Le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono incostituzionali perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno.
È un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 54, depositata oggi (redattrice la Vicepresidente Silvana Sciarra), anticipata con il comunicato stampa del 12 gennaio 2022.
La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato l’incompatibilità della normativa italiana con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
La Corte costituzionale scrive che è suo compito “assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, e di valutare il bilanciamento attuato dal legislatore, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie”.
La disciplina dichiarata incostituzionale lede il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall’articolo 34 della Carta in connessione con l’articolo 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare.
Il principio di parità di trattamento, si raccorda “ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione – si legge nella sentenza – e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”.
La tutela della maternità e dell’infanzia (articolo 31 della Costituzione), “non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli”.
La Corte costituzionale ha escluso una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell’infanzia, sancita dall’articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva.