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CRCTU TRENTO * MODIFICHE UNILATERALI CONTRATTI BANCARI: LE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL FENOMENO DELLO IUS VARIANDI CONTENUTO NEL TESTO UNICO BANCARIO

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12.01 - lunedì 26 febbraio 2018

Modifiche unilaterali dei contratti bancari: cosa fare. In questi giorni siamo subissati dalle richieste di informazioni sulle modifiche economiche unilaterali proposte da una banca locale ai conti correnti dei propri clienti.

Riteniamo opportuno, pertanto, riportare le regole che disciplinano il fenomeno dello ius variandi contenuto nel Testo Unico Bancario all’articolo 118, e le indicazioni per i consumatori su cosa fare. La disciplina si applica sia ai consumatori che alle micro- imprese.

Le modifiche unilaterali sono consentite nei contratti bancari a tempo indeterminato, se contengono una apposita clausola che lo preveda. Normalmente tutti i contratti contengono una simile clausola, in ogni caso controllate.

In questo caso si possono modificare i tassi d’interesse, i prezzi e le altre condizioni a patto che vi sia per la banca un giustificato motivo e la modifica sia congrua.

La comunicazione di modifica deve seguire precise regole formali e deve essere ricevuta dal cliente, pena l’inefficacia della stessa. Se il cliente non riceve la comunicazione, è prova della banca dimostrare il contrario e, eventualmente, le modifiche non hanno effetto.

In caso di proposta di modifica unilaterale il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese e cambiare banca, facendo in tal modo funzionare la concorrenza (utilizzando la nostra lettera tipo al link).

Nel caso non si intenda accettare le modifiche, che in ogni caso diventeranno operative decorsi due mesi dal ricevimento della comunicazione, si può formulare reclamo scritto a mezzo raccomandata a.r. e successivamente, in caso di risposta negativa o mancata risposta da parte della banca, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario al quale si chiederà di valutare la presenza dei giustificati motivi oltre alla congruità delle modifiche.

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