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LANCIO D'AGENZIA

CONSIGLIO PAT * III COMMISSIONE: « AUDIZIONI PER DUE DDL, 81 SU ENERGIA E AMBIENTE DELL’ASSESSORE MARIO TONINA E 8 DI ALESSIO MANICA »

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16.13 - venerdì 19 febbraio 2021

Si sono concluse questa mattina presso la III Commissione di Ivano Job le audizioni a due disegni di legge dedicati ai temi dell’energia e dell’ambiente: il numero 81 dell’assessore Mario Tonina, che introduce “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio e di ambiente” e il numero 8 di Alessio Manica (Pd) che interviene sulla legge provinciale del 1998 istitutiva dell’azienda speciale per l’energia e sulla disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica.

Numerose le perplessità espresse dagli auditi sul tardivo coinvolgimento nella scrittura delle norme su un tema tanto delicato. Espresse anche osservazioni e proposte di modifica, in alternativa allo stop al disegno di legge, per permettere una maggiore approfondimento. Infine, i quadro normativo di riferimento è stato approfondito nel corso di due interventi dei docenti universitari Manica e Florenzano.

 

 

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Coordinamento imprenditori: metodo bocciato, disaccordo sul permesso di accesso alle gare anche da parte di aziende decadute

Roberto Simoni, presidente del Coordinamento imprenditori ha sintetizzato i contenuti di un documento elaborato e condiviso da tutti dopo un ampio lavoro di confronto. Plauso ad una norma nella direzione della semplificazione e poi due aspetti di metodo: tempi troppo compressi per il confronto e l’auspicio che il Tavolo degli appalti e il Coordinamento vengano coinvolti all’inizio del percorso legislativo e non alla fine perché si rischia di creare disorientamento agli interessati alla normativa. Nel merito: nonostante i rischi di impugnativa, si condivide la creazione della nuova categoria delle derivazioni elettriche di media entità che colmano un vuoto evidente. Totale condivisione anche sul rinnovo delle vecchie concessioni, storicamente presenti nella nostra comunità. Quanto alle grandi derivazioni, premettendo che si tratta di fronteggiare l’impugnativa del Governo, non si trova condivisione per una logica di buon senso a permettere l’accesso alle gare anche da parte di aziende decadute, che non darebbero le necessarie garanzie. Quanto al ddl 8 il parere non è positivo rispetto alla previsione di limitare le nuove concessioni a società pubbliche o para pubbliche. Infine, una annotazione in tema di cooperazione sulle comunità energetiche: l’occasione di questo ddl potrebbe essere interessante per introdurre una sorta di prelazione per queste comunità che rappresentano una prospettiva futura importate per le nostre comunità.
Giovanni Profumo ha aggiunto che mentre le derivazioni di media portata debbono attenersi ad un principio di imparzialità e non discriminazione non è chia

ra la definizione di autoconsumo, dove si prescinde dai criteri di gara. Giusto favorire soggetti antichi e con determinate caratteristiche, ma potrebbero essercene altri che potrebbero svolgere gli stessi servizi nel rispetto delle esigenze di carattere locale, ha detto. Ha quindi posto alcune osservazioni puntuali sull’articolato: l’art 17 punto 3 è poco chiaro: si prevede l’obbligo di rimuovere le opere a proprie spese da parte del concessionario. La norma è lacunosa perché non chiarisce cosa accade per ciò che è costruito sulle sponde e sulle arginature. Non è chiaro, all’articolo 17,5 se la valutazione d’impatto debba riferirsi a quella a suo tempo rilasciata oppure se debba essere ripresentata o riproposta in sede di rinnovo. Quanto agli appalti, francamente esprimiamo rammarico per disposizioni che avrebbero potuto essere discusse tempo prima per permettere di esprimere opinioni con tempo, ha detto. E’ inaccettabile che la norma venga modificata in così breve tempo senza averne parlato con tempo al Tavolo appalti. Quanto al ddl 8 non siamo assolutamente d’accordo perché si riserva esclusivamente all’ente pubblico l’iniziativa dell’impresa idroelettrica.

Fausto Manzana ha sottolineato nuovamente il metodo non condivisibile e poco coordinato adottato dalla Giunta nell’elaborazione della legge. Sui contenuti: all’articolo 2 ci troviamo di fronte a norme impugnate più volte e siamo quindi in difficoltà nel senso che le imprese devono confrontarsi con normative instabili; siamo favorevoli alla nuova definizione della riassegnazione delle piccole derivazioni prevista dall’articolo 3, anche se non c’è nessun riscontro sul piano nazionale e non risultano comprensibili le discriminazioni rispetto al soggetto giuridico. Sui contenuti dell’articolo 3 ter, che modifica la legge 4/88, siamo veramente perplessi: se questo dispositivo va avanti la Commissione dovrà ammettere soggetti ai quali è stata revocata o, peggio, è decaduta la concessione, magari a seguito di violazioni. Il limite che si vuole introdurre con questa norma, ha aggiunto, va a braccetto con l’importante riduzione dei requisiti per le grandi e medie derivazioni rispetto alla norma precedente: una virata un po’ troppo brusca rispetto al passato enfatizzata dal fatto che si accompagna con l’avvallimento, con la conseguenza che soggetti finanziari potrebbero concorrere per servizi affidati poi interamente a soggetti terzi. Quanto al disegno di legge 8, Manzana ha ribadito la contrarietà.
Piena condivisione su quanto detto in precedenza da parte del presidente dell’associazione artigiani Marco Segatta che ha sottolineato l’importanza della semplificazione ed ha giudicato inopportuna la modifica della legge sugli appalti pubblici suggerendo di tutelare il mondo territoriale nell’introduzione delle clausole. Importante il coinvolgimento dei vari tavoli, che purtroppo è mancato. Nessuna condivisione infine per il ddl 8.

 

 

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Interventi dei consiglieri e dell’assessore
Alessio Manica ha precisato che manca un passaggio: il ddl era stato portato in aula accompagnato da un emendamento che parificava per pubblici e privati il divieto di esproprio. Manzana ha notato che con queste informazioni probabilmente il parere sarebbe stato molto diverso.
L’assessore Mario Tonina ha apprezzato gli interventi e garantito l’impegno e la disponibilità ad approfondire ulteriormente i contenuti prima del passaggio del disegno di legge in aula. Si cercherà di tener conto dei contributi e degli apporti di tutti, ha rassicurato.

 

 

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I Bim: si sospenda la legge, in alternativa sia riconosciuto il ruolo degli enti locali
Gianfranco Pederzolli ha illustrato il documento condiviso in maniera unitaria come Bim che non condivide il metodo adottato dalla Giunta di non aprire un dibattito ampio prima della costruzione della norma. La richiesta, sarebbe di soprassedere sull’argomento, vista l’importanza e la delicatezza della materia per i comuni, in attesa di un chiarimento normativo in sede nazionale. Qualora si dovesse procedere, chiediamo che rimanga il trattamento delle concessioni in essere riservato alle cooperative elettriche storiche, si introduca una norma che permetta di proseguire l’attività alla scadenza e si preveda anche per le piccole concessioni di poter costituire delle società a capitale misto pubblico e privato perché quella è la soluzione migliore, l’unica che può garantire una corretta gestione del bene acqua in futuro. Infine, che si dica chiaramente che i canoni aggiuntivi dei comuni rivieraschi vadano a finire ai comuni rivieraschi affinché li utilizzino per le proprie comunità. L’acqua è un bene comune, ha concluso e vanno valorizzate le forme associative che coinvolgano il pubblico.

Franco Bazzoli ha notato che questo è forse il tema chiave della legislatura ed ha espresso rammarico per il fatto che gli attori principali non siano stati debitamente coinvolti, calando dall’alto alla vigilia di Natale una legge omnibus come questa. Non abbiamo mai visto una cosa così, ha osservato, ribadendo le forti perplessità sul metodo. L’auspicio è che questa legge interrompa il suo percorso, per permettere un approfondimento ed un confronto, in alternativa che venga almeno riconosciuto il ruolo degli enti locali, dei cittadini e dei loro territori, insieme al valore dell’acqua bene comune. Bazzoli ha aggiunto di aver fatto presente l’argomento al presidente Kaswalder, che tra l’altro toccava il tema del ruolo degli enti locali nella gestione del bene acqua con un disegno di legge nel 2018 che condividiamo a pieno: ora come presidente gli chiediamo di farsi carico dell’argomento.

