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LANCIO D'AGENZIA

CORTE CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE TRENTINO-AA / SEDE DI TRENTO * ANNO GIUDIZIARIO – RELAZIONE PRESIDENTE ZINGALE: « I DANNI CONTESTATI, DA 1.322.788 EURO DEL 2018 A 2.476.348 EURO DEL 2019 »

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18.34 - lunedì 30 marzo 2020

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Pino Zingale.

Prima di dichiarare formalmente aperta la solenne udienza di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, invito l’avv. Gabriele Fava, membro non togato e rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, a rivolgere un indirizzo di saluto a tutti i presenti.

 

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RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020

Autorità, signore e signori, colleghe e colleghi, gentili ospiti,

desidero, innanzitutto, rivolgere un cordiale indirizzo di benvenuto, anche a nome di tutti i magistrati contabili qui presenti, alle autorità civili, militari e religiose intervenute alla cerimonia, esprimendo una sincera gratitudine per la costante e fattiva attenzione riservata a questa Corte.
Un caloroso benvenuto all’avv. Gabriele Fava, membro non togato del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed al Consigliere Donato Centrone, rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti: Li ringrazio per la loro presenza che, al di là dell’aspetto protocollare, è indice, per il prestigio e l’apprezzamento che li circondano, di grande attenzione della Corte nel suo complesso per questa Sezione e per la articolata realtà nella quale essa opera.

Mi sia consentito, infine, di dare un particolare benvenuto agli studenti universitari e degli istituti di istruzione secondaria presenti in sala ed ai sindaci di trenta comuni della Provincia Autonoma di Trento che qui rappresentano la complessa e variegata condizione sociale ed amministrativa degli enti locali trentini.

Gli studenti sono il domani di questa Regione e Provincia Autonoma. Ad essi va fatta comprendere e devono essere resi consapevoli della funzione dei principali organismi che presiedono alle regole del vivere civile, primi fra tutti quelli deputati all’amministrazione della giustizia.

A ciascuno di essi deve essere reso chiaro il senso ed il significato di cerimonie come quella alla quale stanno assistendo, che non costituisce una sterile se pur solenne liturgia laica, radicata nella tradizione e lontana dai bisogni e dagli interessi più pressanti del cittadino comune, ma un significativo momento di rafforzamento e cristallizzazione dei valori civili ed etici, ed in qualche caso persino morali, sui quali si fonda la nostra società.

Stimolare l’interesse dei giovani per il funzionamento e le finalità delle istituzioni pubbliche significa porre solide basi per la formazione di una nuova classe dirigente consapevole dei propri e degli altrui diritti, significa avvicinare l’oggi al domani evitando pericolosi salti nel buio e sottraendo ad una ristretta elite o, peggio, ad una improvvisata classe di governo, la gestione dei destini di un’intera collettività, suo malgrado, sprofondata nell’apatia.

Ai sindaci, qui presenti per la prima volta nella storia di questa Sezione in numero così consistente ed in forma istituzionale, voglio rivolgere il mio apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente e talora con grande sacrificio personale nella gestione di piccole comunità locali delle quali è composta la realtà trentina, confrontandosi con la scarsezza di risorse e personale che connota il presente momento storico. A voi rivolgo l’invito a non considerare la magistratura contabile un cerbero pronto a colpire ad ogni minimo errore ma, anche nella sua funzione giudicante, un utile faro per la corretta gestione della cosa pubblica, facendo tesoro delle elaborazioni giurisprudenziali enucleate sulla base delle singole vicende trattate ed avendo cura di accrescere la professionalità e l’etica del dovere del personale amministrativo e tecnico a supporto della delicata funzione a voi affidata, atteggiamenti che costituiscono uniche vere garanzie di corretta applicazione delle regole amministrative.

 

RELAZIONE
Prima di ogni altra considerazione desidero ricordare come il trascorso anno giudiziario abbia visto le celebrazioni connesse al ventesimo anniversario del Decreto Legislativo 14 giugno 1999, n. 212, il quale ha sancito, con norma rinforzata, la presenza nel Trentino Alto Adige/Südtirol delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e delle relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, con sede – e ciò costituisce un unicum sul territorio nazionale – presso i rispettivi capoluoghi di provincia.

Si tratta dell’unica realtà territoriale ove in un’unica regione esistono due sezioni giurisdizionali della Corte che, comunque le si voglia denominare, regionali o provinciali, esercitano la propria competenza territoriale esclusivamente sul territorio provinciale delle rispettive sedi.

D’altronde, quella di Trento (come pure quella di Bolzano) non ha mai portato, significativamente, l’attributo di regionale e non lo potrebbe ai sensi del vigente art. 9 del c.g.c. il quale distingue nettamente tra gli organi di giurisdizione contabile di primo grado, le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione e con competenza estesa al territorio regionale e quelli aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige, ove sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale, stabilendo, addirittura, che queste ultime restino disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Ciò non deve meravigliare o, peggio, scandalizzare, perché si tratta di una soluzione non peculiare della Corte dei conti ma comune ad altre magistrature, nel solco delle specificità di questa terra: in Trentino-Alto Adige non esiste una Commissione Tributaria Regionale, come in tutte le altre regioni d’Italia, esistono due Commissioni Tributarie di secondo grado, una per ciascuna provincia autonoma; in Trentino Alto Adige quello che in tutte le regioni è il Tribunale Amministrativo Regionale è diventato Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa con due sedi, una a Trento ed una a Bolzano, formalmente e sostanzialmente autonome l’una dall’altra, la cui denominazione, regionale, tradisce l’effettiva competenza territoriale di ciascuno, limitata al rispettivo territorio provinciale.

La celebrazione dello scorso anno è stata, per l’intera Regione, un momento di grande attenzione mediatica, anche per la presenza della Presidente del Senato della Repubblica, che certamente non deve esaurire il proprio slancio nel solenne momento liturgico della commemorazione, ma deve richiamare costantemente tutti coloro che rivestono cariche pubbliche in questa regione alle pressanti responsabilità che la gestione delle autonomie speciali contempla, vieppiù se fortemente caratterizzate, affinché possano sempre essere percepite dall’intera comunità statale come strumento di tutela e promozione delle particolari esigenze di uno specifico territorio, come idonei strumenti di autogoverno ed integrazione, nel rispetto delle tradizioni e delle sensibilità di ogni singola comunità e non come ingiustificate e talora odiose situazioni di privilegio e disparità.

Va sempre tenuto a mente che è più facile distruggere che costruire e che gli eccessi, specie se ingiustificati, sono sempre causa di reazioni a volte anche radicali.

In tale ottica la funzione di garanzia ed equilibrio della Corte dei conti, giudice naturale della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, è fondamentale ed insostituibile, sia nella sua veste di giudice della responsabilità amministrativa che di controllore della Pubblica Amministrazione e delle risorse pubbliche.

Ciò è pure dimostrato dall’interesse che semplici cittadini, organi di stampa, organizzazioni di tutela di interessi diffusi e di categoria, manifestano con sempre maggiore attenzione nei confronti dell’attività della Corte dei conti, individuando in essa un sicuro garante della finanza pubblica, sia sul fronte del controllo che della giurisdizione, capace di indirizzare ed all’occorrenza sanzionare con rigore ed effettività comportamenti connotati da dispregio per l’interesse pubblico o dal perseguimento di interessi puramente privati e personali.

In tal ottica merita particolare segnalazione ed apprezzamento la valorizzazione operata dal legislatore anche della funzione consultiva della Corte dei conti verso gli enti locali, utile strumento di supporto ad una corretta azione amministrativa, funzione che sarebbe forse opportuno allargare anche ad altri enti statali e locali, non necessariamente territoriali e non escluso il complesso mondo delle società pubbliche, parimenti bisognevoli di un utile e qualificato supporto interpretativo nella ormai assai complessa materia della contabilità pubblica.
Tutto ciò anche in una visione organica e complessiva del nostro sistema costituzionale che ha voluto, a differenza di altri, e nel solco della rivoluzione liberale francese, che la Corte dei conti fosse una magistratura, in posizione obiettiva e di terzietà, a tutela dell’interesse dell’ordinamento generale, a garanzia delle regole e dei principi che devono guidare la sana e proficua gestione delle risorse pubbliche, e che scopo dell’azione del giudice contabile, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, fosse non solo quello di reintegrare il patrimonio leso o di sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di concorrere, in tal modo, ad indirizzare l’azione dei pubblici amministratori e funzionari, vieppiù attraverso l’ampliamento della sua funzione consultiva, già in nuce presente fin dalla sua creazione ma che negli ultimi anni ha conosciuto uno straordinario ed opportuno ampliamento e valorizzazione.

Questo richiede, però, che la Corte sia messa in condizione di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell’interesse del Paese, delle Istituzioni e, soprattutto, dei cittadini.

Da questo punto vista la situazione della Sezione giurisdizionale di Trento presenta delle peculiarità che meritano di essere sottolineate.

In forza delle norme di attuazione il personale sia amministrativo che magistratuale è rigorosamente ingessato nel numero e nelle qualifiche: basti pensare alla recente vicenda della riforma introdotta al codice di giustizia contabile dal Decreto Legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, il quale oltre a recare una serie di correttivi al rito ha pure previsto che alle Procure regionali possano essere assegnati, come capi, solo magistrati con qualifica di Presidente di Sezione, diversamente da quanto avveniva in passato allorché erano scelti fra i consiglieri. Ebbene, poiché le norme di attuazione – norme statali di rango legislativo ordinario ma rafforzato – prevedono, sia per Trento che per Bolzano, che ivi debbano essere assegnati dei consiglieri, la nuova disposizione codicistica non sarà applicabile e, sino a quando la norma di attuazione non verrà mutata, la procura di Trento continuerà ad essere diretta da un consigliere, vanificando la ratio perseguita dal legislatore che ha voluto che a tale delicata funzione fossero assegnati magistrati con maggiore esperienza derivante da una più lunga permanenza nei ruoli e da una più ampia conoscenza delle varie articolazioni della magistratura contabile, qualità non di rado associate ad un maggiore equilibrio nella funzione.

Ho avuto modo di richiamare l’attenzione degli organi politici della Regione su tale problema, con riferimento agli organici del personale amministrativo, in occasione delle precedenti cerimonie di apertura dell’anno giudiziario, ma sino ad oggi devo registrare che nulla è accaduto.
Il prevedere in modo rigido la composizione numerica e qualitativa degli uffici della Corte dei conti in questa Regione e nelle Province Autonome che la compongono, non risponde a nessuna regola di buona amministrazione che richiede, innanzitutto, che la composizione di una struttura sia nel tempo ed in modo elastico adattata ai flussi di lavoro, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, ponendo eventuali requisiti ritenuti indispensabili per il personale, ma lasciando all’Amministrazione, e nel caso di una magistratura al suo organo di autogoverno, le esclusive valutazioni sul personale da assegnare in relazione alle esigenze del singolo periodo.

A tal proposito non posso, tuttavia, non ringraziare il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti che, dopo moltissimi anni, su mia sollecitazione ha ripristinato la piena copertura dell’organico di magistratura della Sezione, consentendo così che nell’arco di un anno i singoli processi di responsabilità abbiano il loro naturale esito in primo grado, termine che rischiava di dilatarsi in ragione dell’aumentato numero di processi sia di responsabilità che pensionistici.

Ma un grazie veramente sentito devo pure rivolgere ai Sindaci di quegli enti locali trentini che, con un significativo sacrificio personale, hanno consentito a propri dipendenti di spostarsi in posizione di comando presso la nostra Sezione, ed al Segretariato Generale della Corte dei conti che ha assentito a tali comandi: solo grazie a tali contributi è stato possibile potenziare le attività di revisione nel settore dei conti giudiziali e rinforzare la segreteria che, con l’aumento dell’attività giurisdizionale registrata nell’ultimo anno, ben difficilmente sarebbe stata in grado di far fronte alle nuove esigenze operative.

Ciò premesso, anche quest’anno, come è consuetudine, la relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti – Sede di Trento intende illustrare, sinteticamente, l’attività svolta, nell’anno decorso, nel nome e nell’interesse dell’intera comunità, evidenziando le decisioni più rilevanti emesse dalla Sezione nei tre settori in cui si articola l’attività della stessa: giudizi di responsabilità amministrativa, giudizi di conto e giudizi in materia di pensioni.

Per quanto riguarda i dati numerici rappresentativi del contenzioso faccio rinvio alle tavole sinottiche allegate a questa relazione, limitandomi ad un commento esplicativo delle fattispecie ritenute più rilevanti, non senza segnalare, però, sin da subito, un aumento del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa rispetto all’anno precedente, confermando un trend ormai costante, con un corrispondente aumento dei danni contestati, passati da 1.322.788,74 euro nel 2018 a 2.476.348,89 euro nel 2019, con condanne lievitate da 657.552,47 euro a 985.671,68 euro, evenienza che di per sé non significa un peggioramento etico del sostrato amministrativo della provincia trentina.
Quello che si evidenzia, piuttosto, e preoccupa, è il mutato rapporto tra danni contestati e danni pervenuti a condanna, passato dal 49,7% dello scorso anno al 39,8% del 2019, tenuto conto che ad ogni assoluzione segue la liquidazione delle spese in favore del convenuto.
A sintetica dimostrazione dell’aumentata produttività della Sezione mi sia consentito solo segnalare che le udienze in materia pensionistica sono passate dalle 10 del 2018 alle 18 del 2019; quelle di responsabilità da 21 a 28; le sentenze di responsabilità da 30 a 32, quelle in materia di conti da 7 a 9 e le pensionistiche da 10 a 38.

1 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE
Il giudizio di responsabilità, come è noto, si instaura per i danni erariali prodotti da soggetti legati da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione per comportamenti dolosi o gravemente colposi e viene definito, salvo l’ipotesi di pronunce meramente processuali, con sentenze di condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale e delle spese di giustizia oppure di assoluzione con la rifusione delle spese di difesa al convenuto assolto nel merito, poste a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

Le regole processuali del giudizio di responsabilità amministrativa si rinvengono nel codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto una disciplina organica dei giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, facendo solo un parziale rinvio ad alcune specifiche norme del codice di procedura civile e ad “altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali” (art. 7 c.g.c.).

Va segnalato, a tal riguardo, il nuovo rito abbreviato, che ha fatto registrare lo scorso anno due casi di applicazione in ambito trentino, il quale dovrebbe consentire la più veloce definizione, su base concordata tra P.M. e responsabile, dei giudizi di più evidente e conclamata responsabilità, come pure il quasi “gemello” rito monitorio, di più radicata tradizione nel rito contabile e di più frequente applicazione, il quale rende possibile, per i fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva (non superiore ai 10.000,00 euro), la chiusura del procedimento con decreto presidenziale e con accettazione di un ridotto addebito. Anche per il rito monitorio deve registrarsi una certa ritrosia alla sua accettazione da parte di coloro ai quali viene proposto, e ciò perché, al di là delle entità assai modeste alle quali può essere applicato, il suo esito costituisce pur sempre una pronuncia di condanna alla quale il soggetto convinto della propria innocenza ben difficilmente accetta di sottoporsi, anche a rischio di una condanna di maggiore entità. Nel corso del 2019, infatti, su 28 decreti di definizione col monitorio ne sono stati accettati solo 10 e sono state emesse, quindi, 12 ordinanze di chiusura dei processi, due delle quali riferite a monitori avviati nel 2018.
Dall’esame delle sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel corso del 2019, si evidenzia una certa preminenza delle sentenze di condanna rispetto a quelle di assoluzione, anche se queste ultime appaiono lievitate rispetto all’anno precedente e ad esse si associano alcune pronunce di nullità degli atti di citazione che dovrebbero richiamare a maggiore attenzione l’attività dell’Ufficio del P.M.

In particolare, la sussistenza della responsabilità erariale ha riguardato danni cagionati da dipendenti pubblici, da amministratori pubblici ed anche da soggetti privati, nei cui confronti è stata affermata la giurisdizione contabile in virtù del consolidato orientamento secondo il quale la condotta di un soggetto privato può essere fonte di responsabilità amministrativa ove si venga a concretare il c.d. rapporto di servizio in senso lato. Condizione, quest’ultima, che si verifica con l’inserimento, anche solo occasionale e temporaneo, del privato nell’attività propria dell’apparato amministrativo, con la conseguente imputazione dell’attività posta in essere dallo stesso in capo all’Ente pubblico.

A titolo esemplificativo e con metodo di estrema sintesi dei fatti produttivi di danno erariale, possono essere ricordate fattispecie riguardanti:

Sentenza n. 4/2019 – CONDANNA € 10.000,00
Un Ufficiale dell’Esercito Italiano è stato ritenuto responsabile per aver cagionato un danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, in conseguenza di una condotta penalmente rilevante (istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio).

Sentenza n. 5/2019 – CONDANNA € 600,00
11 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020

Un Tenente dell’Esercito Italiano è stato ritenuto responsabile di aver fatto uso di tessere VIACARD per pagare il pedaggio autostradale durante periodi di licenza o di recupero compensativo.

Sentenza n. 6/2019 – CONDANNA € 16.726,22
Il responsabile dell’area amministrativa dell’Associazione Trento R.I.S.E è stato riconosciuto responsabile della falsificazione di documenti e moduli di richiesta per ottenere rimborsi di spese in realtà non sostenute oppure di indennità di missioni mai eseguite (Danno patrimoniale) e di danno all’immagine subito dalla Provincia Autonoma di Trento per fatti sanzionati dalla sentenza del Tribunale penale di Trento n. 91/2017.

Sentenza 7/2019 – CONDANNA € 525,00
Un Capitano dell’Esercito Italiano è stato riconosciuto responsabile di avere dolosamente causato un danno all’Amministrazione militare dal diretto ed indebito utilizzo di sette tessere VIACARD per le quali gli incombeva un obbligo di custodia e di restituzione a norma dell’art. 194 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Sentenza 10/2019 – CONDANNA € 631,70
Riguarda il danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno. Il Collegio ha evidenziato che, sulla base di una corretta lettura della disciplina contenuta nella l.p. n. 26/1993, ed in particolare dell’art. 20, (affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche), e dell’art. 22 (incarichi di direzione lavori), le Amministrazioni Trentine, nell’espletamento delle funzioni che loro competono, debbano avvalersi, in via prioritaria, del personale tecnico al proprio servizio.

Sentenza 11/2019 – CONDANNA € 1.704,95
Danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all’attenzione del Collegio concerne un incarico esterno illegittimo in quanto affidato in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e delle regole sulla concorrenza.

12 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Sentenza 12/2019 – CONDANNA € 126.717,50
I titolari di uno studio dentistico, convenzionato con l’A.P.S.S. di Trento ai sensi della l.p. n. 22/2007, hanno percepito indebiti rimborsi pubblici, avendo artatamente rappresentato all’Azienda sanitaria che 67 pazienti, di fatto curati presso il loro studio privato di Cavalese, avevano ricevuto i trattamenti dentistici sovvenzionati presso lo studio di Baselga di Pinè, solo per il quale era attivo il convenzionamento con l’A.P.S.S. di Trento.

Sentenza 13/2019 – CONDANNA € 10.000,00 (DEFINITO EX ART 130 CODICE GIUSTIZIA CONTABILE)
Sottostima di un bene pubblico ceduto, con conseguente riduzione del conguaglio in danaro a vantaggio dei privati e con un danno per il Comune. Un convenuto ha formulato istanza rito abbreviato.

Sentenza 14/2019 – CONDANNA € 10.000,00
Un Dirigente della PAT è stato ritenuto responsabile di avere affidato un incarico di consulenza senza effettuare una reale ricerca della professionalità idonea allo scopo, indipendentemente dagli eventuali “desiderata” dell’organo politico ed in piena attuazione del principio di separazione tra la direzione politica e quella amministrativa stigmatizzato dall’articolo 2 della l. 421/92 e dall’articolo 11, comma 4, della l. 59/97.

Sentenza 15/2019 – CONDANNA € 2.961,36
Il Responsabile dell’area tecnica di un ente è stato ritenuto responsabile dell’affidamento di un incarico tecnico esterno, in violazione dei principi di cui all’art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che non è stato dimostrato che esso non potesse essere svolto da personale interno alla stessa Area Tecnica.

Sentenza 19/2019 – ASSOLUZIONE
Il P.M. aveva ipotizzato che una consulenza esterna fosse illegittima in quanto affidata in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Secondo il Collegio le evidenze processuali non avrebbero dimostrano in alcun modo quanto sostenuto
13 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
dal P.M. in ordine al fatto che l’esternalizzazione dell’incarico sarebbe stato il frutto di un “atteggiamento disinvolto” del convenuto o che quest’ultimo avesse agito con superficialità nel conferimento dell’incarico in questione in violazione degli obblighi di servizio.

Sentenza 20/2019 – ASSOLUZIONE
Si trattava di un’operazione di permuta per la quale il P.M. sosteneva che da essa fosse derivato un ingiusto danno all’erario comunale. Il Collegio ha assolto il Segretario comunale in quanto non aveva presentato alcuna proposta al Consiglio comunale, anche perché a ciò non abilitato, ed il Sindaco, perché non aveva in alcun modo rappresentato una realtà dei fatti difforme da quella risultante dalla perizia di stima.

Sentenza 21/2019 – CONDANNA € 4.869,36
La fattispecie afferisce alla prospettata responsabilità amministrativa della Responsabile del Servizio Ragioneria Finanze e Tributi di un Comune che si era autoliquidata degli emolumenti indebiti.

Sentenza 22/2019 – CONDANNA € 1.088,92
Danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno: anche in questo caso illegittimo in quanto in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e delle regole sulla concorrenza.

Sentenza 37/2019 – CONDANNA € 1.600,00
La fattispecie in esame riguarda il conferimento di un incarico di collaborazione a soggetto estraneo all’Amministrazione, illegittimo in quanto affidato in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni in materia di esternalizzazione degli incarichi di cui alla l.p. n. 23/1990.

