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CONSIGLIO DI STATO * CONTROLLO VIVENDI – TIM: « ANNULLATA DELIBERA CONSOB, NECESSARIO GARANTIRE PARTECIPAZIONE SOCIETÀ E ORGANISMI RAPPRESENTATIVI » (ALLEGATO SENTENZA PDF)

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13.17 - lunedì 14 dicembre 2020

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 14 dicembre 2020, n. 7972 (Pres. Santoro-rel. Lopilato) ha accolto appello proposto da Telecom s.p.a. e Vivendi nei confronti della sentenza del Tar Lazio 17 aprile 2019, n. 4990 ed ha annullato, in riforma della citata sentenza, la deliberazione, 13 settembre 2917, n. 196341 con la quale CONSOB aveva qualificato il rapporto partecipativo di Vivendi S.A., in Telecom Italia s.p.a. in termini di controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

La questione nasce dal fatto che Vivendi, società francese quotata alla Borsa di Parigi, è entrata nel capitale sociale di Telecom nel giugno del 2015, con la titolarità di una partecipazione iniziale pari al 6,66 per cento, che poi si è progressivamente incrementata fino a raggiungere il 23,925 per cento del capitale sociale di Telecom.

La CONSOB aveva qualificato tale rapporto partecipativo di Vivendi in Telecom in termini di controllo societario di fatto a seguito della constatazione che Vivendi, nella riunione del 13 settembre 2017, era riuscita a nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione di Telecom.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che la CONSOB ha poteri di regolazione dichiarativa finalizzati ad eliminare incertezze giuridiche in ordine alle situazioni di controllo societario nel settore delle comunicazioni, implicitamente previsti dall’impianto normativo, ha ritenuto che la CONSOB non avesse rispettato le regole del contraddittorio procedimentale, particolarmente importanti e rilevanti – a giudizio della Sezione – quando vengono esercitati poteri cd “impliciti”. In particolare, nella sentenza si è affermato che CONSOB avrebbe dovuto, con riguardo alla consultazione pubblica, “prevedere il coinvolgimento degli organismi rappresentativi soltanto relativamente agli aspetti di regolazione che attengono alla interpretazione della nozione di controllo societario in quanto essa è idonea a fornire indirizzi generali agli operatori economici del mercato finanziario”; con riguardo alla partecipazione procedimentale di Telecom e Vivendi “dare formale avvio a un procedimento specificamente finalizzato all’esercizio della funzione di regolazione dichiarativa del rapporto controverso per assicurare l’esercizio dei diritti di partecipazione”.

 

 

 

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