Infine Donato Preti e Sergio Scalet hanno ribadito quanto già detto dai colleghi: i Bim sono stati dimenticati nella scrittura di questa legge: chiediamo in prima battuta di arrestare il percorso della legge, in alternativa che il bene acqua sia salvaguardato e che gli enti locali vengano coinvolti e che i canoni ritornino ai territori.

 

 

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Interventi dei consiglieri

Lucia Coppola (Misto) ha condiviso la critica al metodo utilizzato per portare avanti un disegno di legge di tale portata, perdipiù in un momento di poca chiarezza normativa a livello nazionale ed europeo. La consigliera ha poi evidenziato il concetto di acqua bene primario e condiviso pienamente la proposta di riconoscere gli enti locali al pari delle cooperative storiche.

Alessio Manica (PD) è partito dalla questione di metodo chiarendo che questa Commissione non sta avvallando questa procedura. Ha quindi espresso la convinzione dell’inadeguatezza del percorso del ddl commisurata alla portata del tema. Stiamo mettendo mano ad una legge sulla scia di un caso puntuale infilandoci in un intervento normativo con evidenti rischi di tenuta, ha aggiunto, con buona pace di tutti i ragionamenti sull’acqua pubblica. Quanto alle osservazioni ha espresso totale condivisione con quanto detto dagli auditi: affrontare il mercato pone questo territorio davanti al rischio altissimo di perdere il controllo su questa importante risorsa, privilegiando un approccio giuridico-burocratico su quello politico della gestione di un bene prezioso. Quello che dovremmo fare è non correre a normare il tema, proprio per il quadro incerto a livello italiano ed europeo e approfondire con convinzione le strade diverse per gestire grandi e medie concessioni.

Gianluca Cavada (Lega) ha ribadito che le problematiche sono vecchie di decenni e ha detto di tenere molto al fatto che le risorse provenienti dalle concessioni vengano destinate all’ambiente e ai territori.

 

 

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Gli accademici Manica e Florenzano: il quadro normativo e la proposta della Provincia
Sono dunque stati sentiti Damiano Florenzano e Sandro Manica, docenti di diritto dell’energia presso l’Università di Trento. Manica ha trattato la questione afferente l’articolo 3bis, ovvero la riassegnazione delle concessioni di piccola derivazione. Ha premesso che entrambi i docenti sono professionalmente consulenti di agenzie energetiche e in questa sede si pongono dal punto di vista esclusivamente accademico.

E’ quindi partito dal quadro normativo sulle piccole derivazioni idroelettriche, quelle che non eccedono il limite dei 3000 kilowatt e dalla gestione dell’acqua pubblica, come bene demaniale. L’ambito materiale di cui stiamo parlando si riconnette alla materia di legislazione concorrente, l’utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni (articolo 9 dello Statuto). Interessante notare che la competenza concorrente anche ai sensi dello Statuto è stata confermata da una sentenza della Corte costituzionale del 2013. Da questo punto di vista non ci sono grandi differenze tra le due province autonome e le regioni ordinarie, per le quali in base alla Costituzione godono di competenza concorrente per la produzione dell’energia idroelettrica. Quanto al rinnovo delle piccole derivazioni idroelettriche a livello statale la tematica è disciplinata da due disposizioni contenute nel testo unico del ‘33 che prevedono il rinnovo automatico i favore del concessionario in essere al ricorrere di due condizioni: i fini della derivazione e il nulla osta rispetto a ragioni di pubblico interesse. Quindi ai fini dell’emendamento, la disciplina statale non prevede alcuna procedura concorrenziale per la riassegnazione, bensì il meccanismo del rinnovo. Interessante cosa succede in caso di mancato rinnovo: lo Stato, in base al testo unico, nel nostro caso la Pat quale titolare, al termine della concessione in caso di mancato rinnovo ha il diritto di ritenere senza compenso alcune opere, ovvero ad obbligare il concessionario a rimuoverle a proprie spese. Sino ad oggi la disciplina applicata sia per il rilascio che per il rinnovo è stata il testo unico delle acque pubbliche del ‘33. Per completezza va rilevato che altri legislatori locali hanno dettato una disciplina esaustiva della materia, nello specifico la legge provinciale 2/2015 di Bolzano, che offre spunti che sono stati considerati anche per questo intervento normativo. Infine, per il diritto europeo le concessioni di beni demaniali possono essere ricondotte al novero delle cosiddette autorizzazioni e dunque sono soggette alla direttiva Bolkenstein del 2006 che all’articolo 12 prevede che qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato gli stati membri applicano una proceduta di selezione tra i candidati potenziali allo sfruttamento della risorsa. Una procedura che deve essere garantita da imparzialità, trasparenza e pubblicità sull’avvio, sullo svolgimento e sul completamento della procedura, ovvero una procedura concorrenziale. Autorizzazione che non prevede rinnovo automatico e non prevede di accordare altri vantaggi al concessionario uscente. Un ultimo passaggio: l’orientamento delle istituzioni europee sembra univoco nel ritenere che le concessioni idroelettriche rientrino nel novero delle autorizzazioni della direttiva Bolkenstein.

