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COMITATO ANTIVIBRAZIONI TRENI – TRENTO CENTRO STORICO * AVV GIULIANO, ” È OPPORTUNA UNA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PIÙ AMPIA E PIÙ CELERE POSSIBILE PER FARE SENTIRE LA PROPRIA VOCE “

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14.20 - sabato 27 ottobre 2018

Di seguito alcune prime riflessioni sul processo.

Come ho detto ieri il reato contestato è oblabile, il che significa che se gli imputati chiedono l’oblazione e la pagano (sono circa 200 Euro) vengono assolti.

Si tratta della fattispecie di oblazione secca ex art. 162 c.p., non di quella discrezionale ex art. 162bis c.p., in quanto si applica qui il secondo comma dell’art. 659 c.p., che prevede solo una pena pecuniaria, infatti l’attività ferroviaria è professione o mestiere rumoroso.

Ciononostante credo sia opportuna una costituzione di parte civile più ampia (e anche più celere possibile) per far sentire la nostra voce.

L’oblazione non costituisce precedente penale e il relativo processo non costituisce accertamento giudiziale dell’accusa contestata, tuttavia aver pagato un’oblazione per sottrarsi a un processo con numerose parti civili non è certo un bel biglietto da visita davanti al giudice civile. E d’altro canto una azione civile di massa potrebbe avvalersi del ricco materiale di indagine del processo penale, e anche di precedenti civili favorevoli, anche e soprattutto locali.

È interessante notare che nel precedente per fatti analoghi del Tribunale di Torino che vi allego era contestato anche il 674 c.p. per le emissioni delle motrici diesel, che invece il Pm nel nostro caso non ha ritenuto di contestare nonostante il fatto fosse stato denunciato e fosse anche stato suffragato da numerose testimonianze e sopralluoghi.

Suppongo che il Pm non abbia fatto questa contestazione, limitandosi al rumore dei merci in transito, per tenere fuori la Provincia autonoma di Trento, epperò in tal modo rendendo meno incisiva l’accusa, infatti la contestazione del 674 avrebbe comportato l’applicazione della meno favorevole disciplina dell’oblazione discrezionale ex art. 162bis, per la quale rileva la permanenza del reato e anche un almeno parziale risarcimento (come da precedente del processo che ho seguito contro l’acciaieria).

Peraltro il precedente di Torino non ci dice se siano stati fatti degli adeguamenti o pagati dei risarcimenti, in quanto c’è solo la sentenza e non l’ordinanza di ammissione all’oblazione, dalla quale sarebbe stato possibile capirlo.

 

 

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Avv. Mario Giuliano

 

 

 

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