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CORTE COSTITUZIONALE * DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E CARCERE PER I GIORNALISTI: « AMMISSIBILE L’INTERVENTO DELL’ORDINE NAZIONALE NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ »

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13.15 - giovedì 27 febbraio 2020

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, che puniscono con il carcere il giornalista e il direttore responsabile.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l’ordinanza n.37 depositata oggi (relatore Francesco Viganò) dichiarando ammissibile la richiesta di intervento dell’Ordine nel giudizio di costituzionalità sulle norme che puniscono con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa. La causa sarà discussa in udienza pubblica il prossimo 21 Aprile 2020.

L’ordinanza ribadisce che, in base alle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte, l’intervento del terzo deve essere giustificato da “un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”. Tale interesse non è di per sé insito nella posizione di rappresentanza istituzionale della professione giornalistica, rivestita dal CNOG.

A legittimare l’intervento del CNOG è la sua competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce infatti che le condanne penali che comportano interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall’albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il CNOG inizi l’azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell’Ordine. Pertanto, da un’eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all’avvio dell’azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del CNOG e aventi ad oggetto, “in modo diretto e immediato”, lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati).

 

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