La Corte costituzionale ha deciso oggi le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato su una disposizione della riforma delle banche popolari, introdotta con il decreto legge n. 3 del 2015, che comporta limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio a seguito della trasformazione della banca in società per azioni.
Le questioni sono state ritenute infondate.
La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità e urgenza per il decreto legge.
Inoltre, la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio – non lede il diritto di proprietà.
Quanto ai poteri normativi affidati alla Banca d’Italia, essi rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione.