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LANCIO D'AGENZIA

COMUNE DI ROVERETO (TN) * PARTECIPAZIONE ATTIVA CITTADINI: « LA GIUNTA HA APPROVATO IL DISCIPLINARE CHE REGOLAMENTA LA FRUIZIONE DEI BENI COMUNI »

Scritto da
16.31 - giovedì 20 agosto 2020

La Giunta Comunale ha approvato un disciplinare che regolamenta la partecipazione attiva dei cittadini ai beni comuni. Il documento è stato elaborato da un gruppo tecnico di lavoro e fa tesoro di atti ed esperienze maturate da altri comuni, e dal modello elaborato dall’Associazione Labsus ”Laboratorio per la sussidiarietà”, punto di riferimento a livello nazionale in materia nonché delle pronunce della Corte dei Conti in tema di responsabilità nonchè dal processo attuato dalla piattaforma IO PARTECIPO che sfociò nel 2018 in due bozze di regolamento (“beni comuni” e “pacifica convivenza”) per il successivo voto consiliare.

La Giunta fa sapere che il provvedimento approvato durante la sua ultima seduta, scaturisce dalla fase di partecipazione avvenuta sia nelle circoscrizioni che nella competente commissione consiliare e che si tratta di uno strumento per sostenere e promuovere la partecipazione dei cittadini. Strumento ancor più utile nell’attuale periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria COVID-19 e dalla conseguente crisi economica e sociale. In allegato il disciplinare.

 

 

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Comune di Rovereto Provincia di Trento

Disciplinare

per la partecipazione attiva dei cittadini ai beni comuni

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ___ di data ____

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Disposizioni generali

Art. 1 – Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Principi generali
Art. 4 – Cittadini attivi

Art. 5 – Patto di collaborazione: “Io Partecipo alla mia città”
Art. 6 – Beni comuni materiali, relazionali e di prossimità e digitali Art. 7 – Modalità di presentazione delle proposte
Art. 8 – Formazione alla cittadinanza attiva
Art. 9 – Il ruolo delle scuole
Art. 10 – Progetti di valorizzazione ambientale

Art. 11 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 15 – Art. 16 – Art. 17 – Art. 18 –

Art. 19 – Art. 20 – Art. 21 –

Allegati

Forme di sostegno

Esenzioni ed agevolazioni
Affiancamento del personale comunale
Autofinanziamento
Forme di riconoscimento ai cittadini attivi
Accesso a spazi ed edifici comunali
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale Supporto alle procedure amministrative
Comunicazione collaborativa

Responsabilità e vigilanza

Prevenzione dei rischi
Disposizioni in materia di responsabilità Disposizioni transitorie

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Disposizioni generali

Art. 1 – Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il disciplinare, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale, del Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, regolamenta la partecipazione attiva ossia i processi, le forme e gli strumenti di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione comunale per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione. 2. Il disciplinare, assumendo quale finalità generale la valorizzazione dei beni comuni, si collega in termini funzionali al regolamento per la convivenza civile, che disciplina le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, promuovendo la fruibilità dei beni comuni e la qualità della vita dei cittadini.

3. Nell’ambito di progetti e iniziative di riconosciuta valenza e interesse pubblico, il Comune può promuovere e sostenere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione di beni di proprietà privata.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni si intendono per:
a) beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione comunale, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti per condividere la responsabilità della loro cura, valorizzazione e rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva degli stessi e il benessere dei cittadini.
I beni immateriali sono da intendersi anche come “beni relazionali e di prossimità”, ove i beni relazionali consistono principalmente nelle relazioni sociali che emergono da soggetti orientati a produrre e fruire assieme di un bene che essi non potrebbero ottenere altrimenti ed i beni di prossimità rappresentano opportunità e percorsi di inclusione sociale, convivenza e cittadinanza attiva che coinvolgono gruppi e cittadini per migliorare il benessere singolo e collettivo;
b) Comune e Amministrazione comunale: il Comune di Rovereto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, gruppi e associazioni del terzo settore no-profit e anche soggetti di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.
La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un “progetto del Comune di partecipazione attiva”;
e) patto di collaborazione “Io Partecipo alla mia città”: l’accordo attraverso il quale l’Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni e i cittadini attivi definiscono il contenuto degli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni.
Resta fermo che la disponibilità manifestata dai cittadini e sancita nel patto di collaborare alla cura, valorizzazione e rigenerazione di un bene comune non prefigura né può prefigurare una forma di appropriazione o di uso esclusivo del bene comune stesso;
f) interventi di cura: interventi finalizzati alla cura, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per consentire, garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
g) gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni effettuati congiuntamente dai cittadini e

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dall’Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività;
h) interventi di valorizzazione e rigenerazione: interventi di manutenzione, recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni attraverso processi di co-progettazione sociale, economica, tecnologica ed ambientale, orientati ad incidere sul miglioramento della qualità della vita e sulla fruibilità di spazi e opportunità di incontro e relazione;
i) spazi pubblici e di interesse pubblico: terreni, aree verdi, piazze, parchi, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
l) edifici pubblici e di interesse pubblico: fabbricati pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
m) sezione web “Io partecipo alla mia città”: il canale di comunicazione, collegato al sito internet comunale, per la raccolta e l’individuazione delle proposte di “amministrazione condivisa” presentate dal Comune e/o dai cittadini.
La sezione costituisce il contesto di promozione e diffusione delle iniziative, con aree dedicate alla proposta e alla verifica delle stesse e alla valutazione di impatto, secondo quanto previsto dal Piano per lo sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto.
Vi trovano spazio anche le informazioni, la modulistica, le notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, con la messa a disposizione dei cittadini attivi anche di guide informative e strumenti online per la presentazione dei patti di collaborazione.