 

 

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Il ddl 81
Quanto al testo oggetto d’esame, appare corretta la collocazione della materia nella legge che riguarda le acque pubbliche. Interviene solo sulle vecchie concessioni, lasciando che per le nuove valga la vecchia normativa. Il perimetro delle derivazioni è definito in maniera chiara come quelle concessioni con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per le grandi derivazioni: è interessante perché non c’è una soglia fissa. Il cuore della nuova disciplina è contenuto nel comma 2 e riguarda la previsione, alla scadenza delle concessioni di piccola derivazione tra i 220 e i 300KW, di avviare una procedura concorrenziale. Ciò che emerge con chiarezza è la scelta del legislatore di introdurre questa nuova categoria di concessioni di media derivazione che si aggiunge al genere più ampio delle piccole (non eccedenti i 3000kw) e grandi (sopra i 300kW). La problematica fondamentale afferisce alla conformità o meno della vigente normativa statale fino ad oggi applicata anche alla Provincia al diritto europeo. Quindi se eventuali atti di rinnovo delle piccole derivazioni senza procedura di evidenza pubblica siano compatibili con la Bolkenstein e con i rinnovi senza gara delle concessioni di bene demaniale. Ci sono sentenze che hanno già trattato questa materia, in particolare una del 2018 del Tribunale superiore delle acque pubbliche che ha annullato una concessione rilasciata in favore del concessionario uscente perché ritenuta in contrasto con il diritto europeo e la direttiva Bolkenstein. Inoltre, alcune sentenze della Corte di cassazione hanno annullato alcune leggi regionali che avevano accordato un diritto di preferenza in favore di enti locali, perché in contrasto con il diritto europeo. In conclusione possiamo dire che, sempre con la prudenza del caso, eventuali rinnovi automatici alla scadenza in futuro disposti dalla Pat potrebbero, se impugnati, presentare dei profili di contestabilità. La scelta di introdurre una disciplina concorrenziale in questo settore è dunque in linea con la Bolkenstein e supera la problematica di contrasto con i parametri europei.

Alcune ipotesi di esonero dalla procedura riguardano l’autoconsumo, gli usi multipli dell’acqua, incluso l’uso potabile, l’ipotesi delle cooperative elettriche storiche e le concessioni piccole, che ancora hanno potenza uguale o inferiore ai 220 kW. Non possiamo nasconderci che tutte le esenzioni possono essere contestabili, tuttavia è vero che la scelta di non assoggettare tutte le concessioni a scelta concorrenziale può essere ragionevole perché ci sono altri interessi pubblici da tutelare. Fare gare per miriadi di concessioni potrebbe contrastare con un principio di contestabilità che anch’esso è peculiare del diritto europeo. Manica ha suggerito la possibilità di trovare qualche addentellato normativo per superare e derogare alle regole di concorrenza qualora gli enti locali sfruttino l’energia a favore delle comunità locali, quale missione.

