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LANCIO D'AGENZIA

COMMISSIONE EUROPEA * INFRAZIONI MAGGIO: « GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI, CROAZIA – ESTONIA – ITALIA – PORTOGALLO – SLOVENIA ADOTTINO UN PROGRAMMA NAZIONALE »

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08.11 - venerdì 20 maggio 2022

Pacchetto infrazioni di maggio: decisioni principali.

 

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell’UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all’archiviazione di 94 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE si rinvia al testo integrale delle domande frequenti. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.

 

  1. Ambiente e pesca

 

 

Pareri motivati

 

Emissioni industriali: la Commissione invita CIPRO a recepire pienamente la direttiva sugli impianti di combustione medi

La Commissione invita Cipro (INFR(2021)2089) a recepire correttamente nell’ordinamento nazionale la direttiva relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (direttiva (UE) 2015/2193). La direttiva mira a ridurre l’inquinamento atmosferico fissando valori limite per gli impianti di combustione medi. Detti impianti sono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni (come la produzione di energia elettrica, il riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, la produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.) e rappresentano una fonte significativa di emissioni di anidride solforosa, ossido di azoto e polveri, contribuendo così all’inquinamento atmosferico. Il Green Deal europeo, che punta all'”inquinamento zero“, pone l’accento sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La direttiva avrebbe dovuto essere pienamente recepita nell’ordinamento nazionale entro il 19 dicembre 2017. A tale proposito, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a Cipro nel settembre 2021. La Commissione invia oggi un parere motivato a Cipro, invitando le autorità ad adottare ulteriori atti legislativi per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva. Lo Stato membro dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Qualità dell’aria: la Commissione invita la CROAZIA a proteggere la popolazione dall’inquinamento atmosferico

La Commissione invita la Croazia (INFR(2020)2298) a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Il Green Deal europeo, che punta all'”inquinamento zero“, pone l’accento sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La piena attuazione delle norme di qualità dell’aria sancite dalla legislazione dell’UE è fondamentale per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l’ambiente naturale. Quando i valori limite stabiliti dalla legislazione dell’UE vengono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento dei limiti sia il più breve possibile. In Croazia i valori limite per il particolato (PM10) e per il particolato sottile(PM2,5) continuano a essere superati in varie zone, mentre le relazioni dimostrano l’inefficacia delle misure intraprese. Nell’ottobre 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora e le autorità croate hanno risposto nel dicembre 2020. Tuttavia i dati disponibili relativi al monitoraggio della qualità dell’aria in Croazia indicano il superamento continuo dei valori limite di PM10 in 3 zone di qualità dell’aria e di PM2,5 in una zona. Le misure per la qualità dell’aria presentate dalla Croazia non si sono dimostrate efficaci finora per riportare i livelli di inquinamento entro i limiti concordati e contribuire a ridurre al minimo la durata dei periodi di superamento, secondo quanto previsto dal diritto dell’UE. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. La Croazia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Protezione della natura: la Commissione invita il PORTOGALLO a completare la rete NATURA 2000

La Commissione invita il Portogallo (INFR(2019)2148) a garantire la protezione adeguata degli habitat e delle specie di interesse per l’UE mediante la designazione di siti Natura 2000, conformemente alla legislazione dell’UE a tutela della natura (direttiva Habitat (direttiva 1992/43/CEE) e direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE)). Ai sensi di tali direttive, gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare una rete europea coerente di siti Natura 2000. La direttiva Habitat impone agli Stati membri di proporre alla Commissione siti di importanza comunitaria (SIC) adeguati e di proteggere e ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat che svolgono un ruolo vitale per la biodiversità. Sia il Green Deal europeo sia la strategia sulla biodiversità per il 2030 indicano inoltre quanto sia essenziale che l’UE arresti la perdita di biodiversità. Nel luglio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Portogallo per non aver garantito un’adeguata protezione degli habitat e delle specie di interesse per l’UE mediante la designazione di zone naturali protette. Il Portogallo non ha ancora proposto tutti i siti che dovrebbe avere, compresi i siti marini, e quelli proposti non comprendono nella misura adeguata tutti i diversi tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Natura: la Commissione invita la SLOVENIA a designare le zone di protezione speciale marittime

La Commissione invita la Slovenia (INFR(2021)2068) a conformarsi alle disposizioni della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) che impone agli Stati membri di classificare zone di protezione speciale (ZPS) allo scopo di proteggere gli uccelli selvatici. Sia il Green Deal europeo sia la strategia sulla biodiversità per il 2030 indicano quanto sia essenziale che l’UE arresti la perdita di biodiversità. Le zone di protezione marittime, come quelle designate ai sensi della direttiva Uccelli, proteggono importanti zone di riproduzione, alimentazione o migrazione per gli uccelli marini e svolgono quindi un ruolo essenziale nel garantirne il benessere. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovenia nel giugno 2021. Tuttavia le autorità slovene non hanno ancora designato tutte le ZPS necessarie per il marangone dal ciuffo, al fine di garantire la protezione di tale tipo di uccelli, pertanto il paese risulta inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva Uccelli. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. La Slovenia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Valutazione dell’impatto ambientale: la Commissione invita la SPAGNA a porre rimedio agli effetti dannosi di un complesso alberghiero sull’ambiente

La Commissione invita la Spagna (INFR(2017)2113) a rimediare ai danni arrecati all’ambiente, e in particolare a un sito Natura 2000 di grande rilevanza per la conservazione di specie di uccelli rare, dalla costruzione di un complesso alberghiero nella località di La Oliva (Fuerteventura, isole Canarie). Le autorità competenti hanno approvato il progetto nel 2001 senza averne valutato l’impatto ambientale, come invece previsto dalla direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE) e dalla direttiva Habitat (direttiva 1992/43/CEE). Sebbene i tribunali spagnoli abbiano decretato nullo il progetto per tali motivi nel 2011, le autorità hanno deciso di proseguire i lavori di costruzione, causando danni irreparabili agli habitat di uccelli gravemente a rischio. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Spagna nel 2017. Tuttavia le autorità spagnole non hanno rispettato nessuno degli impegni assunti per porre rimedio ai danni ambientali causati dalla costruzione del complesso. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Responsabilità ambientale: la Commissione invita i PAESI BASSI a chiarire la normativa nazionale sull’accesso alla giustizia in relazione a danni ambientali

La Commissione invita i Paesi Bassi (INFR(2020)2113) a garantire che la loro normativa nazionale disponga in maniera chiara che le persone “che sono o potrebbero essere colpite” dal danno ambientale hanno il diritto di chiedere alle autorità di intervenire a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale. La direttiva prevede che il danno ambientale possa essere prevenuto o riparato, tra l’altro, concedendo alle persone fisiche e giuridiche il diritto di chiedere all’autorità competente di decidere in merito all’azione di (prevenzione e) riparazione che l’operatore responsabile deve adottare. La direttiva garantisce inoltre che le conseguenze finanziarie dell’azione di riparazione siano a carico dell’operatore economico che ha causato il danno ambientale. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nel mese di luglio 2020. I Paesi Bassi hanno indicato che, dal punto di vista giuridico, la normativa nazionale riguarda tutte le categorie di persone menzionate nella direttiva. Tuttavia il diritto delle persone che “potrebbero essere colpite” dal danno ambientale di chiedere l’intervento delle autorità non risulta sufficientemente chiaro dalla normativa olandese in vigore, in quanto richiede un’interpretazione. Ai fini della protezione dell’ambiente è importante sciogliere qualsiasi tipo di incertezza in merito alle categorie di persone che hanno il diritto di chiedere l’intervento delle autorità. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. I Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Affari marittimi e pesca

 

Lettere di costituzione in mora

 

Pianificazione dello spazio marittimo: la Commissione invita la BULGARIA e la SPAGNA a elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo

La Commissione invita la Bulgaria (INFR(2022)2025) e la Spagna (INFR(2022)2027) a garantire la corretta attuazione della direttiva (UE) 2014/89 sui piani di gestione dello spazio marittimo. La pianificazione dello spazio marittimo mira a organizzare le attività umane nelle zone marine in modo da conseguire vari obiettivi ecologici, economici e sociali. Tra queste figurano lo sviluppo di un’economia blu sostenibile, l’uso sostenibile delle risorse marine e la conservazione di ecosistemi marini sani e della biodiversità, che costituiscono una parte essenziale del Green Deal europeo. La direttiva imponeva agli Stati membri costieri di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e di presentarne copia alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro 3 mesi dalla loro pubblicazione. La Bulgaria e la Spagna non hanno rispettato tale obbligo. La Commissione procede pertanto a inviare lettere di costituzione in mora alla Bulgaria e alla Spagna, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

  1. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

 

Parere motivato

 

Ritardi di pagamento: la Commissione invita la GRECIA a garantire che le imprese siano pagate nei termini

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Grecia (INFR (2010)4206) per non aver applicato correttamente le norme di cui alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). I ritardi di pagamento hanno un effetto negativo sulle imprese, in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita e ostacolano la loro resilienza, in particolare nell’attuale contesto economico, e la loro capacità di diventare più ecologiche e digitali. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di pagare le fatture entro 30 giorni (o 60 giorni per gli ospedali pubblici) e le autorità pubbliche dovrebbero dare il buon esempio nella lotta contro la “cultura” dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese. Tra il 2010 e il 2020 la Grecia ha introdotto una norma che prevede il pagamento immediato dei debiti storici che gli ospedali pubblici hanno nei confronti dei loro fornitori privati, a condizione che tali fornitori rinuncino ai loro diritti agli interessi, al risarcimento e ai mezzi di ricorso giurisdizionali. Secondo la Commissione, tale normativa costituisce una violazione delle norme dell’UE, come interpretate dalla Corte, in particolare nella sentenza pronunciata nella causa C-555/14. La Grecia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni presentate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell’UE.

 

 

  1. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

 

Lettere di costituzione in mora

 

Migrazione legale: la Commissione invita la BULGARIA a utilizzare il nuovo modello in formato carta per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi

La Commissione invia oggi la lettera di costituzione in mora complementare alla Bulgaria (INFR (2021)2127) per mancato uso del nuovo modello in formato carta per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (regolamento (CE) n. 1030/2002). Il regolamento è stato modificato nel 2017 per introdurre un nuovo modello in formato carta per i permessi di soggiorno, avente caratteristiche di sicurezza aggiornate che utilizzano dati biometrici. La Bulgaria attualmente non rilascia i nuovi permessi di soggiorno, come avrebbe dovuto fare a partire dal 10 luglio 2020. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora nell’ottobre 2021 e sono ora necessari ulteriori chiarimenti. La Bulgaria dispone di 2 mesi per conformarsi. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Lotta contro la criminalità informatica: la Commissione invita l’UNGHERIA, la LETTONIA e MALTA a conformarsi alla direttiva dell’UE sulla criminalità informatica

La Commissione europea ha deciso in data odierna di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a Ungheria (INFR(2022)2009), Lettonia (INFR(2022)2008) e Malta (INFR(2022)2010) per non aver correttamente applicato alcune disposizioni della direttiva sugli attacchi contro i sistemi di informazione (direttiva 2013/40/UE). A norma della direttiva, che costituisce un elemento essenziale del quadro giuridico dell’UE nella lotta contro la criminalità informatica, gli Stati membri devono rafforzare le leggi nazionali in materia di criminalità informatica e introdurre sanzioni penali più severe, anche per gli attacchi informatici su vasta scala. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a designare punti di contatto, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di garantire una migliore cooperazione tra le autorità nazionali. La Commissione ritiene che l’Ungheria, la Lettonia e Malta non abbiano recepito correttamente nei rispettivi ordinamenti nazionali le misure previste dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative a determinati reati, i livelli delle sanzioni previste e la competenza giurisdizionale. L’Ungheria, la Lettonia e Malta dispongono ora di 2 mesi per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione; trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Pareri motivati

 

Pagamenti non in contanti: la Commissione esorta il BELGIO, la BULGARIA e la CECHIA a rispettare le norme dell’UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Oggi la Commissione invia un parere motivato al Belgio (INFR(2021)0147), alla Bulgaria (INFR(2021)0158) e alla Cechia (INFR(2021)0183) per chiedere di trasmettere informazioni sul modo in cui le norme dell’UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (direttiva (UE) 2019/713) sono state recepite nei rispettivi ordinamenti nazionali. Gli Stati membri avevano convenuto di recepire la direttiva e comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 31 maggio 2021. La direttiva qualifica come reato il furto e l’appropriazione indebita di credenziali di pagamento nonché la loro successiva vendita e distribuzione. La direttiva interessa le operazioni non in contanti effettuate con strumenti di pagamento di qualsiasi tipo e comprende le carte bancarie ma anche gli strumenti virtuali, come i pagamenti da dispositivi mobili. Poiché il Belgio, la Bulgaria e la Cechia non avevano rispettato il termine iniziale per il recepimento, nel luglio 2021 la Commissione ha inviato ai 3 Stati membri una lettera di costituzione in mora, alla quale i paesi hanno risposto nel settembre 2021. Tuttavia, dato che Belgio, Bulgaria e Cechia non hanno notificato le misure di recepimento in modo chiaro e preciso, o lo hanno fatto solo parzialmente, la Commissione ha deciso di inviare loro pareri motivati. I 3 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE.

 

  1. Giustizia

 

 

Lettere di costituzione in mora

 

Lotta contro la frode: la Commissione esorta ESTONIA, UNGHERIA, MALTA e PAESI BASSI a recepire le norme dell’UE per la lotta contro la frode ai danni del bilancio dell’Unione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora a Estonia (INFR(2022)2011), Ungheria (INFR(2022)2012), Malta (INFR(2022)2014)e Paesi Bassi (INFR(2022)2015) poiché non hanno recepito correttamente le norme europee in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371). Tali norme, che rientrano nella più ampia strategia antifrode della Commissione, tutelano il bilancio dell’UE armonizzando le definizioni, le sanzioni, le norme sulla competenza giurisdizionale e i termini di prescrizione relativi alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Le questioni individuate riguardano principalmente il recepimento delle disposizioni della direttiva che riguardano la definizione dei reati (frode, corruzione e appropriazione indebita), le sanzioni e i termini di prescrizione. Un corretto recepimento di tali norme da parte degli Stati membri è necessario per consentire alla Procura europea di svolgere indagini e intraprendere azioni penali efficaci. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto il 6 luglio 2019. La decisione odierna fa seguito ad altre lettere di costituzione in mora inviate a Croazia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna nel dicembre 2021; e a Belgio, Cipro, Slovacchia, Slovenia e Svezia nel febbraio 2022 per mancata conformità alla direttiva. La Commissione ha inoltre deciso di archiviare la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Austria nel settembre 2019 per non aver comunicato adeguatamente le misure di recepimento di tale direttiva. I 4 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Protezione dei dati: la Commissione invita la GERMANIA a recepire correttamente la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie

Oggi la Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Germania (INFR (2022)2030) per non aver ottemperato agli obblighi imposti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (direttiva (UE) 2016/680). La Germania non ha recepito correttamente la disposizione secondo cui le autorità di controllo della protezione dei dati devono disporre di poteri correttivi effettivi di vario tipo, tra cui avvertimenti, ingiunzioni a conformare i trattamenti alle disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare ordinando la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento, nonché l’imposizione di una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento o il divieto di trattamento. Le autorità di controllo della protezione dei dati devono poter esercitare i loro poteri nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento. La Commissione ritiene che il corretto recepimento delle disposizioni relative ai poteri delle autorità di controllo della protezione dei dati sia un elemento essenziale per garantire efficacemente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Nell’aprile 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora ad alcuni Stati membri per non aver recepito correttamente la direttiva entro il termine stabilito. La Germania dispone ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione e adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione,

 

Mandato d’arresto europeo: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti del LUSSEMBURGO e della ROMANIA per non corretto recepimento

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura d’infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al Lussemburgo (INFR (2022)2018) e alla Romania (INFR (2021)2263) in quanto alcune disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo non sono state recepite correttamente, ad esempio per quanto riguarda i termini per adottare una decisione sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o sulla consegna di una persona ricercata. Il mandato d’arresto europeo è una procedura giudiziaria semplificata di consegna transfrontaliera di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. In vigore dal 1º gennaio 2004, il mandato d’arresto europeo ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora applicate tra gli Stati membri dell’UE. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora ad altri 24 Stati membri per il mancato recepimento della decisione quadro o di talune disposizioni della stessa. Il Lussemburgo e la Romania dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione. trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Pareri motivati

 

Direttiva abusi di mercato: la Commissione invita la SPAGNA a rispettare le disposizioni in sanzioni criminali

La Commissione ha inviato un parere motivato alla Spagna (INFR (2019)2127), esortandola a conformarsi ai requisiti della direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva 2014/57/UE). La direttiva impone agli Stati membri di introdurre definizioni comuni dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e di imporre sanzioni penali massime per i reati più gravi di abuso di mercato. Gli Stati membri devono rendere penalmente perseguibili tali comportamenti, compresa la manipolazione dei parametri, e assicurare che, in tutta Europa, questi reati siano passibili di sanzioni effettive. La Spagna non ha recepito correttamente la direttiva nel diritto nazionale, in particolare non prevedendo una pena detentiva massima non inferiore a 4 anni per taluni casi di abuso di informazioni privilegiate contemplati dalla direttiva. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Spagna nell’aprile 2019. Poiché la Spagna non ha risposto adeguatamente a tali preoccupazioni, la Commissione ha deciso in data odierna di emettere un parere motivato. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

  1. Energia e clima

 

 

Lettere di costituzione in mora

 

Efficienza energetica: la Commissione invita la DANIMARCA, la FRANCIA e il PORTOGALLO a completare il recepimento della direttiva sull’efficienza energetica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Danimarca (INFR(2022)2038), alla Francia (INFR(2022)2039) e al Portogallo (INFR(2022)2040) per la mancata garanzia di un pieno recepimento della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2002), che modifica la direttiva 2012/27/UE. La direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica e fissa per l’UE un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 32,5% per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 25 ottobre 2020. Il recepimento è in corso di esame in tutti gli Stati membri. I 22 Stati membri che non avevano dichiarato il pieno recepimento entro il termine stabilito si sono visti recapitare una lettera di costituzione in mora nel novembre 2020. Poiché avevano dichiarato il pieno recepimento, all’epoca la Danimarca, la Francia e il Portogallo non avevano ricevuto una simile lettera. Tuttavia, in seguito all’esame delle misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che il recepimento non sia completo. Gli Stati membri in questione dispongono ora di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Mercato interno dell’energia: la Commissione invita il BELGIO, la CECHIA, l’IRLANDA, la LITUANIA, la POLONIA e la SPAGNA a recepire pienamente le norme dell’UE sul mercato dell’energia elettrica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora al Belgio (INFR(2022)2032), alla Cechia (INFR(2022)2033), all’Irlanda (INFR(2022)2035), alla Lituania (INFR(2022)2036), alla Polonia (INFR(2022)2037) e alla Spagna (INFR(2022)2034) a causa della comunicazione solo parziale delle misure nazionali di recepimento delle norme dell’UE per il mercato interno dell’energia elettrica, come disposto dalla direttiva (UE) 2019/944 che modifica la direttiva 2012/27/UE. La direttiva definisce le principali norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’UE al fine di creare nell’Unione mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 31 dicembre 2020. A seguito delle lettere di costituzione in mora di oggi, i 6 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le misure di recepimento che garantiscono la piena attuazione delle norme dell’UE, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita l’ITALIA a conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia sul recepimento della legislazione dell’UE in materia di radioprotezione

Oggi la Commissione ha deciso di inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE (INFR(2018)2044) per mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE. La Corte aveva constatato che l’Italia non aveva recepito la direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio). La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell’UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all’emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018. Nel gennaio 2021 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-744/19, secondo cui l’Italia non aveva recepito la direttiva nel diritto nazionale. Con lettera dell’aprile 2021, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di spiegare quali misure avessero adottato per conformarsi alla sentenza e garantire in tal modo il pieno recepimento della direttiva. La Commissione ha valutato le risposte delle autorità italiane e ha concluso che le misure adottate dall’Italia non costituiscono una piena esecuzione della sentenza. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera e affrontare le carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell’UE e chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

 

Pareri motivati

 

Efficienza energetica: la Commissione sollecita la CROAZIA, il LUSSEMBURGO, la SLOVACCHIA e la SPAGNA a completare il recepimento della direttiva sull’efficienza energetica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Croazia (INFR(2020)0529), al Lussemburgo (INFR(2020)0539), alla Slovacchia (INFR(2020)0564) e alla Spagna (INFR(2020)0522) per la mancata garanzia di pieno recepimento della direttiva riveduta sull’efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) che modifica la direttiva 2012/27/UE. La direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica e fissa per l’UE un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 32,5% per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 25 ottobre 2020. I 4 Stati membri che non avevano dichiarato il pieno recepimento della direttiva riveduta sull’efficienza energetica entro il termine stabilito si sono visti recapitare una lettera di costituzione in mora nel novembre 2020. Dopo aver esaminato le misure nazionali di recepimento, la Commissione ritiene che il recepimento in Croazia, Lussemburgo, Slovacchia e Spagna non sia ancora completo. Gli Stati membri in questione dispongono ora di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Energie rinnovabili: la Commissione sollecita la CROAZIA, CIPRO, la GERMANIA, la GRECIA, l’UNGHERIA, l’IRLANDA, il LUSSEMBURGO, il PORTOGALLO e la ROMANIA a recepire la direttiva in materia di energie rinnovabili*

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Croazia (INFR(2021)0248), a Cipro (INFR(2021)0169), alla Germania (INFR(2021)0192), alla Grecia (INFR(2021)0209), all’Ungheria (INFR(2021)0256), all’Irlanda (INFR(2021)0260), al Lussemburgo (INFR(2021)0286), al Portogallo (INFR(2021)0326) e alla Romania (INFR(2021)0333) in ragione dell’incompleto recepimento delle norme dell’UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. La direttiva fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell’UE. Essa fissa per l’UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32 % di energie rinnovabili e comprende misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti che coinvolgono le energie rinnovabili. La direttiva facilita inoltre la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti, rafforzando inoltre i criteri per garantire la sostenibilità della bioenergia. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a tutti gli Stati membri sopra elencati. A oggi la Croazia, la Germania, l’Ungheria, il Portogallo e la Romania non hanno ancora fornito alla Commissione informazioni chiare e precise in merito alle disposizioni nazionali di recepimento di ciascuna disposizione della direttiva; mentre Cipro, la Grecia, l’Irlanda e il Lussemburgo hanno notificato solo parzialmente le misure nazionali di recepimento della direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione. trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

Prestazione energetica nell’edilizia: la Commissione sollecita l’UNGHERIA, l’IRLANDA, la LITUANIA e la SLOVENIA a recepire la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all’Ungheria (INFR(2020)0193), all’Irlanda (INFR(2020)0201), alla Lituania (INFR(2020)0213) e alla Slovenia (INFR(2020)0259) per la mancata garanzia di un pieno recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica, e nuove norme sull’ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto il 10 marzo 2020. Nel maggio 2020 è stata inviata una lettera di costituzione in mora a tali Stati membri in quanto avevano mancato di dichiarare il pieno recepimento della direttiva. Dopo aver esaminato le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che l’Ungheria, l’Irlanda, la Lituania e la Slovenia non abbiano ancora recepito pienamente la direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione. trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Rifiuti radioattivi: la Commissione invita la CROAZIA, l’ESTONIA, l’ITALIA, il PORTOGALLO e la SLOVENIA ad adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi in linea con le norme dell’UE

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Croazia (INFR(2020)2267), all’Estonia (INFR(2018)2028), all’Italia (INFR(2020)2266), al Portogallo (INFR(2020)2315) e alla Slovenia (INFR(2018)2020) a causa dell’adozione di programmi nazionali di gestione dei rifiuti radioattivi non interamente in linea con la direttiva in materia di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio). I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari, ma anche dall’uso di materiali radioattivi per scopi non legati alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo significa che tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi. La direttiva stabilisce un quadro che impone la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza ed evitare di imporre oneri indebiti a carico delle generazioni future. In particolare, la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e tutti i rifiuti radioattivi che hanno origine nel loro territorio, dalla produzione allo smaltimento. I programmi nazionali presentati da Croazia, Estonia, Italia, Portogallo e Slovenia sono risultati non conformi a determinati requisiti della direttiva. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.

 

 

  1. Fiscalità e unione doganale

 

Lettere di costituzione in mora

 

Fiscalità: la Commissione chiede alla GERMANIA di allineare al diritto dell’UE la normativa fiscale in materia di contratti di risparmio pensionistico volontario (contratti “Riester-Rente”) sottoscritti dopo il 1° gennaio 2010

Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Germania (INFR(2022)4014) con la richiesta di modificare la sua legislazione fiscale in materia di contratti di risparmio pensionistico volontario. Tali norme negano infatti ai residenti tedeschi che lavorano in un altro Stato UE/SEE un premio di risparmio pensionistico e una deduzione fiscale speciale per i contratti di risparmio pensionistico sottoscritti dopo il 1º gennaio 2010. Per poter beneficiare di tali vantaggi è attualmente necessario essere soggetti al regime pensionistico obbligatorio tedesco. In generale i lavoratori subordinati devono obbligatoriamente essere iscritti al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro, che in linea di principio è quello in cui lavorano. Una persona che è residente in Germania ma lavora in un altro Stato membro è quindi soggetta alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui lavora e non può scegliere di versare contributi al regime pensionistico obbligatorio tedesco. La stessa persona può tuttavia decidere di partecipare a un regime pensionistico volontario in Germania sottoscrivendo un contratto di risparmio pensionistico, ma, pur versando in Germania i contributi sul proprio reddito da lavoro estero, sarà comunque esclusa dai vantaggi di questo particolare contratto descritti poco sopra. La legislazione tedesca pare quindi porre una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori sancita dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 28 dell’accordo SEE. Se la Germania non fornirà una risposta soddisfacente nei prossimi 2 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità tedesche.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

