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CNA TRENTINO ALTO ADIGE * FATTURE ELETTRONICHE: « I DATI UTILIZZABILI PER CONTROLLI UTILI A CONTRASTARE ALTRI FENOMENI OLTRE ALL’EVASIONE FISCALE »

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09.33 - mercoledì 6 novembre 2019

Fatture elettroniche, i dati utilizzabili per controlli utili a contrastare altri fenomeni oltre all’evasione fiscale.I dati contenuti nei file delle fatture elettroniche saranno utilizzabili per otto anni dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza anche per finalità diverse dal contrasto all’evasione fiscale. Lo rende noto CNA Politiche Fiscali del Trentino Alto Adige.

È quanto previsto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (articolo 14) con cui è stato disposto che i file delle fatture elettroniche saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, prevedendo, inoltre, un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso ai file delle fatture elettroniche consentirà alla Guardia di finanza di utilizzare i dati per eseguire attività investigative finalizzate a combattere qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale; all’agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza di realizzare controlli ai fini fiscali ed attività di analisi del rischio.

“Ciò che cambia rispetto al passato – spiega CNA Politiche Fiscali – è che la memorizzazione e la conseguente possibilità di accedere, a fini ispettivi, ai dati contenuti nel file delle e-fatture da parte delle Entrate e della Guardia di finanza riguarderà indistintamente tutte le e-fatture che transitano attraverso il sistema di interscambio e non solo quelle per le quali il contribuente ha espressamente aderito al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. In presenza di adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia viene autorizzata a memorizzare i dati delle e-fatture nella loro interezza, così da renderli disponibili per la consultazione ed il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione.

Decorso tale termine, entro 60 giorni, l’Agenzia deve procedere alla cancellazione dei file. In caso di mancata adesione da parte di entrambe le parti, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero contenuto della fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Dopo la consegna, l’Agenzia deve cancellare i dati non fiscali”.
Per capire le conseguenze derivanti della mancata adesione al servizio di consultazione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 124/2019 in merito alla memorizzazione dei file, occorrerà attendere la conversione del decreto, unitamente alle nuove procedure di sicurezza che dovranno essere messe in atto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza, sentito il Garante, a tutela dei dati personali.

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