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CRTCU TRENTO * SOCIETÀ INTERMEDIAZIONE MOBILIARI: « CONSOB CONDANNA A RISARCIRE GLI INVESTITORI PER OMESSA VIGILANZA »

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08.54 - lunedì 28 ottobre 2019

La Consob risponde del danno ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza su una S.i.m. condannata a risarcire gli investitori delle perdite subite!

Alcuni investitori versarono, nel tempo, ad una società di intermediazione in valori mobiliari (S.i.m.) circa 4.415.000 di euro, somme poi sparite a causa di spregiudicate operazioni finanziarie, per le quali alcuni suoi esponenti vennero imputati del reato di bancarotta per distrazione di beni.

La società incriminata successivamente fallisce e i risparmiatori chiamano in causa la Consob per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del suo comportamento omissivo e negligente in relazione agli obblighi di vigilanza e di controllo istituzionalmente ad essa pertinenti, nonché per aver autorizzato la S.i.m. all’esercizio della intermediazione mobiliare con apposita delibera, sebbene a conoscenza di numerose informative relative alle irregolarità commesse dalla stessa società.
Nello specifico i profili di responsabilità imputati alla Consob sono riferibili ad una condotta omissiva illecita: a stabilirlo è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 22164, del 05/09/2019 che ripercorre un proprio orientamento (Cass., 3 marzo 2001, n. 3132; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587; Cass., 23 marzo 2011, n. 6681; Cass., 12 aprile 2018, n. 9067; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070).

La Corte ricorda, tra le altre cose, che l’attività di natura discrezionale della Consob deve svolgersi non solo nei limiti e con l’esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto la norma dell’art. 2043 è applicabile anche nei confronti della Consob, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la quale di per sè, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l’attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità.

“L’importanza della decisione è tale da farci riflettere sull’effettività della tutela che la Consob svolge nei confronti dei consumatori”, commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU, “considerando che i suoi interventi sono subordinati ad una valutazione totalmente discrezionale in merito alla rilevanza dei profili che noi segnaliamo!”

Il CRTCU è a disposizione dei consumatori per problemi legati ai prodotti finanziari, preferibilmente fissando un appuntamento, telefonando allo 0461984751.

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