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LANCIO D'AGENZIA

CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « APPROVATO IL DDL 41, PREVEDE DI SGANCIARE LA DURATA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO DA QUELLA DELLA LEGISLATURA »

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15.51 - lunedì 28 settembre 2020

Prima commissione, approvato il ddl 41 che “sgancia” il mandato del difensore civico e dei garanti dalla durata della legislatura. No al ddl 19 che punta a cambiare il sistema di elezione delle figure di garanzia.

La Prima commissione ha approvato oggi, con 7 sì e 2 astenuti, il ddl 41 che introduce, tra l’altro, modifiche al sistema di elezione del difensore civico e dei garanti, “sganciando” il mandato dalla durata della legislatura; no invece con 4 sì e 5 no al ddl 19 di un consigliere di opposizione che ha come obiettivo principale l’introduzione delle audizioni in Consiglio dei candidati alla carica di difensore civico. I due disegni di legge approderanno in aula nella seconda tornata di ottobre.

Il proponente del ddl 19, in discussione generale, ha presentato i suoi emendamenti: uno per rendere più snello il testo, il secondo riguarda l’autonomia del difensore civico. Il consigliere ha annunciato che ne presenterà uno in aula, anche per togliere la possibilità del difensore, oggi possibile, di avocare a sé interventi dei due garanti. Il proponente del 41 ha sottolineato l’emendamento che stabilisce la non rieleggibilità del difensore civico neppure come garante, mentre i due garanti potranno ricoprire nuovamente la carica non immediatamente ma dopo una pausa di 5 anni.

Contrario il parere della Giunta al ddl 19 espresso dall’assessore competente (un intervento brevissimo che ha suscitato la reazione polemica sia del proponente del ddl 19 che da esponenti della minoranza), parere favorevole invece al ddl 41. Un consigliere di minoranza non ha condiviso la ratio del no all’eleggibilità del difensore come garante e sulla necessità dell’interruzione dei 5 anni per i garanti. Il proponente del 41 ha detto che queste misure servirebbero a dare una maggiore indipendenza a queste figure che, in particolare il difensore civico, potrebbero subire pressioni da parte della politica. Un altro consigliere di minoranza ha detto che, da quanto è emerso dalle audizioni, soprattutto da parte del difensore civico e dei garanti, sarebbe necessario un ddl di riforma organico. Incomprensibile invece il no della Giunta al ddl 19, anche perché a Bolzano, dove non sono inclini a procedure barocche, hanno introdotto un modo trasparente per l’elezione delle figure di garanzia. Condivisibile invece il principio della non rieleggibilità.

Una consigliera di maggioranza ha sottolineato che la nomina del difensore civico è per sua natura un atto di alta amministrazione. Atti che di solito non sono proceduralizzati. Audizioni di 5 minuti a persona, inoltre, ben difficilmente possono garantire la qualità dei candidati. La norma in vigore invece è utile perché dà una soluzione ottimale. Da qui il no al ddl 19, sì invece al 41. Un’altra consigliera di maggioranza, dichiarando il no al 19, ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo del difensore civico, visto che per le convenzioni mancano ancora all’appello alcuni comuni. Infine, il proponente del 19 ha chiesto su quali motivazioni l’assessore ha dichiarato il suo no, nonostante le valutazioni positive venute dalle audizioni e ha auspicato che il no del governo possa diventare almeno una libertà di voto dei consiglieri di maggioranza.

Sì da parte del proponente del ddl 19 al ddl 41 che ha sottolineato la necessità di una riforma organica della legge del 1982 sul difensore civico. Un altro consigliere di minoranza ha dichiarato il sì ai due ddl perché danno almeno parziali risposte. Il proponente del ddl 19 e un consigliere di opposizione hanno affermato che la prassi di svolgere le audizioni e il dibattito sui ddl nello stesso giorno è troppo frettolosa e limitante. La presidente della commissione ha detto che il passaggio all’aula del ddl permetterà un ulteriore confronto. Per quanto riguarda le audizioni nella stessa seduta della votazione questa è stata determinata dal fatto che oggi scade il termine per il dibattito nella sessione d’aula di metà ottobre. Sulle mancate motivazioni del no della Giunta al ddl 19 ha affermato che il referente principale per le figure di garanzia è il presidente del Consiglio che ha seguito i lavori della commissione.