 

Tassazione delle autovetture: la Commissione decide di deferire MALTA alla Corte di giustizia a causa della sua legislazione sulla tassa annuale di circolazione

La Commissione ha deciso oggi di deferire Malta (INFR(2018)2362) alla Corte di giustizia dell’UE in quanto in tale paese l’imposizione fiscale sui veicoli usati importati da altri Stati membri è superiore a quella sui veicoli usati acquistati sul mercato maltese. In mancanza di un’armonizzazione delle tasse automobilistiche, ciascuno Stato membro può organizzare le proprie misure fiscali in base alle proprie valutazioni. Tuttavia l’articolo 110 TFUE impone a ciascuno Stato membro di scegliere e organizzare le tasse automobilistiche in modo tale che non abbiano l’effetto di promuovere le vendite di autovetture usate nazionali e scoraggiare il trasferimento da altri Stati membri di autovetture usate comparabili. Attualmente le autovetture immatricolate per la prima volta a Malta dal 1° gennaio 2009 sono in genere soggette a una tassa annuale di circolazione più elevata rispetto a quelle immatricolate prima di tale data; ciò è dovuto a una differenza nelle modalità di calcolo della tassa nel contesto di una riorganizzazione del sistema di tassazione delle autovetture a Malta. Il sistema di tassazione delle autovetture maltese non considera tuttavia la data di prima immatricolazione del veicolo qualora questa sia avvenuta in un altro Stato membro, ma solo quella di immatricolazione a Malta. Di conseguenza i veicoli immatricolati in altri Stati membri prima del 1º gennaio 2009 e trasferiti a Malta dopo quella data sono soggetti a una tassa di immatricolazione più elevata rispetto a veicoli analoghi immatricolati a Malta prima di quella data. Questo effetto discriminatorio non è compatibile con l’articolo 110 TFUE, che vieta la discriminazione nei confronti dei prodotti importati. Il 9 giugno 2021 la Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità maltesi con la richiesta formale di modificare tale normativa entro 2 mesi. La risposta al parere motivato inviata da Malta non è stata ritenuta soddisfacente. Il comunicato stampa è disponibile online.

 

 

  1. Mobilità e trasporti

 

Pareri motivati

 

Trasporto su strada: la Commissione invita la GRECIA ad aumentare il numero di controlli stradali

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia (INFR(2018)2336) per il mancato rispetto della direttiva 2006/22/CE. La direttiva impone agli Stati membri di eseguire un numero minimo di controlli su strada e nei locali delle imprese di trasporti al fine di verificare il rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo e sull’uso di tachigrafi. I controlli su strada dovrebbero riguardare almeno il 3 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti. La Grecia ha sistematicamente mancato questo obiettivo minimo di controlli previsto dalla direttiva 2006/22/CE e dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Trasporto su strada: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, l’UNGHERIA, l’IRLANDA, la POLONIA e il PORTOGALLO a recepire la normativa sul servizio europeo di telepedaggio (SET)

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati al Belgio (INFR(2021)0515), alla Bulgaria (INFR(2021)0517), all’Ungheria (INFR(2021)0529), all’Irlanda (INFR(2021)0531), alla Polonia (INFR(2021)0537) e al Portogallo (INFR(2021)0539), per la mancata notifica alla Commissione delle misure nazionali di recepimento della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (SET) (direttiva (UE) 2019/520). Il SET è un sistema di pedaggio che consente agli utenti delle strade dell’UE di pagare tramite un unico contratto di abbonamento a un unico fornitore servendosi di un’unica apparecchiatura di bordo che funziona in tutti gli Stati membri. La direttiva persegue 2 obiettivi: garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali. Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 19 ottobre 2021 e i 7 Stati membri interessati non hanno ancora notificato alcuna misura di recepimento alla Commissione. I pareri motivati di oggi fanno seguito alle lettere di costituzione in mora sullo stesso argomento inviate a 19 Stati membri nel novembre 2021. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Trasporto di passeggeri su strada: la Commissione sollecita la DANIMARCA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di cabotaggio

Oggi la Commissione ha deciso di involare un parere motivato alla Danimarca (INFR (2021)2072) in merito alla sua interpretazione della nozione di “cabotaggio temporaneo” per il trasporto di passeggeri effettuato con autobus (regolamento (CE) n. 1073/2009). La Danimarca definisce il cabotaggio temporaneo come “7 giorni consecutivi in un mese di calendario”. Sebbene l’interpretazione data dalla Danimarca possa garantire che i trasporti di cabotaggio siano effettuati a titolo temporaneo e siano proporzionati, la sua applicazione rigorosa, isolata e automatica potrebbe tuttavia portare a una situazione in cui i trasporti di cabotaggio di natura temporanea non sono trattati come tali dalle autorità danesi – per esempio nei casi in cui un trasporto di cabotaggio è effettuato nella prima settimana di un mese e un altro nella terza settimana dello stesso mese.

