DISEGNO DI LEGGE 19 giugno 2020, n. 58
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali – D’iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell’assessore Roberto Failoni – Presentato il 19 giugno 2020 Assegnato alla Seconda Commissione permanente.
DISEGNO DI LEGGE 19 giugno 2020, n. 58
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali
Art. 1
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi del commercio
1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico- ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest’articolo in relazione all’attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza.
2. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i comuni a economia turistica e quelli ad attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. In relazione alle finalità del comma 1 la Giunta provinciale, inoltre, può individuare le tipologie di esercizi, anche al di fuori dei comuni a economia turistica e di quelli ad attrattività commerciale/turistica, che non sono tenuti a osservare la chiusura domenicale e festiva.
3. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di quindici giornate annue.
4. Quest’articolo non si applica a:
- a) i soggetti indicati dall’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (leggeprovinciale sul commercio 2010);
- b) le rivendite di riviste e giornali;
- c) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieriche effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate;
- d) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nellestazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali;
- e) gli impianti di distribuzione automatica di carburante;
- f) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale.Art. 2
- Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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