Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2017 – Previsione che, ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012, ciascuna Regione razionalizza l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo, comunque, una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi – Previsione che tale disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Previsione che le risorse del fondo di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, sono direttamente attribuite al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ciascun anno – Previsione che, nelle more, tali risorse sono, comunque, trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna Regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.
Determinazione dei fabbisogni finanziari regionali per l’assegnazione delle risorse derivanti dal fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – Previsione che, nelle more del decreto interministeriale deputato a definire l’importo, i criteri e le modalità delle borse di studio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Previsione che, entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.