Disegno di legge nasce dalla volontà di dare voce ai territori più distanti dal capoluogo trentino laddove partono tutti gli elicotteri, ma soprattutto dalla risposta data oggi dal Presidente Fugatti all’interrogazione del cons. Guglielmi che conferma la spesa, per le casse provinciali, di 140 euro al minuto versati alla Provincia di Bolzano, a fronte di 62,42 euro al minuto riconosciuti dalla stessa Provincia di Bolzano all’Aiut Alpin Dolomites.

La proposta legislativa prevede la possibilità di stipulare per i voli di elisoccorso accordi e convenzioni con altri enti pubblici, organizzazioni di volontariato, consorzi di organizzazioni di pronto soccorso, associazioni ed enti di carattere privato ma soprattutto norma la precisa volontà , attualmente prevista esclusivamente da direttive dirigenziali per cui ogni intervento deve essere concordato con la Provincia autonoma di Bolzano.

Un altro provvedimento che va nella direzione di maggior autonomia della Provincia Autonoma di Trento, ma soprattutto, di maggior sicurezza anche sanitaria, per territori decentrati ma fondamentali dal punto di vista anche turistico quali la Val di Fassa ed il Primiero.

 

*

Consigliere Luca Guglielmi

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE
Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) e della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 1
Integrazione dell’articolo 62 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2011, è inserito il seguente:
“3 bis. Per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento e soccorso sanitario su tutto il territorio provinciale, ad integrazione del servizio reso ai sensi del comma 1, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare il servizio di elisoccorso, sulla base di appositi accordi o convenzioni, ad enti pubblici, regionali o statali, organizzazioni di volontariato, consorzi di organizzazioni di pronto soccorso, associazioni e altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento di finalità non lucrative, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute. Se necessario per garantire l’espletamento del servizio di interesse generale, possono essere stipulati inoltre contratti a titolo oneroso nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.”

Art. 2
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)
1. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: “all’erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,” sono inserite le seguenti: “incluso il trasporto sanitario di emergenza e l’elisoccorso,”.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d bis) garantire l’effettuazione di interventi di soccorso sanitario, anche mediante aeromobile, comprensivi di recupero e di trasporto, nei territori di confine.”

 

Nota all’articolo 1
⁃ L’articolo 62 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 62
Soccorso pubblico sanitario e gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero
1. La Provincia, di norma, si avvale del nucleo elicotteri previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino – Alto Adige addetto agli uffici dell’ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), per le attività di soccorso pubblico e per la gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero.
2. L’impiego degli elicotteri in dotazione al nucleo elicotteri per il soccorso pubblico e sanitario, per la gestione dell’emergenza, per il trasporto sanitario d’urgenza e per il lavoro aereo in occasione di calamità o di eventi eccezionali è sempre prioritario rispetto a ogni altra finalità di utilizzo.
3. Per lo svolgimento delle attività di soccorso e di trasporto sanitario a mezzo di elicottero l’Azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale in via prioritaria del nucleo elicotteri che opera nel corpo permanente provinciale, sulla base di una convenzione tra la Provincia e l’azienda, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale secondo la vigente normativa statale e in armonia con gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli atti d’indirizzo e coordinamento relativi ai livelli di assistenza sanitaria di emergenza. Con queste direttive, inoltre, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del servizio, i criteri di determinazione dei corrispettivi a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle misure della compartecipazione degli utenti alla spesa.
3 bis. Per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento e soccorso sanitario su tutto il territorio provinciale, ad integrazione del servizio reso ai sensi del comma 1, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare il servizio di elisoccorso, sulla base di appositi accordi o convenzioni, ad enti pubblici, regionali o statali, organizzazioni di volontariato, consorzi di organizzazioni di pronto soccorso, associazioni e altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento di finalità non lucrative, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute. Se necessario per garantire l’espletamento del servizio di interesse generale, possono essere stipulati inoltre contratti a titolo oneroso nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.”

 

Nota all’articolo 2
– L’articolo 20 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 20
Enti di gestione e altri soggetti convenzionati
1. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono parte integrante del servizio sanitario provinciale e rappresentano, anche in forma fra loro associata, il punto di accesso privilegiato ai servizi. Svolgono la propria attività in conformità ai principi e ai criteri della programmazione provinciale e, in particolare, hanno il compito di:
a) ascoltare, valutare e prendere in carico i bisogni degli assistiti;
b) indirizzare e accompagnare i pazienti nel percorso di diagnosi, cura e riabilitazione;
c) contribuire ad assicurare la continuità di cura e assistenza;
d) operare in base a criteri d’integrazione e coordinamento con le strutture e i servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Le residenze sanitarie assistenziali erogano, in ambito distrettuale, prestazioni socio-sanitarie integrate a prevalente valenza sanitaria. Esse rispondono a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti non curabili a domicilio e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche.
2 bis. Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dalle RSA e nel rispetto dell’ordinamento regionale, la Provincia, nell’ambito delle direttive disposte ai sensi dell’articolo 15, individua:
a) il fabbisogno di medici e di infermieri in relazione alle esigenze di sanità pubblica e cliniche;
b) i requisiti di professionalità e competenza dei medici;

c) l’organizzazione della funzione di direzione sanitaria, di assistenza medica e di coordinamento infermieristico, al fine di assicurare la presenza di figure dedicate, incardinate sul territorio per ambiti omogenei o distrettuali;
d) gli indirizzi per il governo clinico e il coordinamento unitario delle funzioni di direzione sanitaria e diagnosi, cura e assistenza, in integrazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
e) le attività e i sistemi informativi di sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario.
2 ter. Le RSA gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) nominano i medici, previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti nelle direttive provinciali di cui all’articolo 15.
3. Le farmacie pubbliche e private assicurano l’assistenza farmaceutica agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e collaborano all’attuazione di campagne di educazione sanitaria per la popolazione. Partecipano inoltre, nell’ambito delle iniziative promosse dal servizio sanitario provinciale, a ulteriori attività di informazione, sostegno e assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche a domicilio e in collegamento con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta.
4. Gli enti senza scopo di lucro, le cooperative sociali e i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali, che costituiscono il terzo settore, partecipano alla progettazione e realizzazione dei servizi alla persona. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, essi concorrono all’erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, incluso il trasporto sanitario di emergenza e l’elisoccorso, anche in convenzione con il servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”

⁃ L’articolo 25 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 25
Cooperazione interregionale e autocoordinamento orizzontale
1. La Giunta provinciale promuove e autorizza la sottoscrizione con altri enti territoriali di intese e accordi per:
a) garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore delle rispettive popolazioni;
b) disciplinare particolari modalità di accesso a prestazioni sanitarie e socio-sanitarie presso strutture e servizi extraprovinciali;
c) localizzare centri di alta specialità con bacini di utenza sovraregionali e sovranazionali;
d) riconoscere reciprocamente requisiti e titoli attinenti a strutture, servizi e personale;
d bis) garantire l’effettuazione di interventi di soccorso sanitario, anche mediante aeromobile, comprensivi di recupero e di trasporto, nei territori di confine.”

 

 

 

 

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