Sentenza 41/2019 DIFETTO GIURISDIZIONE
La vicenda riguardava un danno erariale cagionato alla Provincia Autonoma di Trento, per l’indebita percezione da parte di un Consorzio degli incentivi pubblici previsti dall’art. 64 della l.p. n. 17/2010 per valorizzare i luoghi storici del
14 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
commercio. il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto la circostanza che un Consorzio si fosse avvalso, in base alla propria autonomia organizzativa privata, dell’ausilio, delle forniture o della consulenza professionale di società, per realizzare gli eventi finanziati dell’Ente pubblico, non può far configurare la sussistenza di un rapporto di servizio così come inteso, anche nella sua più lata estensione, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche tra i collaboratori esterni del Consorzio e la Pubblica Amministrazione.

Sentenza 44/2019 – CONDANNA € 9.917,00 (DEFINITO EX ART 130 CODICE GIUSTIZIA CONTABILE)
La dirigente del Servizio Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento è stata ritenuta responsabile per avere determinato anomalie nello svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato.

Sentenza 47/2019 – CONDANNA € 88.813,94
Danno da affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni la PA. La sentenza si incentra sul danno derivante dalla reiterata attribuzione di incarichi illegittimi da parte di Dirigente generale della P.A.T. Il Collegio rileva come tutti gli incarichi si presentano viziati sotto il profilo della mancanza di una reale ricognizione del personale interno alla Provincia idoneo al relativo svolgimento; dell’incompetenza del Dirigente convenuto al relativo conferimento; della mancanza del presupposto di esigenze di carattere istituzionale specifiche, definite e temporanee e soprattutto, dell’impossibilità di conferire l’incarico ex art. 39 duodecies l.p. n. 23/90 per il difetto dei necessari presupposti normativi.

Sentenza 49/2019 – CONDANNA € 19.100,17
La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all’attenzione del Collegio concerne l’assegnazione di un incarico esterno, in asserita violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha ritenuto incontrovertibile la sussistenza del danno corrispondente alle somme erogate dal comune quale

15 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
conseguenza della scelta di gravare l’Amministrazione di un costo indebito, rinunciando immotivatamente ad avvalersi della prestazione lavorativa dei dipendenti in servizio presso l’Ufficio Tecnico in un appalto nel quale, per di più, erano già state esternalizzate sia la progettazione che la direzione lavori, ben potendo, almeno, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva essere svolto dai due dipendenti comunali provvisti dei necessari requisiti non essendo, oltretutto, provata l’impossibilità per gli stessi di adempiere alla funzione rientrante nei compiti istituzionali.

Sentenza 60/2019 – CONDANNA € 121.019,07
Danno da indebita percezione di un finanziamento gravante sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla responsabilità amministrativa di una società e della Amministratrice di detta società, per aver indebitamente percepito un finanziamento gravante sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in consapevole violazione delle prescrizioni del bando che prevedevano l’obbligo di stabilire una struttura aziendale sul territorio della Provincia di Trento. Il Collegio ha rilevato come dal corredo probatorio in atti non fosse revocabile in dubbio che la condotta posta in essere dai convenuti abbia inciso negativamente sul programma imposto dalla P.A., determinando uno sviamento dalle finalità perseguite e, in definitiva, un danno erariale corrispondente all’intero finanziamento pubblico di euro 121.019,07, indebitamente percepito dalla società in esecuzione del bando n. 1/2011 – Programma operativo FESR 2007-2013 Asse 3 “Nuova imprenditorialità”. Sentenza 61/2019 – ASSOLUZIONE e CONDANNA € 87.040,71
Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto sindaco ed assessore ai lavori pubblici del comune ed un professionista incaricato della direzione lavori per la realizzazione di un impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica. Il P.M. aveva contestato agli amministratori comunali di aver illecitamente concorso alla fraudolenta aggiudicazione dell’appalto, scegliendo una ditta manifestamente
16 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
priva dei requisiti tecnici e per essersi adoperati per favorire la medesima impresa al fine di agevolare pagamenti non dovuti in presenza di un’opera incompiuta e non collaudabile e al direttore dei lavori, per avere quest’ultimo agito per favorire una società, consentendo pagamenti non dovuti, specie in presenza di opera incompiuta e non collaudabile, nonché “falsificando” la documentazione tecnica di sua spettanza. Il Collegio ha ritenuto di assolvere il direttore lavori per assenza di supporto probatorio e di condannare gli amministratori.

Sentenza 68/2019 – CONDANNA € 450.149,00
Si tratta di una ipotesi di danno da disservizio nella quale, peraltro, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile, si è fatta applicazione della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale per i giudizi a carico di magistrati della Corte dei conti, trattandosi in questo caso di vicenda verificatasi a Venezia. La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla responsabilità amministrativa di un magistrato della Corte dei conti per avere percepito tangenti che hanno determinato uno sviamento della funzione di controllo per un lungo periodo (alcuni anni), in relazione al servizio prestato presso la Sezione di controllo di Venezia. In sede penale il reato di corruzione era stato dichiarato prescritto, e ciò ha determinato l’impossibilità di procedere per danno all’immagine in assenza di sentenza penale di condanna, ma ha consentito alla procura veneta di far valere il danno da disservizio che la Sezione ha individuato nell’avere il magistrato piegato la propria funzione agli interessi del soggetto che doveva essere, invece, destinatario della funzione di controllo, riducendo l’attività di controllo della Corte ad una semplice liturgia di contenuto effettivo.

Sentenza 69/2019 – ASSOLUZIONE
Il P.M. aveva contestato ai convenuti di aver cagionato danno erariale per avere disposto acquisti informatici presso alcune ditte fornitrici. Il Collegio ha ritenuto che i convenuti dovessero essere assolti per mancanza di prova circa l’elemento del
17 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
danno, considerato che gli acquisti contestati, ivi comprese le licenze, si sono, in esito ad una messa a regime, rivelatati di definitiva utilità per l’Ente.

