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LANCIO D'AGENZIA

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI * SEDUTA 11 MAGGIO: « PIANO TUTELA ACQUE 2022-2027 / UTILIZZO EFFLUENTI IN AGRICOLTURA / DDL SU COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI »

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17.36 - mercoledì 11 maggio 2022

Piano di tutela delle acque 2022-2027. Parere favorevole con osservazioni.

Parere favorevole con osservazioni del CAL alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente ‘Adozione in via preliminare della proposta di Piano di tutela delle acque 2022-2027 (articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.)’.
Ad aprire i lavori è stato il Presidente del CAL, Paride Gianmoena.
Presente anche l’Assessore provinciale all’ambiente e vice Presidente della Giunta, Mario Tonina che, con l’ausilio della struttura provinciale, ha illustrato il Piano.

Nel corso degli interventi è emerso come, in Trentino, la rete degli acquedotti accusi una perdita dì circa un terzo del patrimonio idrico circolante. E’stato specificato, inoltre, come il sistema fognario, in alcuni casi, intercetti sia le acque nere che le acque bianche mettendo in crisi la capacità dei depuratori, giunti al massimo regime. Rispetto a questo tema, tra le osservazioni del CAL è emersa la necessità dello stanziamento di risorse aggiuntive, che consenta ai Comuni di pianificare interventi di adeguamento della rete fognaria. A carico dei Comuni, afferenti a impianti di depurazione che manifestino scolmature ricorrenti, si prevede, infatti, una ricognizione dello stato della rete fognaria da effettuare entro tre anni. Un periodo breve che presuppone interventi importanti sulle reti, per i quali non è possibile fare una programmazione pluriennale, in considerazione anche dell’esiguità delle risorse a disposizione degli Enti locali.

 

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La proposta
La proposta all’esame riguarda l’aggiornamento del Piano provinciale di tutela delle acque, in sostituzione di quello precedente del 2015, con l’obiettivo di proseguire nell’azione di miglioramento della qualità dei corpi idrici.
La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) è stata recepita in Italia dal D.Lgs.152/06 al fine di attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque a livello comunitario. Il Decreto richiamato prevede per la sua attuazione due livelli di pianificazione: la scala distrettuale con i Piani di Gestione (PdG) e la scala locale, attraverso il Piano di Tutela delle Acque (PTA). In attuazione dell’articolo 121 del medesimo Decreto, è attualmente in corso l’aggiornamento del PTA provinciale.
Il PTA rappresenta quindi un piano di settore in materia di risorse idriche, che specifica e dettaglia a livello locale le strategie e le misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque (PdG) dei distretti idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po, autorità distrettuali di riferimento per il territorio trentino.
Il PTA contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (anche sotterranei), le misure
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necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. E’ composto da una parte normativa, che specifica le condizioni e i limiti al rilascio di concessioni idriche e al rinnovo delle medesime, e da una parte tecnica, che traccia lo stato di salute dei corpi idrici in una serie di schede. Nello studio viene data evidenza degli effetti delle attività antropiche sulle acque superficiali e sotterranee, nonché delle misure necessarie per migliorare le criticità esistenti. Le acque superficiali (corsi d’acqua e laghi) e le acque sotterranee del territorio provinciale sono state suddivise e classificate in corpi idrici omogenei dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, delle pressioni antropiche insistenti e dello stato di qualità. Il Piano inoltre individua gli interventi volti a garantire il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità e definisce il programma delle misure necessarie a garantire la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Utilizzo effluenti in agricoltura

 

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Parere favorevole
Il CAL ha espresso parere favorevole in merito a due proposte di deliberazione della Giunta provinciale concernenti rispettivamente ‘Approvazione delle disposizioni, dei criteri e delle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato in attuazione dell’articolo 19 bis, comma 1, lett. a), del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. e del Programma d’azione provinciale, unitamente al relativo Rapporto ambientale, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152’ e ‘Approvazione delle linee guida per la redazione del Piano di Utilizzazione agronomica (PUA)’.
Anche su questo punto all’ordine del giorno è intervenuto l’Assessore provinciale, Mario Tonina.

Il tema ha suscitato una serie di interventi in aula che nei contenuti hanno voluto sottolineare la particolare valenza della disciplina al fine di tutelare l’ambiente ed i corpi idrici. Al contempo, gli Amministratori hanno espresso l’auspicio che l’implementazione di tali misure sia accompagnato da adeguati sostegni, anche in termini di supporto informativo e metodologico, al mondo della zootecnia, particolarmente in difficoltà in questo periodo.
Le delibere
L’art. 112 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) detta disposizioni in materia diutilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, demandando la disciplina ad un decreto ministeriale ed alle norme emanate dalle Regioni e Province autonome, in attuazione dello stesso.
Tali prescrizioni riguardano, essenzialmente, i quantitativi e le modalità di spandimento sui terreni agricoli di liquami e letami, con la previsione delle distanze

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minime da osservare rispetto a centri abitati e corsi d’acqua, oltre che disposizioni relative allo stoccaggio degli stessi effluenti.
La Provincia di Trento aveva già disciplinato la materia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1535 del 24 agosto 2018.
Con due deliberazioni della Giunta provinciale del 2021 sono state individuate, per la prima volta sul territorio provinciale in base a monitoraggi di qualità dei corpi idrici e delle acque potabili, dellezone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), coincidenti con i bacini scolanti relativi al Rio Moscabio (Alta Valle di Non), al Brenta fra Levico e Borgo V. e al lago della Serraia (Piné).
L’art. 92 del Codice dell’ambiente, in recepimento della Direttiva CE 91/676 prevede che, entro un anno dall’individuazione di zone vulnerabili da nitrati, la Regione o Provincia autonoma debba redigere un Programma d’azione obbligatorio, con il fine di individuare azioni volte alla tutela delle acque in quelle particolari zone.

