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CRTCU TRENTO * COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE CIV: PUÒ ESSERE ILLEGITTIMO L’USO FREQUENTE E RIPETUTO, L’ISTRUTTORIA DEVE ESSERE EFFETTIVA E LA BANCA LO DEVE DIMOSTRARE

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14.58 - giovedì 22 marzo 2018

Frequentemente, tra le verifiche degli estratti conto dei consumatori, si trova la voce Commissione Istruttoria Veloce applicata tutte le volte che le persone vanno “in rosso” con il loro conto corrente o il loro fido.

E’, pertanto, opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 117 bis Tub e del D.L. n. 644 del 2012 la Civ è stata introdotta con l’obiettivo di remunerare gli intermediari dei costi sostenuti per valutare il merito creditizio del soggetto cui vengono, istantaneamente, affidate delle somme di denaro a credito (ABF N. 10403 del 24 novembre 2016).

Secondo l’art. 117-bis T.U.B., la CIV ha natura di spesa dovuta per l’effettiva attività istruttoria che la banca fa in occasione dello sconfinamento oltre l’affidato o in assenza di un affido in conto corrente.

Non ha natura di compenso, o risarcitoria o di penale, pertanto può essere applicata non in occasione dello sconfino di per sé, ma in presenza di una effettiva attività istruttoria della banca che verifica la posizione del cliente e a seguito delle opportune garanzie decide di concedere somme ulteriori di denaro.

Sulla banca grava l’onere di dimostrare di aver fatto un’attività istruttoria, pena l’illegittimità della Civ.

Deve, pertanto, avere carattere eccezionale, e le applicazioni ripetute e frequenti di tale voce potrebbero essere illegittime e attraverso il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario è possibile farsele rimborsare.

Abbiamo verificato a quanto ammonta la CIV di alcune banche, quelle che la applicano, spulciando i fogli informativi nella sezione trasparenza dei portali Internet:

 

 

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