La Danimarca dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Quarto pacchetto ferroviario: la Commissione invita la SVEZIA a recepire pienamente le nuove norme

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Svezia (INFR (2020)0558 e INFR(2020)0559) a causa della mancata notifica alla Commissione delle misure di recepimento delle norme in materia di interoperabilità e di sicurezza delle ferrovie di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e alla direttiva (UE) 2016/798. Le direttive fanno parte del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, che ha introdotto procedure accelerate, costi inferiori e un sistema semplificato di certificazione e autorizzazione, in particolare per il materiale rotabile da utilizzare in diversi Stati membri e per le imprese ferroviarie che operano oltre i confini di uno Stato membro. Le direttive mirano inoltre a semplificare il quadro normativo eliminando gli ostacoli tecnici e operativi superflui per garantire la fluidità del traffico ferroviario in tutta l’Unione. Il parere motivato odierno fa seguito alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel novembre 2020. La Svezia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

  1. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

 

 

Pareri motivati

 

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Commissione sollecita il PORTOGALLO a completare il recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio

Oggi la Commissione ha inviato un parere motivato al Portogallo (INFR(2020)2016) per l’incompleto recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio. Sebbene il Portogallo abbia dichiarato il completo recepimento, la Commissione ritiene che diverse disposizioni della direttiva non siano state effettivamente recepite. In particolare si tratta degli obblighi degli enti creditizi e degli istituti finanziari per quanto riguarda le carte prepagate anonime emesse in paesi terzi, le informazioni da ottenere sui rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio e l’accessibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di un solo Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’UE. Pertanto, la completezza e correttezza del recepimento è della massima importanza. In assenza di una risposta soddisfacente da parte del Portogallo entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Assicurazione autoveicoli: la Commissione sollecita la GRECIA a modificare il recepimento della direttiva sull’assicurazione degli autoveicoli (direttiva 2009/103/CE)

Oggi la Commissione ha inviato un parere motivato alla Grecia (INFR(2018)4150) per l’incorretto recepimento della direttiva sull’assicurazione degli autoveicoli (direttiva 2009/103/CE). La direttiva contiene norme per la protezione delle vittime di incidenti causati dalla circolazione di autoveicoli. La Commissione ha individuato casi di non corretto recepimento nel diritto nazionale. In particolare, il recepimento della direttiva sull’assicurazione degli autoveicoli nell’ordinamento greco esclude dal risarcimento il passeggero leso che contestualmente è anche titolare del veicolo. Ciò è contrario alla direttiva sull’assicurazione degli autoveicoli. In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Grecia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

 

  1. Economia digitale

 

 

Pareri motivati

 

Direttiva sull’apertura dei dati: la Commissione invita la ROMANIA e la SLOVENIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di apertura dei dati e di riutilizzo dei dati del settore pubblico

Oggi la Commissione ha inviato pareri motivati alla Romania (INFR(2021)0493) e alla Slovenia (INFR(2021)0505) con la richiesta di trasmettere informazioni in merito alle modalità di recepimento delle norme dell’UE in materia di apertura dei dati e di riutilizzo dei dati del settore pubblico (direttiva UE 2019/1024, o “direttiva sull’apertura dei dati”) nell’ordinamento nazionale. Sebbene il termine di recepimento sia scaduto il 17 luglio 2021, gli Stati membri elencati non hanno ancora comunicato tutte le misure nazionali, nonostante le lettere di costituzione in mora inviate il 30 settembre 2021. La direttiva relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, adottata il 20 giugno 2019, mira a rendere disponibili a tutti i vantaggi offerti dai dati e contribuisce ad aumentare la disponibilità per il riutilizzo della vasta e preziosa massa di risorse di dati prodotte dal settore pubblico. In tal modo saranno ridotti gli ostacoli all’ingresso delle PMI sul mercato, grazie a minori costi per il riutilizzo dei dati; diventeranno disponibili quantità maggiori di dati e aumenteranno le opportunità commerciali, attraverso la condivisione dei dati tramite interfacce per programmi applicativi (API). La direttiva stimola lo sviluppo di soluzioni innovative come le applicazioni per la mobilità, aumenta la trasparenza aprendo l’accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e sostiene le nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

Diritto d’autore: la Commissione sollecita gli Stati membri a recepire pienamente nel diritto nazionale le norme dell’UE in materia di diritto d’autore

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Bulgaria (INFR 2021/0159), a Cipro (INFR 2021/0172), alla Grecia (INFR 2021/0211), all’Irlanda (INFR 2021/0261), alla Lettonia (INFR 2021/0295), alla Polonia (INFR 2021/0320), al Portogallo (INFR 2021/0329), alla Slovenia (INFR 2021/0353), alla Slovacchia (INFR 2021/0361) e alla Finlandia (INFR 2021/0231) per mancata notifica alla Commissione delle misure di recepimento della direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online (direttiva (UE) 2019/789). Sempre oggi, la Commissione ha inoltre inviato pareri motivati al Belgio (INFR 2021/0149), alla Bulgaria (INFR 2021/0160), a Cipro (INFR 2021/0173), alla Danimarca (INFR 2021/0196), alla Grecia (INFR 2021/0212), alla Francia (INFR 2021/0241), alla Lettonia (INFR 2021/0296), alla Polonia (INFR 2021/0321), al Portogallo (INFR 2021/0330),alla Slovenia (INFR 2021/0354), alla Slovacchia (INFR 2021/0362), alla Finlandia (INFR 2021/0232) e alla Svezia (INFR 2021/0345) per mancata notifica alla Commissione delle misure di recepimento della direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790).Queste 2 direttive mirano a modernizzare le norme sul copyright per i consumatori e i creatori di contenuti, al fine di trarre il massimo dal mondo digitale. Proteggono i titolari dei diritti provenienti da diversi settori, stimolano la creazione e la circolazione di un numero maggiore di contenuti di valore elevato e offrono agli utenti una maggiore scelta di contenuti, riducendo i costi di transazione e agevolando la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi in tutta l’UE. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare tali norme senza ulteriori ritardi; ciò permetterà ai cittadini dell’UE, ai settori creativi, alla stampa, a ricercatori, educatori e istituti di tutela del patrimonio culturale nonché ai fornitori di servizi in tutta l’UE di cominciare a beneficiarne. In data 23 luglio 2021 la Commissione ha avviato un procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora agli Stati membri che non avevano comunicato il completo recepimento delle 2 direttive. Oggi la Commissione ha dato seguito a pareri motivati inviati ai paesi sopra elencati. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione e adottare misure nazionali di recepimento per entrambe le direttive, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell’UE. Un comunicato stampa è disponibile qui.

