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COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * SERVIZI PUBBLICI LOCALI: « NO ALLA PRIVATIZZAZIONE, LA PAT CHIEDA A PARLAMENTO E GOVERNO DI RIFORMULARE L’ART 6 DDL CONCORRENZA »

Scritto da
08.05 - mercoledì 8 giugno 2022

Premesso che:
per servizi pubblici locali si intende l’insieme di attività poste in essere dall’amministrazione pubblica per garantire la soddisfazione in modo continuativo dei bisogni della collettività di riferimento, finalizzato al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della stessa;

tale insieme di attività costituisce un dovere dell’amministrazione pubblica e ne designa la funzione di garanzia dei diritti degli abitanti del territorio di riferimento, ai quali vanno assicurati servizi che siano rispettosi dei principi di qualità, sicurezza, accessibilità, uguaglianza e universalità;
lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021, che corrisponde a uno degli obiettivi individuati dal governo nel PNRR;

il ddl Concorrenza interviene su settori cruciali e strategici per la vita del Paese, incidendo su “servizi di interesse economico generale”, ossia quei servizi di natura pubblica che possono essere oggetto di “monetizzazione” e definisce le linee programmatiche di sviluppo e indirizzo dell’economia del nostro Paese negli anni a venire grazie ai fondi stanziati dal PNRR;

nella Sezione III – Art.6 (Servizi pubblici locali e trasporti) si introduce il tema della governance dei servizi pubblici locali prevedendo la privatizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e la ridefinizione del ruolo degli Enti locali nella gestione dei servizi stessi.

Considerato che:
la crisi prodotta dall’epidemia da Covid-19 ha evidenziato tutti i limiti di una società unicamente regolata dal mercato e ha posto la necessità di ripensare il modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori come luoghi primari di protezione dei beni comuni e di realizzazione di politiche orientate alla giustizia sociale e alla transizione ecologica, e dai Comuni come garanti dei diritti, dei beni comuni e della democrazia di prossimità;
l’art. 6 “Delega in materia di servizi pubblici locali” del ddl Concorrenza, predisposto dal Governo e all’esame del Parlamento, ha il dichiarato obiettivo di promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all’apertura dei mercati e di garantire la tutela dei consumatori, su materie di pubblico interesse (ad es. energia, trasporti, rifiuti);

nella Sezione III – Art.6 in particolare viene rilevato che l’ente locale che scelga di gestire in proprio un servizio pubblico locale dovrà produrre “una motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato” (par. f); dovrà tempestivamente trasmetterla all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (par.g); dovrà prevedere sistemi di monitoraggio dei costi (par. i); dovrà procedere alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l’autoproduzione e (par g) anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house; tale formulazione del testo nel DDL rende, di fatto, residuale e non efficace il ruolo del decisore pubblico su alcuni servizi essenziali gestiti dalle cosiddette “In House”.

Rilevato che:
l’Art. 6 sopra citato interviene direttamente sul ruolo degli Enti locali e sulla gestione dei servizi pubblici locali, ed in particolare: ponendo la materia dei servizi pubblici nell’ambito della competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p della Costituzione (par. a); definendo, nell’ambito delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, la modalità dell’autoproduzione da parte degli Enti locali come pesantemente condizionata da una serie di adempimenti stringenti nel metodo e nel merito, rendendola di fatto residuale rispetto all’affidamento con gara (par. f-g-h-i); incentivando, attraverso premialità, il modello “multiutility” di gestione aggregata dei servizi pubblici locali.

Considerato inoltre che:
sulla materia della gestione dei servizi pubblici locali il 12-13 giugno 2011 si è svolto un referendum, attraverso il quale la maggioranza assoluta del popolo italiano si è pronunciata contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi, a partire dall’acqua, alle dinamiche di profitto;

l’art. 6, oltre a contraddire la volontà popolare sopra citata, metterebbe in discussione alla base la funzione pubblica e sociale degli Enti locali, costringendoli di fatto al ruolo di enti unicamente deputati a mettere sul mercato i servizi pubblici di propria titolarità, con grave pregiudizio dei propri doveri di garanti dei diritti della comunità di riferimento;

l’Art. 6 così formulato complicherebbe sensibilmente l’attività di controllo e indirizzo che l’Ente locale svolge attraverso le società partecipate;
che il disegno di legge in questione, laddove pone l’obbligo di motivare la scelta dell’affidamento in house, è in aperto contrasto con il principio comunitario che pone il divieto di gold plating (lo Stato, che recepisce le Direttive europee, non può aggravare le procedure o introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal diritto europeo);

lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di ordinamento dei Comuni (art. 4) ed alla Provincia in materia di gestione dei servizi pubblici (art. 8), competenze che il disegno di legge in questione sembra quantomeno limitare;

interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se intenda chiedere al Parlamento e al Governo di riformulare l’art. 6 del DDL concorrenza tenendo conto delle specifiche competenze attribuite sia alla Regione che alle Province dallo Statuto di Autonomia e dell’alto valore e qualità della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

 

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Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde

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