Art. 3 – Principi generali

1. La partecipazione attiva dei cittadini si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di programmazione e verifica, l’Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione comunale garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, dei processi attuati e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni effettuate e degli esiti raggiunti;
c) responsabilità: l’Amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento cardine della relazione con i cittadini;
d) sostenibilità: l’Amministrazione comunale verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
e) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
f) informalità: l’Amministrazione comunale assicura che nell’ambito della partecipazione attiva la relazione con i cittadini attivi avvenga nelle forme e con le procedure più semplici, informali e flessibili possibili in relazione all’intervento da attivare o attivato;
g) autonomia civica: l’Amministrazione comunale riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

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Art. 4 – Cittadini attivi

1. L’intervento di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni è attivabile e accessibile a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

In presenza di formazioni sociali il patto di collaborazione con il Comune, di cui all’articolo 5 del disciplinare, viene sottoscritto dalle stesse, che assumono il ruolo di capofila e di rappresentanza dei cittadini attivi coinvolti.
Nel caso di cittadini minorenni la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

3. Il Comune promuove anche la partecipazione attiva di singoli cittadini quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

4. Rientra in tale ambito anche la realizzazione di forme di “volontariato di cittadinanza”, svolto da cittadini che a vario titolo usufruiscono di interventi e supporti da parte di enti e servizi pubblici, quale forma di impegno diretto in attività di utilità sociali collettive.
5. Gli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 – Patto di collaborazione “Io Partecipo alla mia città”

1. Il patto di collaborazione è lo strumento, redatto e sottoscritto in forma semplice, con cui l’Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni e i cittadini attivi concordano il contenuto degli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni nonché altre forme di collaborazione.

2. Il patto di collaborazione, di norma, assume la forma di una semplice autorizzazione del Dirigente competente per funzione ad effettuare l’intervento, condivisa con l’Assessore o gli Assessori competenti e sottoscritta dai cittadini attivi.
Il Dirigente competente è individuato in relazione al contenuto del patto e nel caso in cui più Dirigenti siano interessati in base alla prevalenza della funzione interessata.

3. Solo nel caso di interventi complessi e/o di particolare rilevanza, lo schema di patto di collaborazione è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale, per competenza, con proprio provvedimento su proposta del Dirigente competente per funzione e il patto viene sottoscritto dal Dirigente competente e dai cittadini attivi in forma di scrittura privata.

4. Il contenuto del patto di collaborazione varia in ragione della natura e della complessità degli interventi concordati nonché della durata della collaborazione.
Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce e descrive, sempre in forma sintetica e semplificata:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise; b) la durata della collaborazione, ove possibile;
c) le modalità di azione e gli impegni dei soggetti coinvolti;
d) le responsabilità e le coperture assicurative;

e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di verifica dei risultati della collaborazione fra cittadini attivi e Comune.
5. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi possano beneficiare di iniziative di

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patrocinio e sponsorizzazione, cui dare rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni o quali donazioni per la realizzazione dell’intervento.

Art. 6 – Beni comuni materiali, relazionali, di prossimità e digitali

1. I beni comuni si dividono in tre tipologie: a) beni comuni fisici e materiali;
b) beni comuni relazionali e di prossimità; c) beni comuni digitali.

2. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intervento condiviso sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione e la rigenerazione.
3. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi.

Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta a nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto degli utenti dei servizi nella progettazione, erogazione e verifica degli stessi.
La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi di responsabilizzazione dei cittadini e di rigenerazione delle risorse e dei beni comuni.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle proposte

1. La partecipazione attiva può attivarsi per iniziativa dei cittadini o in risposta ad un “progetto del Comune di partecipazione attiva” indetto e pubblicizzato dal Comune.
2. Il Comune dà pubblicità sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata “Io partecipo alla mia città” e con altre forme di comunicazione ritenute idonee e opportune dei “progetti del Comune di partecipazione attiva”, indicando gli spazi e gli edifici pubblici e di interesse pubblico che possono essere oggetto di interventi o di altra forma di collaborazione e le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione nonché le altre informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

3. La proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini deve essere formulata per iscritto e indicare in forma sintetica e semplice il contenuto e gli obiettivi nonché un referente.
Il Comune predispone un modello di “proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini”.
4. La proposta di collaborazione, di iniziativa dei cittadini o in risposta ad un “progetto del Comune di partecipazione attiva”, può essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, a qualsiasi ufficio comunale o alle Circoscrizioni, in forma digitale o cartacea; la struttura ricevente si attiva per interessare i servizi e gli uffici competenti e interessati.