 

Deferimenti alla Corte di giustizia

 

Direttiva sui servizi di media audiovisivi: la Commissione deferisce 5 Stati membri alla Corte di giustizia

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Cechia (INFR 2020/0510), l’Irlanda (INFR 2020/0531), la Romania (INFR 2020/0555), la Slovacchia (INFR 2020/0563) e la Spagna(INFR 2020/0521) alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta (AVMS, direttiva (UE) 2018/1808), con la richiesta di comminare sanzioni finanziarie a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La direttiva AVMS disciplina il coordinamento UE delle legislazioni nazionali in materia di servizi media audiovisivi. L’ultimo riesame della direttiva AVMS è stato effettuato nel 2018. La direttiva AVMS riveduta prevede norme sui contenuti mediatici a livello dell’UE valide per tutti i servizi di media audiovisivi, fra cui le trasmissioni televisive tradizionali e i servizi a richiesta oltre che le piattaforme per la condivisione di video. Queste nuove norme dell’UE mirano a creare un panorama audiovisivo più sicuro, più equo e più diversificato. Rafforzano la protezione degli spettatori, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone più vulnerabili, come i minori, estendono le norme relative ai contenuti illegali e nocivi alle piattaforme per la condivisione di video e promuovono la diversità culturale nei media audiovisivi. La direttiva ha inoltre introdotto ulteriori prescrizioni relative all’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dei media. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 19 settembre 2020. Poiché non avevano adottato le norme nazionali pertinenti, nel novembre 2020 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 23 Stati membri, cui sono succeduti 9 pareri motivati nel settembre 2021 e altri 2 nel novembre 2021. A oggi gli Stati membri sopra elencati non hanno ancora recepito pienamente e comunicato le misure di attuazione della direttiva AVMS. Per questo motivo oggi la Commissione ha deciso di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE. I deferimenti comprendono la richiesta di comminare sanzioni finanziarie a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui.

 

  1. Lavoro e diritti sociali

 

 

Lettera di costituzione in mora

 

Diritto del lavoro dell’UE: la Commissione invita l’IRLANDA a modificare la sua legislazione in materia di comitati aziendali europei

La Commissione invita l’Irlanda (INFR(2022)4021) a rispettare le norme dell’UE per garantire l’effettiva applicazione dei diritti dei lavoratori ai sensi della direttiva sui comitati aziendali europei (direttiva 2009/38/CE). I comitati aziendali europei svolgono un ruolo importante per l’informazione e la consultazione transfrontaliera dei lavoratori delle imprese multinazionali. Gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure amministrative o giudiziarie adeguate affinché i lavoratori e la direzione aziendale possano far valere tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva. La Commissione ha individuato una serie di carenze nella legislazione irlandese, la quale non garantisce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori, della delegazione speciale di negoziazione (un organo di rappresentanza dei lavoratori), o del comitato aziendale europeo di adire un tribunale nazionale per controversie legate a violazioni dei diritti e degli obblighi derivanti da tale direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le controversie legate al diritto di chiedere l’assistenza e la presenza di un esperto nelle riunioni negoziali o le controversie relative agli obblighi di riservatezza. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Irlanda, che dispone ora di 2 mesi per rispondervi e adottare le misure necessarie. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

 

Parere motivato

 

Protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene: la Commissione porta avanti la procedura di infrazione nei confronti della SPAGNA

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Spagna (INFR(2021)0410) per mancata comunicazione delle leggi nazionali di recepimento delle norme dell’UE volte a proteggere i lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene, come gli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva (UE) 2019/983). Tale direttiva costituisce la terza revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni. Essa migliora la protezione di circa 1 milione di lavoratori in Europa limitando la loro esposizione a 5 sostanze chimiche cancerogene. Per esempio, nella terza revisione della direttiva è stata inclusa la formaldeide, che è ampiamente utilizzata nei lavori di costruzione, nella fabbricazione di carta e prodotti di carta e nell’industria del legno e dei prodotti in legno e che può causare il cancro nasofaringeo, un tipo di cancro della testa e del collo e la leucemia. Gli Stati membri erano tenuti a recepire il terzo aggiornamento della direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro l’11 luglio 2021. A oggi, la Spagna non ha ancora provveduto in tal senso, nonostante la Commissione abbia già inviato una lettera di costituzione in mora il 30 settembre 2021. Oggi la Commissione sta quindi dando seguito alla lettera mediante un parere motivato. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere al parere motivato e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

 

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