Sempre in mattinata si sono svolte le audizioni sui due ddl.

 

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Sì senza dubbi al ddl 41 del presidente del Corecom.

La prima audizione è stata quella del presidente del Corecom il quale ha detto che la modifica della legge sul Corecom previsto dal ddl 41 va nella direzione di ben 15 delle leggi regionali che separano la scadenza della legislatura da quella del mandato del comitato. Vero è che in Trentino le legislature durano normalmente cinque anni, però, ha aggiunto il presidente, è corretto svincolare il Corecom dalla legislatura soprattutto perché è un segnale che sottolinea la sua indipendenza dal potere politico. Indipendenza che la stessa Corte costituzionale ha raccomandato per tutti gli organi di garanzia. Quindi, sì al ddl 41 da parte del presidente che ha richiamato la necessità di arrivare ad una legge sui Corecom omogenea. Lo stesso fatto che ogni 5 anni ci debba essere per legge un comitato nuovo, ha sottolineato, limita la sua operatività.

Il proponente del ddl 19, chiedendo una valutazione del presidente Corecom, ha ricordato che la sua proposta, come è già previsto a Bolzano, introduce una maggiore trasparenza nel meccanismo di elezione del difensore civico e dei garanti con un’audizione dei candidati in Consiglio. Il presidente del comitato per le telecomunicazioni ha detto che il difensore civico è una figura “cugina” e di condividere una maggiore trasparenza. Ritornando sul Corecom, ha ricordato infine che le modifiche della legge non tutte sono state favorevoli, come sua riduzione a soli tre membri.

Il garante dei minori: piena condivisione dei due ddl.

La seconda audizione è stata quella del garante dei minori, il quale ha detto di non avere osservazioni né di merito né di metodo sulla riforma del sistema di elezione di difensore e garanti previsto dal ddl 19, e ha definito opportuna la prevista audizione dei candidati per capirne la visione del mondo e il programma. Sul ddl 41 il garante ha detto che è giusto, come prevede il testo, che al difensore civico non possano venire opposti segreti di ufficio (un emendamento del proponente prevede però che il difensore civico mantenga il segreto); bene il fatto che non ci possano essere controlli gerarchici sui garanti e completamente condivisibile la proposta di sganciamento temporale tra la durata in carica della legislatura e quello del difensore civico e garanti.
Su richiesta del proponente del ddl 19, il garante dei minori, ha detto che nella sua esperienza non ci sono stati interventi lesivi della sua indipendenza, ma andrebbe definito meglio il ruolo di coordinamento del difensore civico con le figure di garanzia. Garanti, ha aggiunto, che dovrebbero avere una dotazione di personale maggiore. Oggi quello dei minori ha a disposizione due figure, una a part – time e una che svolge una parte del lavoro per il difensore civico. Nell’emergenza Covid, ha aggiunto, le richieste di aiuto sono aumentate e le prospettive rischiano di essere ancora di più. Per questo serve più personale per il lavoro dell’uffiucio.

 

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La difensora civica: sì ai due ddl. Ma la legge del 1982 va aggiornata.

La difensora civica ha detto di apprezzare i contenuti dei due ddl. Sia quelli del 19, che prevede una maggiore trasparenza nella procedura di elezione, sia quelli del 41. E’ assolutamente condivisibile, ha affermato, l’introduzione di una data fissa della durata della carica. La legge in vigore, ha aggiunto, è datata, risale al 1982 un’epoca in cui non si conoscevano questi organi di garanzia e la necessità della loro autonomia per salvaguardare la quale, anche costituzionalmente, è fondamentale svincolare la durata della carica da quella della legislatura. Tutte le regioni, ha ricordato, prevedono una durata fissa.