Sentenza 70/2019 – ASSOLUZIONE
La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all’esame del Collegio riguardava, secondo il P.M., l’affidamento di una consulenza inutile e, quindi, illegittima in materia di “assistenza e formazione per l’introduzione del controllo di gestione dell’Ente Parco”. Il Collegio ha ritenuto del tutto legittimo che l’Ente Parco avesse conferito l’incarico in questione poiché la legge provinciale n. 23/1990, all’art. 39 sexies (recante “Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza”), prevede la possibilità di affidare incarichi di consulenza per “assicurare supporti specialistici all’Amministrazione, ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente” in presenza di determinati presupposti che, nella fattispecie in esame, possono ritenersi sussistenti.
Un’attenzione particolare va riservata alle non poche assoluzioni intervenute per carenza del supporto probatorio talora in ordine al danno effettivo e talora all’elemento psicologico, non di rado stigmatizzate dalla Sezione nel contesto motivazionale, ed alle pronunce di nullità dell’atto di citazione per vizi nei contenuti dell’atto.
Si tratta di evenienze che vanno accuratamente ponderate e, se possibile, evitate, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà che spesso condizionano l’azione del Pubblico Ministero.
Il processo è di per sé una pena, diceva il grande Carnelutti: bisogna fare in modo – nei limiti, ovviamente, in cui ciò è possibile – che esso sia affrontato solo da chi è veramente colpevole.
Ancora una volta, poi, gran parte dei processi si sono concentrati su fattispecie relative al conferimento di incarichi all’esterno dell’ente e dei contratti in violazione
18 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
delle regole di evidenza pubblica, sovente con carattere di ripetitività e serialità, facendo registrare proprio a tal riguardo il maggior numero di assoluzioni.
Orbene, come già ho avuto modo di dire in precedenti analoghe occasioni (questa è la mia terza apertura dell’anno giudiziario di questa Sezione) questa Corte ha rilevato la particolare attenzione che la Procura ha riservato a tali situazioni, e si è fatta carico, in linea con la giurisprudenza delle altre sezioni, di definire ed indicare i corretti parametri ai quali lo stesso ufficio del P.M. ed i pubblici funzionari devono attenersi nell’ottica della individuazione dei presupposti per un danno all’erario.
Si ribadisce, pertanto, con fermezza, che, se è pur vero che il conferimento di incarichi all’esterno, di regola, non deve considerarsi ammissibile, è altrettanto vero che in determinate eccezionali situazioni esso, nel rispetto dei canoni prefissati dalla legge (carenza di personale, alta qualificazione richiesta, impossibilità di farvi fronte con le risorse interne, ecc.), è assolutamente legittimo e non costituisce danno per l’erario, anzi, in talune situazioni, costituisce una apprezzabile scelta obbligata.
A tal riguardo la prova della violazione di tali limiti deve essere fornita in modo puntuale e circostanziato, senza mai lasciarsi fuorviare da semplici indizi, indimostrate presunzioni o fuorvianti prospettazioni da parte del denunciante: come affermava il Cardinale Richelieu, con due righe scritte da un uomo, si può fare un processo al più innocente degli uomini.
In linea, poi, con l’affermazione del principio contenuto nell’art. 4 del c.g.c., secondo cui il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, non può non esprimersi apprezzamento per la disposizione contenuta nell’art. 66 del c.g.c., secondo la quale con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del medesimo codice, ad iniziativa del P.M., ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione possa essere interrotto per una sola volta e che, a seguito di tale interruzione, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si possa aggiungere un periodo
19 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
massimo di due anni, con un termine complessivo di prescrizione che, comunque, non può eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso, ferma restando la sospensione del termine di prescrizione per il periodo di durata del processo.
Si tratta di una norma di civiltà giuridica che, però, meriterebbe di essere ulteriormente perfezionata prevedendo un meccanismo regolatorio della prescrizione anche durante il processo, per evitare che un patologico allungamento dei tempi processuali costringa il convenuto a processi senza fine.

2 GIUDIZI DI CONTO, PER RESA DI CONTO E CONTI GIUDIZIALI
L’esame dei conti giudiziali rappresenta un ineludibile strumento giudiziale di garanzia di una più efficace difesa della finanza pubblica.
I giudizi di conto, anche nel corso del 2019, hanno impegnato una considerevole parte dell’attività di questa Sezione Giurisdizionale, con il grave ostacolo della già segnalata carenza di personale amministrativo da assegnare alla revisione e, con il nuovo codice, della consapevolezza che il magistrato relatore non possa, poi, comporre il collegio giudicante in caso di deferimento, evenienza che inibisce, da ora ed in futuro, la possibilità per il Presidente di autoassegnarsi l’esame di alcuni conti in fase istruttoria, come fino ad adesso chi vi parla aveva fatto, non potendo aprioristicamente porsi le basi affinché il collegio di eventuale deferimento non sia funzionalmente presieduto dal presidente della Sezione, alterandosi in questo modo, volontariamente, la composizione del giudice naturale precostituito per legge.
Gli agenti contabili si distinguono, rispetto agli altri soggetti sottoposti alla generale responsabilità amministrativa, per avere “un potere materiale sui beni o valori pubblici”; ed il discrimine fra responsabilità amministrativa e contabile è individuato in ragione del contenuto dell’attività svolta dall’agente, secondo la peculiare disciplina di cui all’art. 194 del R.D. n. 827/1924, che delinea rigorose obbligazioni di custodia e di restituzione.

I conti giudiziali devono quindi essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici. Tali soggetti, siano essi funzionari pubblici o privati appositamente incaricati dalle pubbliche amministrazioni, oppure anche agenti operanti in via di mero fatto e quindi senza alcuna formale attribuzione dell’incarico, rivestono la qualifica di agente contabile per la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni mobili, valori e materie di pertinenza pubblica, e l’attuato maneggio genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente di rendere documentale e giudiziale ragione della gestione.
21 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Qualora le irregolarità riscontrate in sede di esame monocratico del conto non consentano il discarico dell’agente contabile, la questione deve essere deferita all’esame collegiale e viene definita con sentenza.

Le sentenze emesse nel 2019, relative anche a tematiche di obbligo della resa del conto, hanno comportato in parte l’esame di questioni nuove o di particolare rilevanza, essendo state discusse nel mese di dicembre e non essendo ancora le relative sentenze depositate, di esse sarà riferito in occasione della prossima relazione.

Sul fronte dell’affermazione dell’obbligo della resa del conto, invece, vanno segnalate due importanti vicende.

La prima si articola nella pronuncia di cui alle sentenze nn. 48 e 71 che hanno definito i ricorsi in opposizione avanzati dall’ente interessato e dagli agenti contabili ai quali era stata intimata la presentazione del conto.

Si tratta di una delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, il cui ricorso in opposizione è stato dichiarato inammissibile affermandosi il principio che l’ente non ha un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi alla richiesta da parte della Corte dei conti di presentazione del conto intimato ad un proprio dipendente, trattandosi di azione a tutela dell’ente e non di obbligo che grava in capo all’ente. Per quanto riguarda gli agenti contabili, la Sezione ha confermato l’obbligo della presentazione del conto, trattandosi di enti pubblici istituzionali ed affermando l’irrilevanza, a tal fine, del tipo di contabilità, economico-patrimoniale o finanziaria, adottata dal singolo ente.

La seconda vicenda è stata definita in sede di decretazione presidenziale senza che, finora, si siano registrati ricorsi in opposizione.
Si tratta dell’obbligo, finora non adempiuto, della presentazione del conto per l’imposta provinciale di soggiorno da parte delle strutture alberghiere e degli altri soggetti che la riscuotono, obbligo, invero, pretermesso anche a causa di una singolare normativa provinciale che, nel trasformare in provinciale quella che altrove, in Italia, è un’imposta comunale, aveva loro impropriamente attribuito la qualificazione di sostituti di imposta, spostando e concentrando in capo ad altro soggetto la qualificazione di agente della riscossione, a differenza di quanto accade nel restante territorio nazionale.

La trasformazione in imposta provinciale di un tributo istituito originariamente con legge statale come comunale, comporta, peraltro, delicate questioni di legittimità costituzionale che la Sezione si riserva di approfondire nel corso di quest’anno. Sono adesso in corso tutti i necessari accertamenti e procedure affinché il predetto obbligo acquisti carattere di effettività in capo a chi vi è tenuto, consentendo di verificare eventuali sacche di evasione che fuori da questa provincia autonoma, in taluni casi, hanno fatto emergere ingenti somme non versate o addirittura non riscosse alla fonte.

Purtroppo, la scarsità di risorse di personale amministrativo, che svolge l’importantissima funzione di revisione dei conti giudiziali, e di magistratura, chiamata all’applicazione di regole giuridiche a detti riscontri tecnici, solo recentemente in parte risolta, ha compresso l’attività della Sezione dal punto di vista quantitativo e qualitativo, attività che da quest’anno dovrebbe trovare un rinnovato impulso.
In ogni caso, il principio di necessarietà del giudizio di conto non dà la certezza ad alcun agente contabile di essere sottratto a controlli, con il realizzarsi di un effetto di “deterrenza” ampiamente positivo. Inoltre, l’efficiente sistema di diffusione delle informazioni tra amministrazioni ha consentito una virtuosa applicazione diffusa di alcune decisioni correttive dell’agire amministrativo di singoli enti, con il conseguente effetto di tutela generalizzata delle risorse pubbliche.

