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CORTE CONTI PROCURA REGIONALE – TRENTO * COMUNE OSSANA: « CONDANNATI GLI ALLORA MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE E L’ALLORA VICESEGRETARIO »

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16.10 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento

 

La Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 178/2023, riformando la sentenza di assoluzione n. 24/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, ha condannato gli allora membri della Giunta comunale e l’allora Vicesegretario comunale di Ossana, per avere adottato la deliberazione n. 95/2017, con cui approvava, qualificando come di rappresentanza le relative spese, l’acquisto di capi di abbigliamento tecnici sportivi da regalare all’allora parroco del luogo e l’organizzazione di un pranzo in occasione del suo congedo.

Tale spesa è stata contestata dalla Procura erariale che aveva rilevato la necessità che le spese di rappresentanza siano esclusivamente quelle previste dagli articoli 214 e 215 del “Codice degli enti locali”.

La ricostruzione della Procura erariale è stata disattesa, in prima istanza, dalla Sezione trentina della Corte dei conti che tra le motivazioni poste a fondamento della legittimità della spesa, aveva addotto che sarebbe stata prassi consolidata quella dei comuni di approvare e iscrivere in bilancio le spese per il saluto ai parroci uscenti tra le spese di rappresentanza.

In accoglimento dell’appello della Procura regionale di Trento, la Seconda sezione centrale d’Appello ha affermato l’importante principio di diritto secondo cui: “la prassi invocata nella sentenza di primo grado (contraria alle disposizioni normative regionali) non solo non determina la liceità di un comportamento rendendolo oggettivamente conforme a diritto, con conseguente esclusione della configurabilità di un danno ingiusto, ma non può neanche incidere sull’elemento soggettivo, escludendo la colpa grave.”.

Le amministrazioni dovranno pertanto conformare la propria azione amministrativa a tale principio di legalità, non potendo usufruire gli amministratori pubblici di zone franche, basate su pretese prassi disapplicative generalizzate delle norme di Legge, in quanto “incombe sul [sul funzionario] l’obbligo di disapplicare, modificare o comunque, interrompere tale procedura contra legem”.

La segreteria del Procuratore regionale

 

 

 

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