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CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * LEGGE 27 DICEMBRE 2021 – N. 23: «BILANCIO PREVISIONE 2022-2024, PER 2022 COMPETENZE 6.181.680.952 EURO (CASSA 6.502.174.000 EURO) / COMPETENZE 2023 A 5.624.779.041 – 2024 A 5.544.633.404 »

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13.05 - lunedì 3 gennaio 2022

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 23 – Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024 – (b.u. 27 dicembre 2021, n. 51, straord. n. 3).

Art. 1

Stato di previsione dell’entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell’entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l’esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in 6.181.680.952,35 euro e in termini di cassa in 6.502.174.000 euro;

b) per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in 5.624.779.041,30 euro;

c) per l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 5.544.633.404,21 euro.

 

Art. 2

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 3

Fidejussioni

1. Ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all’articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell’esercizio finanziario 2022, per un importo massimo di 200 milioni di euro. L’importo complessivo delle garanzie previste dall’articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto speciale.

 

Art. 4

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per interventi nel settore della viabilità

1. Per la copertura della spesa prevista sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2022 – 2024, finalizzata a sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale per 32 milioni di euro per l’anno 2023, per 64 milioni di euro per l’anno 2024, per 59 milioni di euro per l’anno 2025 e per 45 milioni di euro per l’anno 2026, è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell’articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso all’indebitamento per complessivi 32 milioni di euro per l’anno 2023, 64 milioni di euro per l’anno 2024, 59 milioni di euro per l’anno 2025 e 45 milioni di euro per l’anno 2026. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio – lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2022 – 2024 è definita in 32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 64 milioni di euro per l’anno 2024.

2. L’indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent’anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento.

3. L’ammortamento dell’indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2024 con riferimento all’anno 2023, dal 1° gennaio 2025 con riferimento all’anno 2024, dal 1° gennaio 2026 con riferimento all’anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all’anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l’anno 2024 in 947.936 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 672.616 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l’anno 2024 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

 

Art. 5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

omissis

 

Note al testo

Disposizioni finanziarie.

 

 

 

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