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CORTE COSTITUZIONALE * TERZO SETTORE: « INFONDATE LE CENSURE SUI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AUSPICABILE L’INTERVENTO DEL PARLAMENTO »

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11.13 - martedì 15 marzo 2022

Il sistema degli enti del Terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica».

È questo un passaggio della sentenza n. 72 depositata oggi (redattore Luca Antonini) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato.

La Corte ha rilevato che sebbene il Codice abbia svolto senz’altro una funzione unificante, diretta anche a superare le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni, ciò non ha però comportato un’indistinta omologazione dei diversi enti. Permangono, infatti, delle differenze anche nei regimi di sostegno pubblico. La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario. Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa. Non è così, invece, per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese.

Pertanto, gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l’acquisto o il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata. Sarebbe però un paradosso, vista la centralità che lo stesso Codice del terzo settore assegna al volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello «dell’azione positiva e responsabile» della persona e «modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche».

Nel giungere alla conclusione di non irragionevolezza della disposizione censurata, la Consulta ha però auspicato che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall’articolo 76 del Codice del terzo settore, in modo da permettere l’accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell’ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata».

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