Significativo, pure, il numero di segnalazioni da parte della Sezione all’Ufficio del P.M. per l’avvio del giudizio per resa di conto, per i contabili per i quali era stata rilevata la mancata presentazione del relativo conto, segnalazioni che non sempre hanno trovato, però, un tempestivo riscontro.

Va segnalato, infine, che per la prima volta (ma altri ne sono stati emessi all’inizio di quest’anno) è stato emesso un decreto ai sensi dell’art. 141, comma 6, del c.g.c., il quale prevede che decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggio o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce.

È un segnale che si vuole dare con forza a tutti gli agenti contabili operanti nel territorio della Provincia Autonoma e della Regione: questa Corte non consentirà a nessuno di coloro che vi sono tenuti, avendo maneggio di denaro pubblico, di non adempiere impunemente all’obbligo della resa del conto per la verifica della correttezza della loro gestione.

3 GIUDIZI PENSIONISTICI
Per quanto riguarda il contenzioso pensionistico, i ricorsi sono stati assegnati ai singoli giudici nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico del loro arrivo, senza alcuna distinzione per materia, demandando ai singoli magistrati di stabilire, a norma dell’art. 155, 1° comma, del codice di giustizia contabile, il calendario delle udienze monocratiche, stabilendo, con proprio decreto, la data di trattazione dei relativi giudizi, nel rispetto dei termini introdotti dalla novella normativa.

A tal riguardo desidero segnalare le disposizioni introdotte ai commi 4 e 6 del predetto articolo con il d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, le quali impongono un termine di almeno 120 giorni, cioè quattro mesi, tra la data di deposito in segreteria del ricorso e l’udienza di discussione, e di almeno 90 giorni, cioè tre mesi, tra la data di notifica all’amministrazione del decreto di fissazione dell’udienza, a cura del ricorrente, e l’udienza di discussione.

Si tratta di termini, forse, eccessivamente dilatati che comportano di per sé un allungamento del processo che spesso, per sua natura, in moltissimi casi, sarebbe velocemente esitabile. Per fortuna l’art. 161 del c.g.c. ha previsto tempi assai più rapidi per la tutela cautelare che, nelle ipotesi più gravi, può soccorrere il ricorrente.

Le questioni affrontate dai Giudici unici in materia pensionistica sono state variegate a fronte di un contenzioso che nel corso dell’anno 2019 sembra avere trovato un rinnovato vigore rispetto agli ultimi anni.

Sentenze 3, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 – ACCOGLIMENTO
Le fattispecie più numerose sono rappresentate da ricorsi presentati da ex militari in merito all’applicabilità dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente: abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile; sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”; sia stato collocato a riposo quando era in possesso di più di 20 anni di servizio utile.

L’orientamento della Sezione è favorevole ai ricorrenti, anche a conferma del consolidato orientamento formatosi in sede di appello (cfr. Corte conti, Sezione Prima Centrale d’Appello, n. 422/2018; id. n. 61/2019; Sezione Seconda Centrale d’Appello n. 208/2019; id. n. 370/2019) secondo cui la disciplina in esame non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio.

Sentenza 9 – ACCOGLIMENTO
Una ex dipendente della Provincia Autonoma di Trento in quiescenza dal 1° settembre 2014, allegando la determinazione con la quale la Provincia Autonoma di Trento le ha riconosciuto, attesa la certificazione del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, il beneficio previsto per gli orfani di guerra e soggetti assimilati dall’art. 2 della legge 2 maggio 1970, n. 336, ha rappresentato che la stessa Provincia aveva trasmesso all’INPS un nuovo modello PA04 al fine di consentire la riliquidazione della pensione considerando anche detti benefici economici. Pertanto, affermando l’applicabilità dell’art. 2 comma 1 legge 336/70 alle pensioni liquidate con metodo di calcolo contributivo, quale quella in godimento, la ricorrente ha chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto al beneficio pensionistico previsto dall’art. 2 legge 24.5.1970, n. 336 ed alla conseguente riliquidazione della pensione in godimento con le maggiorazioni retributive riconosciute dalla Provincia Autonoma di Trento e certificate nel modello PA04 del 10.5.2015, con la conseguente condanna dell’INPS a riliquidare in tali termini la sua pensione con decorrenza dal 1° settembre 2014, a corrispondere gli arretrati maturati da detta data con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, e a rifondere le spese legali, con accessori di legge.

Sentenza 17 – ACCOGLIMENTO
26 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Con il ricorso in esame, proposto avverso la Provincia Autonoma di Trento, l’INPS, ha chiesto l’applicazione del disposto dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 538/1986, affermando che detta norma è espressione di un principio generale, ritenuto estensibile anche nei rapporti tra Amministrazioni previdenziali e Amministrazioni statali, secondo cui l’Ente ordinatore primario del trattamento pensionistico è responsabile delle indebite erogazioni pensionistiche derivanti dall’applicazione dei dati contenuti nelle certificazioni trasmesse; opponendo la propria qualità di mero ordinatore secondario di spesa e la propria irresponsabilità per il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento di liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio e quello del trattamento definitivo, che ha determinato la irripetibilità dell’indebito nei confronti del pensionato, ha quindi chiesto di accertare e dichiarare che la Provincia di Trento è debitrice nei confronti dell’INPS “…dell’importo complessivo di € 12.842,29 in sorte capitale, o nella misura minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori legali dalla data del pagamento indebito e sino al saldo”, e di condannare la stessa Provincia a corrispondere all’Istituto previdenziale la predetta somma. Nel merito, l’art. 8, 2° comma del DPR 8 agosto 1986, n. 538 prevede che “Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell’ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l’errore non sia da attribuire a fatto doloso dell’interessato, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato medesimo”. Il Giudice ha condannato le Amministrazioni (l’allora Ministero della Pubblica Istruzione e la Provincia Autonoma di Trento) a versare all’Istituto di previdenza la somma indebitamente corrisposta.

Sentenza 18 – RESPINTO
Un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per inabilità assoluta il 23 novembre 2010, e titolare di trattamento pensionistico di privilegio
27 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
corrisposto dall’INPS, ha rivendicato il diritto alla “rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico nel rispetto ed in applicazione del disposto normativo di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997, con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data dal giorno della liquidazione della pensione fino all’effettivo soddisfo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria”. Il Giudice ha osservato che il ricorrente era cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d’istituto senza avere avuto i requisiti per l’accesso all’ausiliaria, ovvero i 60 anni di età o i 40 anni di servizio effettivo a norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed ha stabilito che non si può accedere alla tesi di avere in ogni caso diritto al richiesto beneficio in quanto avente astrattamente i requisiti per il collocamento in ausiliaria, con riferimento alla legge 1 febbraio 1989 n. 53, inapplicabile all’Arma dei Carabinieri e, in ogni caso, perché essa disponeva la cessazione dal servizio, e quindi il collocamento nella categoria dell’ausiliaria, di alcune categorie di militari al compimento del cinquantaseiesimo anno di età, mentre il ricorrente all’atto della cessazione dal servizio per inabilità assoluta, aveva un’età anagrafica di 47 anni e qualche mese.

Sentenza 25 – RESPINTO
Un Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, in congedo a decorrere dal 7 giugno 2016, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 36, mesi 7 e giorni 29, ha rivendicato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, anziché quella del 35% di cui al precedente art. 44 dello stesso T.U. n. 1092/73 attualmente applicata e riguardante i dipendenti civili dello Stato. Il Giudice ha rilevato che l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che “…la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del
28 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” ed ha rigettato il ricorso per difetto del requisito dell’anzianità.

