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LANCIO D'AGENZIA

CORTE COSTITUZIONALE * LEGGE N. 135 1997: « SPETTA ANCHE AL GIUDICE DI PACE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ CONNESSI ALLA SUA FUNZIONE »

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13.43 - mercoledì 9 dicembre 2020

È irragionevole riconoscere il rimborso delle spese di difesa – nei giudizi sulla responsabilità civile, penale e amministrativa – al solo giudice “togato”, quale dipendente di un’amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario: considerata l’identità della funzione del giudicare e la sua primaria importanza costituzionale, anche al giudice di pace va garantita un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 267 depositata oggi (redattore Stefano Petitti), con la quale è stato dichiarato illegittimo l’articolo 18 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, là dove non prevede che il ministero della Giustizia rimborsi al giudice di pace le spese di difesa sostenute nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con provvedimento di esclusione della responsabilità.

Le questioni erano state sollevate dal Tar del Lazio in un giudizio relativo alle spese di difesa sostenute da un giudice di pace in un procedimento penale nel quale egli era imputato di corruzione in atti giudiziari ma che era terminato con la sua assoluzione.

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