Le nuove prassi dell’APSS in tema di trasparenza?
Premesso che
da diversi mesi pare che l’APSS abbia abbandonato la prassi di pubblicare gli elenchi dei nominativi dei partecipanti ai concorsi pubblici e/o agli avvisi pubblici una volta scaduti i termini di partecipazione, arrivate le domande e valutata l’ammissibilità;
i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) dei concorrenti ai concorsi e/o agli avvisi pubblici non rientrano nei dati personali sensibili e pertanto non esiste alcuna giustificazione giuridica per la mancata pubblicità dell’elenco dei partecipanti, non configurandosi alcuna violazione della privacy e come peraltro sancito dallo stesso Garante;
tale omissione, al di là di distaccarsi da una consuetudine delle Aziende sanitarie pubbliche, crea opacità nell’iter procedurale delle selezioni pubbliche, costituisce una violazione e disapplicazione del principio della trasparenza amministrativa.
Posto che
la legge 33/2013 e il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU n.132 del 8-6-2016), impone alla P.A. la pubblicazione dei dati da essa detenuti e, tra questi dati, particolare interesse possono rivestire proprio i concorsi e/o avvisi pubblici. Essi infatti rientrano nella fattispecie per la quale prevale l’interesse pubblico a conoscere, rispetto alla presunta, e già ritenuta infondata, violazione della tutela della privacy del singolo. Il concorrente infatti, partecipando ad una selezione pubblica, accetta che alla stessa venga data la pubblicità e l’evidenza, che sono requisiti imposti dalla legge;
al termine delle prove concorsuali viene in ogni caso elaborata una graduatoria, con cognome, nome dei partecipanti e punteggi conseguiti, che viene resa nota con la pubblicazione sul sito istituzionaledell’APSS. Conseguentemente, appare ancora più assurda ed inaccettabile la volontà di non rendere noti i nominativi degli ammessi ai concorsi e alle selezioni pubbliche, una volta scaduti i termini di adesione;
nei numerosi bandi di concorso emessi dall’APSS (cfr. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente medico – Anestesia e Rianimazione, scaduto il 19 agosto 2019) non c’è alcun riferimento all’identità del partecipante che viene semplicemente numerato con un ordine peraltro sconosciuto, non ottemperando, in tal modo, alle norme sulla trasparenza;
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
- se sia al corrente di questa nuova prassi adottata dall’APSS nella pubblicazione di concorsi e avvisi pubblici, in caso positivo quali iniziative intenda intraprendere affinché il rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità sia ripristinato;
- a quale centro decisionale dell’APSS è riconducibile la decisione di modificare ed eliminare i dati anagrafici nella pubblicazione dei partecipanti dei concorsi e degli avvisi pubblici e quale è la motivazione sottesa a tale inziativa;
- se vi sia l’intenzione di rendere noti i dati anagrafici ed i punteggi dei partecipanti a concorsi e i dati personali degli avvisi pubblici pregressi.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
*
Cons. prov. Filippo Degasperi Cons. prov. Alex Marini
[pdf-embedder url=”https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2019/10/IDAP_1285917.pdf”]