Sentenza 26 – ACCOGLIMENTO
Un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato diniego di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipoacusia percettiva bilaterale sui toni acuti maggiore a sx con acufene a sx”. Il ricorrente ha affermato che l’insorgenza dell’infermità sarebbe collegata ad un trauma riportato a seguito di colluttazione e caduta, nel corso dell’espletamento del servizio, in occasione dell’inseguimento di un malvivente. Sulla base degli accertamenti medici effettuati e dell’esame degli atti relativi al servizio, il Giudice ha riconosciuto, ai fini pensionistici, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipoacusia percettiva sui toni acuti maggiore a sx con acufeni a sx” senza ascrizione a categoria di tabella utile.

Sentenza 27 – RESPINTO
Un Primo Maresciallo dell’Esercito, cessato dal servizio per inabilità assoluta, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione del beneficio previsto dal disposto normativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs., n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data dal giorno della liquidazione della pensione fino all’effettivo soddisfo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa azionata, ha evidenziato di essere stato dispensato dal servizio anticipatamente, senza poter transitare nella posizione di ausiliaria, per congedo assoluto per infermità e, quindi, di trovarsi nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata. Il Giudice ha respinto il ricorso per l’accertata carenza del requisito anagrafico richiesto per il collocamento in ausiliaria, in assenza dei presupposti necessari per l’accesso al richiesto beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.
29 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020

Sentenza 45 – RESPINTO
La ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a beneficiare del diritto di cumulo dei periodi di contribuzione INPS e INPDAP con recesso dalla domanda di ricongiunzione e restituzione di quanto già versato a norma del comma 197 dell’art. 1 della l. n. 232/2016, con obbligo di pagamento della prestazione pensionistica e corrispondente obbligo dell’INPS di riconoscere quanto richiesto. Il Giudice ha respinto il ricorso in quanto l’interessata ricorrente non versava, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 236/2016 – ovvero al 1° gennaio 2017, – nelle condizioni previste l’art. 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 nella versione rimodulata dall’art. 1, comma 195 della legge n. 232/2016 con la medesima decorrenza, e come tale richiamato dal comma 197 dell’art. 1 della stessa legge di stabilità 2017, ovvero non aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, né l’anzianità contributiva prevista dal successivo comma 10 ai fini dell’ottenimento della pensione anticipata.

Sentenza 79 – GIURISDIZIONE PARZIALE E SOSPENSIONE.
Il ricorrente ha esposto di fruire di due trattamenti pensionistici: una pensione di anzianità in qualità di pubblico dipendente, gravante sulla gestione pubblica e una pensione supplementare di vecchiaia, gravante sulla gestione privata. Ha soggiunto che l’I.N.P.S., in applicazione della disciplina introdotta dall’art. 1 commi da 261 a 268 della legge n. 145/2018, ha provveduto a decurtare l’assegno mensile lordo della pensione ed avviato il recupero dell’indebito formatosi, su tale trattamento. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto – previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260-268, della legge n. 145/2018, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’I.N.P.S. ha dato attuazione all’art. 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018, nonché della circolare I.N.P.S. n. 62/2019
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e di ogni altro atto conseguenziale, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico riconosciuto antecedentemente alle operate riduzioni e la conseguente condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle somme indebitamente trattenute, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con ordinanza n. 6/2019 la Sezione Giurisdizionale per il Friuli ha dichiarato “…rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 1, comma 260, della legge 30/12/2018, n. 145 recante “…Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 Cost., in relazione all’intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo; dell’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30/12/2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., in relazione all’intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti”, trasmettendo gli atti del giudizio alla Corte costituzionale. Trattandosi di fattispecie pienamente sovrapponibile a quella dell’odierno giudizio, il Giudice ha sospeso il giudizio in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale, dichiarando preliminarmente la giurisdizione sul capo della domanda del ricorrente relativa al trattamento pensionistico gravante sulla gestione pubblica ed il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul capo della domanda del ricorrente concernente il trattamento pensionistico gravante sulla gestione privata spettando la giurisdizione su tale ultima domanda al Giudice ordinario.

 

(Conclusioni e ringraziamenti finali)
La Corte dei conti ha assunto negli ultimi anni un rilievo istituzionale ed una visibilità mediatica che, al di là della sua caratterizzazione di organo di rilevanza costituzionale, la pongono al centro di numerosi assetti e modelli organizzativi della Pubblica Amministrazione, come organo di equilibrio e garanzia sia a livello centrale che periferico, sia per lo Stato Persona che per le autonomie locali e, in un sistema come il nostro incentrato sul policentrismo autarchico, anche nei rapporti tra pubblico e privato là dove il privato sia chiamato, in qualche modo, a collaborare alla realizzazione di finalità pubbliche utilizzando risorse provenienti da bilanci pubblici.
Sul piano della giurisdizione ciò ha comportato un graduale ma inarrestabile ampliamento della sfera di cognizione del giudice contabile, inglobando realtà complesse come gli enti locali, gli enti pubblici economici, i privati in rapporto di servizio con la P.A. ed il mondo assai variegato delle società pubbliche, queste ultime, però, con alcune preoccupanti eccezioni alle quali il legislatore non è ancora riuscito ad elidere e che determinano incomprensibili sacche di impunità sovente supportate da difficoltà interpretative – mi riferisco a tutte le problematiche che sul punto ha determinato e continua ad alimentare il d.lgs. n. 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, noto come Testo Unico sulle società pubbliche, un testo che in alcuni suoi passaggi dà la sensazione di essere appositamente cucito addosso a specifiche situazioni al fine di sottrarle alla cognizione del giudice contabile – che finiscono per sollecitare, poi, diverse ed alternative forme di intervento giudiziario, nel tentativo di garantire, comunque, la tutela delle risorse pubbliche.
D’altronde lo stesso art. 2 del vigente c.g.c. prevede che nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività sia realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti e, quindi, non si comprende per quale motivo un interesse pubblico che vede coinvolta una qualsiasi società pubblica debba sfuggire, talora, a questa giurisdizione.

Nell’opinione pubblica è cresciuta l’attenzione verso le regole, a tutti i livelli di produzione normativa, e ciò aumenta in modo considerevole lo spazio di intervento del potere giudiziario, quel potere che Montesquieu non esitò a definire “terribile tra gli uomini”, preoccupandosi di porvi dei limiti affinché esso non debordi e non leda i diritti dei cittadini e le prerogative della sfera politica.
Per queste ragioni, alla crescita del potere di questa e di ogni altra magistratura deve corrispondere un parallelo aumento della responsabilità, declinata fondamentalmente nella sua accezione valoriale di imparzialità, formazione professionale, cultura dell’organizzazione, laboriosità, diligenza, trasparenza, capacità di ascolto, rispetto delle persone, deontologia, etica, riserbo e sobrietà. Riserbo e sobrietà: due qualità imprescindibili per un autorevole esercizio della funzione giudiziaria.

Come si suole spesso affermare, il magistrato deve parlare solo attraverso i propri atti, e aggiungo il più possibile chiari nei contenuti, nelle motivazioni e nelle finalità; certamente non costituisce un valido sostitutivo l’eccessiva contiguità con la stampa, il c.d. quarto potere, e le continue esternazioni compiute fuori dalle sedi e dalle occasioni istituzionali non sono utili né alla sua persona né alla funzione che egli esercita e lo espone a considerazioni e valutazioni, anche di ordine etico e politico, che non troverebbero mai posto in un’aula giudiziaria.
La storia recente del nostro Paese è maestra da questo punto di vista.

