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CORTE CONTI – TRENTO * / COMUNE GIUSTINO – CORSI SCI: « CONDANNA PER L’ALLORA SINDACO MASÈ ED I RESPONSABILI DEL SETTORE FINANZIARIO (FERRAZZA E VIVIANI), PER DANNO ERARIALE DI 19.920 EURO »

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12.47 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con sentenza n. 6/2023, in accoglimento delle richieste formulate dalla Procura erariale di Trento, ha condannato l’allora Sindaco (Joseph Masè) e i responsabili del settore finanziario (Giorgio Ferrazza e Massimo Viviani) del Comune di Giustino per aver cagionato, a titolo di colpa grave, un danno erariale a carico del predetto Ente pari a € 19.920,00, con quota di responsabilità ripartita in parti uguali tra ciascuno dei convenuti.

La fattispecie dannosa è costituita dal finanziamento, concesso negli anni dal 2016 al 2019, per la fruizione di corsi di sci e snowboard da parte di residenti nel Comune di Giustino e frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado.
Secondo la ricostruzione operata dalla Procura e accolta dalla Sezione giurisdizionale, il Comune aveva concesso il contributo, predeterminando l’individuazione delle scuole di sci senza seguire la procedura prevista dalle leggi nazionali e provinciale sul procedimento amministrativo nonché dal regolamento comunale in materia di contributi. Come si legge nella motivazione della sentenza, infatti: “(…) l’iniziativa promossa dal Comune di Giustino si è basata, tralatiziamente, (a) su una semplice lettera firmata dal Sindaco indirizzata ai soggetti beneficiari (alunni di Giustino) e ai “soggetti attuatori” (Agonistica Campiglio Val Rendena e Snowboard Pinzolo); (b) su determine di impegno della spesa programmata e (c) su conseguenti atti di liquidazione e di pagamento adottati dai funzionari competenti. In sostanza, in tal modo, l’ente ha completamente pretermesso la fase di (1) predeterminazione dei criteri di erogazione delle sovvenzioni (2) di pubblicazione dell’intervento economico, nonché il segmento concorrenziale (3) di valutazione dei progetti pervenuti e (4) di scelta del proponente/beneficiario, avendo illegittimamente già individuato le scuole di sci che avrebbero organizzato il corso (risultando queste, peraltro, sempre le medesime per svariati anni). (…) Ne consegue l’evidente illegittimità del contributo erogato negli anni dal Comune di Giustino per finanziare i corsi di sci di cui trattasi, essendo completamente mancata la fase di predeterminazione dei criteri di erogazione e di pubblicazione degli stessi, nonché quella di valutazione delle proposte pervenute e di scelta del soggetto beneficiario ed attuatore dell’iniziativa.”.

Prosegue il Collegio, nel respingere le difese addotte dai responsabili del settore finanziario dell’Ente che affermavano il carattere meramente formale della violazione della procedura dettata dal regolamento comunale, che: “(…)In concreto, nella fattispecie, alla mancanza di obiettivi e criteri predeterminati si è associata l’assenza di alcun controllo del Comune sull’attività prestata dalla scuola di sci scelta, con la conseguenza che persino il numero e i nominativi degli alunni che avrebbero effettivamente partecipato risulta attestato esclusivamente dalla scuola stessa, ma non verificato dall’ente erogatore il contribuito; tale tipo di violazione non è evidentemente di natura solo formale, e processualmente si traduce nella mancanza di prova della circostanza stessa che i corsi di sci si siano fruttuosamente svolti e che i relativi beneficiari siano stati gli “alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di Giustino” come previsto da determina di spesa.”

I convenuti sono stati condannati, oltre al pagamento del risarcimento predetto, cui dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione, in favore del Comune di Giustino anche a pagare le spese di giudizio in favore dello Stato.

La segreteria del Procuratore regionale

 

 

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