E la nostra legge, ha aggiunto, necessiterebbe di una riforma in più parti, perché non dà la possibilità di intervento nei confronti del diniego dell’accesso agli atti; manca un articolo che stabilisca la procedura dell’intervento del difensore civico e andrebbe introdotto un termine di risposta al difensore civico. La difensora civica ha ricordato, nel suo intervento, l’importanza Gelli – Bianco, la legge 24 del 2017, che interviene nel campo della responsabilità medico -sanitaria e prevede che le regioni possano dare al difensore civico la possibilità di intervento sui diritti lesi nel campo sanitario e sociosanitario. La Toscana ha previsto la possibilità che il garante e il Consiglio possa stipulare convenzione con centri medici, come quelli delle università di Pisa e Siena, per verificare la fondatezza dei reclami dei pazienti, dando la possibilità all’Azienda sanitaria di contro dedurre. Una procedura interessante perché il cittadino, vittima di una cattiva prassi sanitaria, ha due possibilità: quella di accedere alla giustizia ordinaria o al difensore civico. Infine, ha ricordato, che i ricorsi al difensore civico stanno crescendo e anche per questo c’è la necessità di una revisione dell’impianto della legge del 1982.

Rispondendo ad una domanda del proponente del ddl 19 sull’indipendenza del garante e sulla necessità di dotare di maggiore personale per l’ autonomia dei garanti, la difensora civica ha detto che il ruolo di coordinamento del difensore è un’anomalia che è anche difficile da esercitare. Ogni garante ha diritto di fare valutazioni sulla necessità di personale e la condivisione delle risorse tra difensore e garanti pesa sull’assetto del personale che è già scarso. Un problema, ha sottolineato con forza, decisivo per la funzionalità dell’ufficio.
Un consigliere di opposizione ha detto che se il Consiglio provinciale fa a gara ogni anno per risparmiare sempre di più a fronte di sempre maggiori richieste di intervento è poi difficile dare le risposte adeguate anche alle figure di garanzia.

 

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Sì anche dal garante dei detenuti ai due disegni di legge.

La garante dei detenuti ha condiviso pienamente l’introduzione dell’audizione dei candidati a difensore civico previsto dal 19. Ha poi sottolineato che il lavoro di garante dei detenuti è impegnativo e in crescita sia all’interno della casa circondariale di Spini (l’anno scorso ha svolto 450 colloqui e la tendenza è in aumento) che nei rapporti esterni e quindi è indispensabile avere delle risorse proprie. Oggi l’ufficio ha solo un funzionario condiviso con le politiche sociali Pat. Per quanto riguarda la legge, ha anche lei sottolineato che andrebbe rivista la possibilità del difensore civico di avocare i casi dei garanti che invece dovrebbero avere la stessa autonomia. Bene invece l’introduzione della durata quinquennale del mandato. Una scelta che rafforza l’autonomia e va nella direzione delle proposte nazionali presentate dalla rete nazionale dei garanti dei detenuti. Infine, la garante ha chiesto che venga introdotta la possibilità di presentare la relazione annuale in Consiglio. Il proponente del ddl 19 ha chiesto lumi su questo tema e sul mancato adeguamento del regolamento sulla presentazione in aula anche delle relazioni dei garanti. Una necessità obiettiva, ha replicato la garante.

Un consigliere di opposizione ha condiviso la necessità di dare pari dignità ai due garanti e ha chiesto come potrebbe intervenire il Consiglio per favorire i contatti anche video tra detenuti e garante. La garante ha ricordato che, nell’emergenza Covid, sono stati messi a disposizione dalla Pat e da privati un buon numero di pc per i collegamenti tra detenuti e familiari alla quale è seguita la fornitura di telefonini per i collegamenti video via wp. La situazione, ha ricordato, a Spini sta tornando alla normalità. Però è emerso che la linea internet del carcere non riusciva a supportare il numero di collegamenti, anche se sono stati fatti dei lavori che dovrebbero migliorare la situazione. Sarebbe però importante un investimento della Provincia in questo campo e l’introduzione di un rapporto e -mail tra detenuto e garante.

