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FUGATTI* INTERROGAZIONE: PERCHÉ L’APSS NON APPLICA LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI TRENTO N. 64/2015 E NON PAGA CORRETTAMENTE I DIRIGENTI MEDICI?

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12.00 - lunedì 20 novembre 2017

La sentenza n. 64/2015 della Corte di Appello di Trento, che pare essere passata in giudicato, ha riconosciuto che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento non ha correttamente conteggiato gli emolumenti del medico dipendente ricorrente (peraltro già vincitore in primo grado contro l’Apss) e abbia erroneamente conteggiato, a suo danno, gli emolumenti da corrispondere per il così detto “lavoro aggiuntivo”, quello cioè prestato oltre l’orario di servizio di 38 ore settimanali. Tali modalità di conteggio sembrano però essere tuttora applicate anche a tutti gli altri dirigenti medici e sembrano essere rimaste immodificate anche dopo la sentenza de qua.

In pratica, a pagine 10 ed 11 della sentenza, si legge testualmente “Ed invero, sulla base dei principi ricavabili dal Ccpl sopra ricordati, posto che i servizi di guardia medica svolti al di fuori dell’orario di servizio – cioè oltre il normale orario di lavoro settimanale delle 38 ore – devono essere retribuiti con le modalità di cui all’art. 32 e non possono essere ricompresi nelle 200 ore destinate agli obiettivi, la pretesa dell’Azienda di considerare che “automaticamente” ogni prestazione svolta oltre le 38 ore settimanali debba essere ascritta al perseguimento degli obiettivi aziendali…appare destituita di fondamento e non trova alcun riscontro nella normativa richiamata (che così operando, vien di fatto, disapplicata)”.

A pagina 12 e 13 della stessa sentenza, inoltre, la Corte di Appello di Trento ha cassato e censurato le modalità di conteggio, applicate ancora oggi dall’Azienda a tutti i medici per quantificare e remunerare il così detto “lavoro aggiuntivo” delle 200 ore.

In pratica, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a quanto risulterebbe allo scrivente, starebbe conteggiando nuovamente, in maniera errata, la corresponsione degli emolumenti per guardie notturne espletate extra-orario, nonché starebbe erroneamente conteggiando (e cioè con la stessa modalità ante-sentenza di cui all’oggetto) il numero di ore necessarie per l’accesso allo stipendio di risultato dei dirigenti medici, dando per scontato che le 200 ore siano sempre dovute e non siano invece considerate come “tetto massimo” entro il quale svolgere il proprio lavoro.

Risulta inoltre allo scrivente che l’Apran avrebbe dichiarato a più riprese alle sigle sindacali che nel nuovo contratto, per il quale è in corso la trattativa, le 200 ore di lavoro aggiuntivo siano considerate come “intoccabili”, e cioè sempre dovute dai dirigenti medici, per poter ottenere lo stipendio di risultato. Tale pretesa è stata già censurata e cassata dalla sentenza della Corte di Appello che, non impugnata, fa stato.

Tutto questo creerebbe evidente ingiustizia a danno dei dirigenti medici che si vedono costretti ad espletare sempre e comunque (e non come “tetto massimo”) le 200 ore aggiuntive (42 ore a settimana invece delle 38 previste) per vedersi riconoscere lo “stipendio di risultato”.

Inoltre, i dirigenti medici verrebbero penalizzati dal punto di vista economico in barba all’art. 32 del CCPL perché tale errata presunzione comporta inequivocabilmente una conseguente sottostima nei conteggi del numero di guardie notte espletate al di fuori delle 38 ore settimanali, con successivo minor pagamento delle stesse rispetto invece a quanto sarebbe dovuto. Anche la stampa trentina, sia il 16 novembre che in altre giornate, ha dato ampio conto di questa situazione in esito ad una riunione della Intersindacale Medica svoltasi a Trento il 15 novembre 2017.

 

 

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

 

1. Per quale motivo l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento non sembra avere preso atto, nelle modalità di calcolo delle ore aggiuntive nonchè di quello delle guardie notte espletate oltre le 38 ore settimanali, delle modalità di conteggio indicate della sentenza n. 64/2015 della Corte di Appello di Trento;

2. A quanto ammontano le ore straordinarie espletate nel 2016 da tutto il comparto dei dirigenti medici oltre le 38 ore settimanali e a quanto corrisponde il pagamento di tali ore secondo il conteggio fatto dall’Azienda;

3. Per quale motivo l’Apran vuole imporre nel nuovo contratto che le 200 ore siano considerate “sempre dovute” da parte dei Dirigenti Medici per raggiungere lo stipendio di risultato nonostante la Corte di Appello di Trento indichi invece l’esatto contrario e il contratto dica tutt’altro;

4. Quali azioni intende intraprendere la Provincia per correggere immediatamente l’atteggiamento dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, richiamandola al rispetto integrale delle modalità di calcolo degli straordinari, sia in termini di guardie notte sia di orario aggiuntivo per raggiungere lo stipendio di risultato, evidenziate dalla Corte di Appello di Trento (che ha fatto ampia chiarezza sul punto) e quali modalità intenda adottare per corrispondere quanto dovuto ai medici vista l’inesattezza dei conteggi dal 2015 ad oggi;

5. Quanti soldi intende stanziare la Provincia per il rinnovo contrattuale dei Dirigenti Medici stante le difficoltà sempre crescenti di reperirne di nuovi, l’attuale scarsa appetibilità del Trentino come sede lavorativa e viste le impellenti necessità di acquisire nuovi professionisti vista l’età media degli attuali (54 anni) e le difficoltà a reperire professionisti per fare funzionare al meglio anche le strutture ospedaliere periferiche quali Arco, Tione, Cavalese, Cles.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

 

 

Cons. Maurizio Fugatti

Lega Nord Trentino

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