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GARANTE PRIVACY * OBLIO: « NO ALLA CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO DALL’ARCHIVIO ON-LINE DI UN QUOTIDIANO, MA SI PUÒ CHIEDERNE LA DEINDICIZZAZIONE DAI MOTORI DI RICERCA »

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12.32 - martedì 27 aprile 2021

Oblio: no alla cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano. L’Autorità però sanziona l’editore per non aver risposto alla richiesta del reclamante. Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano.

Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. L’articolo conserva infatti il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. L’uomo riteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione.

Lamentava poi che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti.

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall’editore. L’articolo era infatti consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. L’Autorità ha invece ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante.

Cronaca, Garante: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori

Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato all’editore di una testata online di trattare dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna, lesivi della riservatezza dei suoi familiari, in particolare della figlia minore. A seguito del reclamo presentato all’Autorità dal marito della donna ritrovata senza vita, il Garante ha accertato che l’articolo, di cui l’uomo richiedeva la rimozione, aveva riportato molti dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. In particolare venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata per la sua morte, e veniva riportato il suo indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia.

Sulla base del Regolamento europeo e delle Regole deontologiche sull’attività giornalistica, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento di queste informazioni, in quanto inessenziali e pregiudizievoli per il marito e soprattutto per la figlia minorenne della vittima, e ha vietato l’ulteriore diffusione dell’articolo. Considerato che l’editore ha provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo e che non ha commesso precedenti violazioni analoghe, l’Autorità ha ritenuto sufficiente ammonirlo, invitandolo, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto e ha disposto l’invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

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