La prima proposta di deliberazione in esame aggiorna la disciplina di cui alla delibera n. 1535 del 24 agosto 2018, introducendo – nei capi II e III – la particolare disciplina applicabile nelle ZVN, che costituisce il programma d’azione richiesto dalla direttiva comunitaria.
Ulteriormente, la delibera provvede ad aggiornare la disciplina per la collocazione di impianti di biogas in aree agricole, prevista attualmente dalla dGP n. 870/2013. La collocazione di impianti di biogas in aree agricole è disciplinata attualmente dall’art. 114 della l.p. n. 15/2015. Tale disposizione rimanda a una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei limiti dimensionali degli impianti, le specifiche condizioni per la loro realizzazione e la tipologia e il territorio di provenienza dei materiali e delle sostanze che alimentano l’impianto.

La delibera in esame, rispetto alla disciplina previgente, va ad ampliare la gamma dei materiali con cui è possibile alimentare l’impianto, riferendosi a tutte le tipologie ammesse dall’art. 22 del DM citato, tranne i sottoprodotti di origine animale derivanti dalla lavorazione delle carni. Gli altri aspetti della disciplina risultano sostanzialmente confermati.
La seconda proposta di deliberazione contiene un aggiornamento alla disciplina dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA), la cui redazione – ai sensi della deliberazione precedentemente descritta – è obbligatoria da parte di alcune tipologie di aziende (titolari di AIA, allevamenti di >500 bovini, aziende che si vogliono dotare di impianti biogas, aziende che intendono superare i 340 kg di azoto in campo per ettaro per anno).
L’impatto delle deliberazioni in oggetto sulle competenze comunali afferisce all’esigenza di armonizzare i regolamenti di polizia rurale, eventualmente adottati dai Comuni al fine di garantire la salute pubblica e l’ordinata coesistenza dell’attività agricola con gli altri utilizzi del territorio (in relazione alla problematica degli odori molesti, che l’utilizzo degli effluenti in agricoltura può provocare), con il contenuto delle suddette previsioni.

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DDL su cooperative sociali e imprese sociali
Servono approfondimenti
Il Cal, in vista dell’audizione presso la Quarta Commissione permanente, ha preso in esame e rinviato a maggiori approfondimenti il DDL n. 78 ‘Modificazioni di leggi provinciali riguardanti le cooperative sociali per includervi le imprese sociali’ (proponenti consiglieri Manica, Ferrari, Zeni e Tonini).
Il Presidente Gianmoena ha precisato come il DDL vada a modificare 13 leggi provinciali e, di conseguenza, come serva più tempo per fare un serio approfondimento, grazie al quale formulare un parere che tenga in considerazione l’intero panorama degli interventi nel sociale con le eventuali ricadute. Il tutto considerando il ruolo strategico del mondo della Cooperazione nello sviluppo socio economico del Trentino.
Il Disegno di legge è giunto a disposizione del CAL solo lunedì scorso, nonostante sia stato presentato nel novembre del 2020. Un lasso di tempo che impedisce di fatto un esame approfondito tenuti conto che l’audizione è prevista martedì 17 maggio.

 

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Il Disegno di Legge
La legge statale, a partire dalla l. n. 118/05 e dai successivi decreti attuativi, ha qualificato la tipologia dell’impresa sociale, identificandone le finalità nel perseguimento di obiettivi di interesse generale o di servizio alla comunità, con precisi e stringenti vincoli alla distribuzione di utili ai proprietari e prevedendo di l’obbligo di destinarli in via definitiva al patrimonio dell’impresa. Secondo la legislazione italiana, da ultimo aggiornata al decreto legislativo 112/07, la qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Larga parte della legislazione provinciale, per contro, sostanzialmente non conosce l’impresa sociale, se non nella forma particolare della cooperativa sociale. Il fatto che le imprese sociali non siano citate espressamente comporta l’esclusione di tali imprese, se non sono cooperative, dalle agevolazioni altrimenti previste da diverse disposizioni di legge provinciale.
Il Disegno di Legge n.78 si propone, quindi, di superare i problemi che nascono dalla formulazione di alcune Leggi provinciali introducendo il riferimento diretto alle imprese sociali (che comprende anche, ma non esclusivamente, le cooperative sociali) dove la dizione, solitamente utilizzata, di cooperative sociali non ha, ad avviso dei proponenti, un effettivo motivo d’essere.

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