5. La stessa viene istruita dall’ufficio competente con la condivisione dei cittadini proponenti e viene sottoposta per la valutazione tecnica agli uffici e ai gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti e per la valutazione di opportunità alla Circoscrizione, ove si colloca l’intervento.

6. L’ufficio competente predispone, sulla base dell’istruttoria, la proposta di patto di collaborazione che viene autorizzato dal Dirigente competente per funzione o approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 5 e sottoscritto dai cittadini attivi.

Art. 8 – Formazione alla cittadinanza attiva

1. Il Comune attiva e promuove azioni di formazione alla cittadinanza attiva.
2. La formazione è rivolta ai cittadini, ai dipendenti comunali e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e liberamente offerte, per condividere le conoscenze e le metodologie utili e necessarie alla miglior realizzazione degli

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interventi di partecipazione attiva.

Art. 9 – Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di partecipazione attiva.

Art. 10 – Progetti di valorizzazione ambientale

1. Al fine di promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico, i patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione ambientale di spazi pubblici e di interesse pubblico destinati a verde pubblico, ai sensi dell’articolo 73 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

Forme di sostegno

Art. 11 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Le iniziative e attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 si considerano intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni.
2. Il Comune non corrisponde, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura ai cittadini attivi che svolgono interventi di partecipazione attiva, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

3. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa, in ragione del preminente interesse pubblico, può disporre eventuali esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi.
4. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell’esenzione prevista dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.

5. Le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 non costituiscono esercizio di attività commerciale e sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell’esenzione prevista dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.

Art. 12 – Affiancamento del personale comunale

1. I patti di collaborazione possono prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione ed esecuzione della proposta di partecipazione attiva.

Art. 13 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini finalizzate a raccogliere fondi per le azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. I patti di collaborazione possono prevedere:

a) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini; b) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 14 – Forme di riconoscimento ai cittadini attivi

1. I patti di collaborazione, per dare giusta visibilità e pubblicità agli interventi realizzati dai cittadini attivi possono prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.

2. La visibilità e pubblicità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo degli interventi realizzati dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di promozione alla diffusione dei progetti e delle pratiche di cittadinanza attiva.

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Art. 15 – Accesso a spazi ed edifici comunali

1. Nell’ambito ed al fine di attuare il patto di collaborazione, i cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, spazi ed edifici di proprietà comunale o comunque in disponibilità al Comune per incontri, riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, fornisce ai cittadini attivi i beni strumentali, i materiali di consumo e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa necessari per lo svolgimento degli interventi.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 17 – Supporto alle procedure amministrative

1. Il Comune supporta i cittadini attivi nell’attività istruttoria amministrativa-tecnico-contabile, anche al fine del conseguimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi, comunque denominati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, strumentali e funzionali agli interventi o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

Art. 18 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle iniziative e opportunità di partecipazione attiva.
2. Il Comune riconosce nella sezione web “Io partecipo alla mia città” il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Responsabilità e vigilanza

Art. 19 – Prevenzione dei rischi

1. Il Comune fornisce ai cittadini attivi informazioni sui rischi specifici esistenti negli spazi e/o edifici pubblici e di interesse pubblico oggetto delle iniziative e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. I cittadini singoli sono assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del patto di collaborazione nonché per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento degli inter
A

nativa, a richiesta della stessa formazione sociale, il Comune provvede ad assicurare i singoli cittadini membri, di cui

sono forniti i dati identificativi, iscrivendoli al registro di cui al comma precedente.

Art. 20 – Disposizioni in materia di responsabilità

1. I patti di collaborazione indicano e disciplinano i compiti concordati tra l’Amministrazione comunale e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa grave o dolo a persone o

venti.

tal fine viene istituito un apposito “Registro dei volontari – “Io Partecipo alla mia città”, tenuto e

gestito dall’ufficio competente in materia di assicurazioni, in cui sono iscritti i cittadini singoli che

partecipano agli interventi.

4. Le persone che partecipano quali membri delle formazioni sociali che hanno sottoscritto il patto

di collaborazione devono essere assicurati a cura e spese delle stesse; in alter

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cose nell’esercizio delle iniziative e attività.
3. In caso di accertate gravi mancanze o negligenze o di accertamento di azioni illegittime compiute da parte dei cittadini attivi, previo contraddittorio, il Comune può revocare il patto, salvo la richiesta di risarcimento dei danni occorsi e del danno all’immagine.

Art. 21 – Disposizioni transitorie

1. Le iniziative di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del disciplinare continuano nelle forme e modalità già concordate o potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione nel rispetto delle presenti disposizioni.

Allegati

Sono allegati al presente disciplinare:
a) modello di “Proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini”; b) schema di “Patto di collaborazione”;

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