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LANCIO D'AGENZIA

CRTCU TRENTO * SALDI FINE STAGIONE INVERNALE: « PRIMA DI UN ACQUISTO È CONSIGLIABILE CONFRONTARE SEMPRE LE OFFERTE DI PIÙ PUNTI VENDITA »

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07.00 - mercoledì 8 gennaio 2020

Saldi di fine stagione invernale. In occasione delle svendite i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere “conformi” agli annunci pubblicitari che li riguardano. Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse dovranno riportare tre elementi: il prezzo di vendita originario, il ribasso del prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato.

 

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Ecco i nostri consigli:

Prima di un acquisto è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita.

Quella che già in precedenza era definita “offerta speciale”, a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata. Pertanto può essere utile uno sguardo alle vetrine già nei giorni che precedono le svendite.

Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra “merce in saldo” e “merce ordinaria”.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell’esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all’esterno del negozio.

Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo. si raccomanda sempre di controllare l’etichetta prima di pagare.

Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.

Dal 2016 i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l’obbligo di accettare pagamenti anche tramite carte bancomat e di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).

I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenti difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desideri usufruire dell’eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farsi indicare tale possibilità dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura.

I prezzi ridotti non “riducono” anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari un po’ sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere sempre indicate o fatte presenti al compratore.

Il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all’acquisto, per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell’acquisto. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell’acquisto. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall’acquisto l’onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore.
Il Corpo di Polizia Locale di Trento e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possono intervenire in caso di ingannevolezza o prassi commerciali scorrette.

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