 

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La difensora di Bolzano: la nuova legge ha introdotto maggiore trasparenza.

La difensora civica di Bolzano ha presentato il meccanismo di elezione del difensore in Consiglio provinciale soffermandosi sulle audizioni dei candidati che in aula, a porte chiuse, presentano i loro programmi. Una procedura che è stata estesa anche alla nomina dei garanti. Rispondendo ad un consigliere di maggioranza, la difensora civica ha detto che nel suo ufficio lavorano cinque esperti, due a tempo pieno, due al 75% e una 50%, in più ci sono due segretari. In tutto, con la difensora, otto addetti. Rispondendo al promotore del ddl 19, ha detto che la riforma della legge è nata perché l’obiettivo era quello di mettere in piedi un centro contro la discriminazione che è stato realizzato e aggregato alla difesa civica, poi c’è stata la necessità di uniformare il sistema di nomina delle figure di garanzia. La garante della Provincia di Bolzano ha detto che a settembre presenta sempre un programma anche per garantirsi un budget per l’anno a venire.

 

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L’Ordine degli avvocati: bene una maggiore trasparenza.

L’Ordine degli avvocati non ha presentato particolari rilievi sul ddl 19, sul 41 è ritenuto condivisibile lo svincolo della durata del mandato dalla legislatura, ma sull’articolo due, cioè sul limite per opporre il segreto d’ufficio al difensore civico, sono stati sollevati dubbi. Una norma che, secondo gli avvocati, dovrebbe essere integrata con l’obbligo del difensore di mantenere il segreto altrimenti si provocherebbe un vulnus a questo istituto giuridico. Il proponente del ddl 19 ha chiesto all’esponente dell’Ordine degli avvocati una valutazione sulle procedure di nomina non solo sul difensore civico ma anche sui componenti del Tar. La risposta è stata che su queste nomine l’Ordine darebbe il suo appoggio a qualsiasi norma che introducesse una maggiore trasparenza.

 

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Garanti e difesa civica, ruoli importanti ma in difficoltà ovunque.

Ultimo a intervenire il delegato dell’Assemblea dei presidenti delle assemblee legislative per il coordinamento degli organi di garanzia. Il delegato ha detto di condividere i due ddl, ma ci sono differenze rispetto alle linee del coordinamento nazionale. Sui requisiti di nomina, fatto salvo che l’indipendenza è intrinseca a queste figure, a livello nazionale sono stati definiti i requisiti specifici, dal diploma di laurea in materie giuridiche, che può essere sostituita da una comprovata esperienza decennale nella funzione. Norma che però contrasta con il limite dei cinque anni di mandato prevista dal ddl 41.

Sulla modalità di elezione ci sono molte affinità tra le linee guide e i ddl, come la previsione della maggioranza dei due terzi, anche se alla terza votazione si è introdotta la maggioranza semplice per evitare difficoltà nell’elezione. Sulla durata del mandato il coordinamento aveva pensato di introdurre i sei anni, sulla base dei principi di Venezia, poi si è optato di rimanere ai 5 anni togliendo l’obbligo di farli coincidere obbligatoriamente con le legislature. Sull’introduzione delle audizioni c’è una condivisione di massima, anche se le linee guida hanno scelto la strada del doppio esame dei candidati per non appesantire il meccanismo di elezione. Prevista invece la massima libertà d’accesso ai documenti da parte del difensore civico. Anche il coordinatore ha sottolineato che tutti i difensori civici e garanti, nonostante la loro importanza per avvicinare istituzioni e cittadini, stanno lamentando la carenza di risorse e personale. Il proponente del ddl 19 ha lamentato la non partecipazione dei consiglieri provinciali al dibattito e al lavoro di coordinamento tra legislazione regionali che sta andando avanti a livello nazionale.

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