Per la procedura, sembra esserci un rinvio integrale alla normativa regolamentare senza criteri che guidino in nessuna misura le norme, compresa al durata. Ad avviso di Manica potrebbero essere previsti in norma dei criteri guida che fungano da principi di riferimento di base fondamentali. Quanto ai beni oggetto della concessione, sembra debba essere corrisposto il valore delle opere “bagnate”, sia i beni “asciutti” delle concessioni, senza considerare che alcuni potrebbero essere stati ammortizzati nel corso della concessione. Prevedere che il concessionario entrante debba pagare all’uscente il compendio di concessione senza nemmeno l’ammortamento potrebbe essere oggetto di qualche rilievo di critica. Sui canoni si prevede un canone aggiuntivo oltre a quello demaniale: oggi questo canone ambientale viene richiamato per le concessioni rinnovate e sembra valere solo per queste. Infine, un’ultima osservazione sulla soglia: si dovrebbe approfondire questo passaggio magari pensando di dire che la disciplina non si applica in caso di innalzamento della soglia.

Damiano Florenzano ha condiviso totalmente quanto detto dal collega e svolto alcune considerazioni di carattere generale. C’è il rischio che venga contestata l’assegnazione della competenza legislativa primaria, ha detto, mettendo in guardia la Pat su questo punto. Ha poi richiamato l’articolato del disegno di legge riprendendo i contenuti già illustrati da Manica e descrivendo alcuni puntuali passaggi squisitamente tecnici e complessi, sottoponendo elementi critici e suggerendo dei possibili correttivi.

 

 

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Interventi dei consiglieri

Lorenzo Ossanna (Patt) ha ringraziato per l’utile approfondimento offerto dai due docenti e ha posto al questione delle concessioni scadute, chiedendo quale sarà il loro destino, anche dal punto di vista giuridico.

Il professor Manica ha replicato che per le concessioni scadute per le quali la procedura di rinnovo è stata avviata ma non completata, dovrebbe arrivare il provvedimento di rinnovo che potrebbe essere contestabile se fosse impugnato, come si diceva, oppure rimane nel limbo e la situazione potrebbe anche in questo caso essere soggetta a contestazione, oppure infine, si innesta una nuova legge che prevede per questi casi un adeguato regime transitorio: la situazione ideale, quella che si vuole introdurre con questa legge.

Il consigliere Manica ha apprezzato gli interventi molto chiarificatori dei docenti. La riflessione attorno alla società mista, ad esempio, ha evidenziato le potenzialità del coinvolgimento degli amministratori locali. Ha poi chiesto se c’è una differenza nell’affidamento del rinnovo in caso di scadenze prima o dopo. Pre e post Boleknstein.
Il principio dell’affidamento è collegato alla consapevolezza di avere o meno il diritto, ha chiarito Florenzano e ciò avviene dal momento in cui la disciplina europea è cambiata: ecco l’importanza di individuare dunque il momento temporale della Bolkenstein. I concessionari uscenti sono collegati al momento in cui hanno visto scadere la concessione.

Alex Marini (5 Stelle) ha ringraziato per la chiarezza e ha chiesto delucidazioni circa la disapplicazione del testo unico nazionale: tanto come il Tribunale delle acque ha disapplicato il regio decreto, può fare con al legge provinciale, ha osservato. Poi ha chiesto come si possa dimostrare che gli utili vengano destinati alle collettività locali e se questo ragionamento si applica anche alle cooperative storiche.

Il professor Florenzano ha chiarito che quando si parla di utilità non ci si riferisce alla ricaduta economica, bensì a delle soluzioni che oscurando la natura di mera impresa dell’attività, possano essere poste in eccezione, un po’ come l’uso promiscuo, l’uso diverso. Tuttavia non ci sono riferimenti normativi, ha aggiunto, questa è solo un’intuizione. Il professor Manica ha aggiunto che si tratta di un profilo oggettivo e non meramente soggettivo dell’operatore e della destinazione alle collettività locali del provente per l’utilizzo delle acque. Uno spiraglio per ragioanre potrebbe essere connesso all’utilizzo dell’energia per servizi pubblici. La legge dice che la preferenza nelle procedure di assegnazione delle concessioni piccole va disapplicata perché non risulta che queste siano finalizzate ad esclusivo vantaggio delle collettività locali.

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