La Magistratura, al contrario, deve recuperare la propria capacità di elaborazione culturale che iscriva le proposte riformatrici della Giustizia in un più ampio contesto di riforma sociale.

Non per nulla il nostro Paese, secondo le rilevazioni dell’Eurobarometro, è agli ultimi posti tra gli Stati europei nel grado di percezione da parte dei cittadini e delle imprese dell’indipendenza della Magistratura.

Il Presidente della Repubblica ribadisce frequentemente la necessità della credibilità e della trasparenza dell’azione della Magistratura, affermando che possono essere rafforzate da una adeguata comunicazione istituzionale che non vuol dire “orientare le decisioni secondo le pressioni mediatiche, né tanto meno pensare di dovere difendere pubblicamente le decisioni assunte”, in quanto “la magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge”.

Il consenso delle masse ed i condizionamenti di giustizialismo che spesso esse esprimono devono essere lontani dalla sensibilità dei magistrati: e ciò vale sia per il giudicante che per l’inquirente, poiché è proprio per questo che il costituente ha voluto entrambe le funzioni, per quel che ci riguarda, attribuite ad una magistratura terza ed indipendente.

E’ indispensabile, quindi, che nelle relazioni dirette con gli organi di informazione si osservino scrupolosamente principi che esprimano una cultura dell’informazione appropriata per contenuto e tempistica, che si abbia la consapevolezza che la giurisdizione si esercita nelle aule di giustizia e non nei salotti televisivi, che i magistrati non devono parlare dei processi in corso, che i dirigenti degli uffici ai quali compete di fornire informazioni sui fatti di rilevanza pubblica rispettino i doveri di sobrietà e verità.

Un analogo invito all’impegno va rivolto all’Avvocatura che deve fare la propria parte superando la fase della denuncia delle inefficienze e della critica e proseguendo e intensificando quella della proposta autentica e responsabile.

Il pluralismo delle idee e la divergenza di opinioni devono essere occasione di confronto democratico e di crescita collettiva per conseguire soluzioni condivise nell’esclusivo interesse della giurisdizione e non possono tradursi in contrapposizioni sterili che in taluni casi hanno assunto connotazioni di antagonismo preconcetto davvero incomprensibile e francamente inaccettabile, in pericolosa controtendenza con il percorso costruttivo che si sta sviluppando con successo e che invece rischia di essere vanificato o depotenziato.

Una Magistratura ed un’Avvocatura che si confrontano e cooperano alla ricerca dell’efficienza del processo rafforzano la giurisdizione nell’interesse dei cittadini.

I magistrati contabili, attesa la delicatezza della funzione e la ineliminabile “contiguità” con il potere politico, del quale sono, al tempo stesso, nella diversità e separatezza di funzioni, consiglieri e giudici, devono sempre sforzarsi di esercitare la propria attività con sobrietà e distacco, con grande equilibrio e prudenza, senza inutili iperboli sia negli atti scritti che nelle dichiarazioni verbali, mai obnubilati dalla propria alta posizione istituzionale, consapevoli che una valutazione fatta da un comune cittadino viene sempre accolta con leggerezza da chi ascolta, ma se proveniente da chi esercita la giurisdizione pesa come un macigno sul suo destinatario e sull’intero consesso sociale.
Essi devono tenere in suprema considerazione il valore della propria indipendenza, alta professionalità e terzietà, consci che l’autorevolezza è un valore di gran lunga superiore all’autorità.

Come diceva il grande Plutarco: la moglie di Cesare deve non solo essere onesta, ma anche sembrare onesta.

In conclusione, a sintesi delle considerazioni sin qui svolte, mi sento di potere affermare che non è stato registrato un significativo peggioramento dello stato di salute del sostrato amministrativo delle realtà attive nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, che si continua a caratterizzare per una sostanziale aderenza ai principi ed alle regole normative della Pubblica Amministrazione, con isolati fenomeni di mala gestio che non assurgono mai a prodotto esponenziale di diffuse illegalità e di una cultura del saccheggio della Pubblica Amministrazione che, purtroppo caratterizza altre realtà.

Nel volgere al termine di questa relazione sull’attività svolta dalla Sezione Giurisdizionale nel corso dell’anno 2019, desidero esprimere un particolare ringraziamento a quanti, nei rispettivi ruoli istituzionali, hanno reso un insostituibile apporto al concreto esercizio dell’attività della Sezione

Giurisdizionale: il Governo Provinciale e, primo fra tutti, il suo Presidente che ha sempre garantito un adeguato supporto funzionale e logistico alla Sezione, in un rapporto caratterizzato da grande spirito collaborativo e costante reciproco rispetto, atteggiamento condiviso anche con il Presidente ed il Governo regionale tutto; la Guardia di Finanza, braccio militare operativo della magistratura contabile, la cui propria elevata professionalità e competenza non ha mai mancato di mettere a disposizione di questa Corte; i Carabinieri, che con la loro presenza hanno sempre garantito l’ordinato svolgimento delle nostre udienze pubbliche, e la Polizia di Stato, entrambi sempre aperti ad ogni forma di collaborazione e servizio verso la nostra Magistratura.

Un doveroso ringraziamento ai colleghi della Sezione che con grande professionalità ed equilibrio hanno contribuito, in modo determinante, al corretto e tempestivo esercizio della funzione, senza mai sottrarsi agli oneri, spesso gravosi, che il ruolo ci impone.
Ringrazio il Vice Procuratore Generale Giuseppe Teti, il quale ha sempre assicurato, con autorevolezza e competenza, la presenza dell’Ufficio del P.M. in udienza, facendosi carico di un ruolo non sempre agevole e spesso irto di ostacoli.

Desidero rivolgere un attestato di stima ed apprezzamento al foro trentino, al quale va il mio più sincero ringraziamento per la costruttiva, qualificata e serena dialettica che ne ha sempre caratterizzato il ruolo all’interno delle nostre aule. Esprimo la mia riconoscenza al personale amministrativo tutto degli Uffici della Corte dei conti e, in particolare, della Sezione Giurisdizionale. Tutti loro svolgono un indispensabile e quanto mai apprezzato lavoro di supporto e di assistenza all’attività dei magistrati e senza il loro prezioso contributo nulla sarebbe stato possibile di quanto è stato realizzato.

Un sentito ringraziamento va anche agli organi di informazione, che fanno conoscere con rigore e professionalità alla collettività l’attività svolta dalla Sezione giurisdizionale.

Un particolare apprezzamento e ringraziamento, anche quest’anno, agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Don Milani di Rovereto che con grande professionalità prestano oggi il servizio di accompagnamento e supporto per le Autorità intervenute alla cerimonia e, più in generale, per tutti gli invitati qui presenti. Essi sono una valida rappresentanza di quella gioventù seria, professionale e qualificata che si impegna nello studio e nella formazione e che costituisce la vera garanzia del futuro di questo Paese e costituiscono il prodotto di una classe docente impegnata con serietà nel proprio ruolo educativo e troppo spesso bistrattata. Infine, un grazie di cuore alla Fondazione Lirica Teatro Verdi di Trieste che, con l’indispensabile supporto della Provincia Autonoma di Trento, ieri sera ha intrattenuto quanti ne hanno voluto godere con un concerto in onore dell’apertura dell’anno giudiziario di questa Corte e che oggi, a conclusione della cerimonia, eseguiranno l’inno nazionale. Trento e Trieste, due città la cui storia, i valori ed aspirazioni nazionali in gran parte hanno vissuto vicende comuni.

 

Ringrazio tutti i presenti per l’ascolto prestato.
Il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento dott. PINO ZINGALE

 

 

 

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