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CONFCOMMERCIO – TRENTINO * DPCM 24 OTTOBRE: « LA SINTESI DEI CONTENUTI, SI APPLICANO DAL 26 OTTOBRE 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 24 NOVEMBRE 2020 » (PDF ALLEGATO)

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17.07 - domenica 25 ottobre 2020

Dpcm 24 ottobre: la sintesi dei principali contenuti
Le disposizioni del nuovo provvedimento, che sostituitsce i DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nella giornata odierna  il nuovo DPCM 24 ottobre 2020 le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVI D-19. La misura è pubblicata nella gazzetta ufficiale di oggi – serie generale n.265 del 25 ottobre 2020 –  edizione straordinaria.

Le disposizioni del nuovo provvedimento, che sostituisce i DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Nel nuovo DPCM vengono ribadite, in quanto prioritarie, le misure protezione finalizzate alla riduzione del contagio ed in particolare: l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’igiene costante ed accurata delle mani, l’utilizzo corretto delle mascherine che devono essere indossate coprendo naso e bocca.

L’articolo 1 del DPCM ripropone l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

In ogni caso è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Dopo le ore 21 può essere disposta la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Sono sospese le attività dei Parchi tematici e di divertimento.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quanto riguarda le attività economiche, produttive, industriali, commerciali, amministrative e sociali vengono fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi protocolli e nelle linee guida, nonché nel protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.

Tra le principali disposizioni del nuovo DPCM che interessano le categorie economiche associate segnaliamo:

1) le attività dei servizi di ristorazione  (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito perunmassimodiquattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

2) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, il tutto nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e in applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

3) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo;

4) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

5) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

6) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

7) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza;

8) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

9) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli;

10) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

11) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla provincia per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Il DPCM prevede, altresì, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone ed in generale gli assembramenti.

L’articolo 3 del DPCM prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Viene, altresì, raccomandata anche per i datori di lavoro privati la differenziazione dell’orario di ingresso del personale nonché fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (art. 90 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 nonché di quanto previsto daiprotocolli di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM).

 

 

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