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DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * RISTORAZIONE – FASE 2 / COVID: « LA BUROCRAZIA PROVINCIALE ASSESTA IL COLPO DI GRAZIA AI SOPRAVVISSUTI ALLE CHIUSURE? »

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09.43 - mercoledì 13 maggio 2020

Ristorazione: la burocrazia provinciale assesta il colpo di grazia ai sopravvissuti alle chiusure.

Le ordinanze del presidente della Provincia e i protocolli appena sfornati, sotto gli occhi sgomenti di tanti imprenditori, stanno trasformando la riapertura delle attività di ristorazione in un rompicapo. Anziché provvedimenti snelli e chiari, come nella migliore tradizione borbonica, la Provincia si è lanciata in uno sfoggio di burocratese che spaventa anche i più motivati, contraddicendo (tanto per cambiare) l’impegno alla semplificazione sempre sbandierato.
Di seguito alcuni esempi.

Secondo l’ordinanza del presidente del 6 maggio gli “alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce come, ad esempio, caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all’aperto nel rispetto delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno 3 metri)”.
Sullo stesso tema interviene il protocollo per le attività di ristorazione che effettuano asporto dell’8 maggio. Al punto 3.4 si conferma che “la consumazione è consentita solo presso l’abitazione o il luogo di lavoro ad eccezione degli alimenti e bevande di consumo veloce (caffè, gelati, pasticceria, snack)”. Peccato che poco oltre lo stesso protocollo, nelle modalità operative obbligatorie per i clienti imponga che “l’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. La consumazione è consentita solo presso la propria abitazione oppure presso il proprio luogo di lavoro”.

Anche l’oggetto dell’ordinazione meriterebbe qualche delucidazione. Nell’ordinanza “caffè, gelati, pasticceria, snack” sono indicati quali esempi e quindi l’elenco parrebbe da considerarsi non esaustivo. Viceversa il protocollo per l’asporto cita esclusivamente queste quattro tipologie. Senza peraltro sottovalutare che la categoria “snack” potrebbe essere interpretata secondo svariate accezioni.

Anche il tema distanziamento nasconde insidie. Infatti mentre l’ordinanza citata prescrive che gli alimenti/bevande di immediato consumo possono essere consumati all’aperto con un distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, il protocollo ristorazione e pubblici esercizi dispone che negli ambienti esterni le persone siano distanziate da almeno 1 metro. Un enigma.

Nella questione “guanti monouso” si raggiungono vette raramente conquistate alle nostre latitudini. Il protocollo per l’asporto prevede che il personale che entra in contatto con il cliente deve indossare guanti monouso. Viceversa il protocollo per la ristorazione recita che si “potrà” indossare i guanti ma solo per “l’allontanamento delle stoviglie sporche”, per il servizio bar e per le operazioni di pagamento. Dunque obbligo o facoltà? Quale la logica?

L’utilizzo dei guanti è assolutamente pericoloso e controproducente, l’attività lavorativa non è attività di laboratorio. La realtà è che la maggior parte del personale di sala svolge diverse funzioni, ancor di più nell’immediato futuro dove sarà centellinato mancando affluenza e incassi tali da poterlo dedicare a mansioni esclusive. Questo significa che i guanti andranno sostituiti o sanificati ogni volta che il dipendente cambia funzione o cambia cliente. Decine e decine di volte al giorno. Ma qual è il reale aumento percentuale del rischio se il soggetto si sanifica solo le mani rispetto al sanificare delle mani guantate?

Facile prevedere che se le macroscopiche incongruenze contenute nei protocolli e nell’ordinanza non saranno rapidamente sanate, per le imprese della ristorazione la tanto agognata riapertura rischia di trasformarsi in un’ulteriore prova di sopravvivenza, non più contro il virus ma contro i burocrati.

 

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Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) se le consumazioni di alimenti/bevande veloci (posto che si riescano ad identificare come tali) possono o meno avvenire il luoghi diversi dall’abitazione e dal posto di lavoro;

2) se la distanza da rispettare per il consumo di alimenti/bevande è almeno 1 metro oppure almeno 3 metri;

3) se l’elenco di bevande e alimenti a consumo veloce indicato nell’ordinanza del presidente del 6 maggio deve considerarsi tassativo o puramente esemplificativo; nella seconda ipotesi come si identifica un alimento veloce;

4) cosa intende la Provincia per “snack” considerato che secondo il dizionario Treccani “snack” significa “spuntino o merenda” lasciando quindi aperta un’infinità di possibili declinazioni;

5) quale logica sottintende all’obbligo di indossare i guanti nella consegna dell’ordinazione per l’asporto e non nella somministrazione di alimenti e bevande in sala, al bar, o all’aperto;

6) se non si intende intervenire per snellire e rendere più compatibili con la realtà le disposizioni relative all’igienizzazione per il personale con e senza guanti.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Filippo Degasperi

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