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CIVETTINI – INTERROGAZIONE * VACCINI, SCUOLA DELL’OBBLIGO E BUONI SERVIZIO: “IN TRENTINO SI ESCLUDONO DEGLI SCOLARI DAI SERVIZI?”

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09.00 - sabato 9 dicembre 2017

La recente sentenza della Corte Costituzionale che, bocciando due ricorsi della Regione Veneto le cui questioni poste sono state ritenute «non fondate», ha sì affermato che l’introduzione dei vaccini obbligatori per l’accesso a scuola – così come formulata – è legittima, ma si è pure soffermata su un passaggio di non poco conto, rispetto al fatto, si cita testualmente, che «la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati».

Si sottolinea questo passaggio non certo casualmente né a sproposito, dal momento che quanto stabilito dalla Corte Costituzionale pare in conflitto con talune prassi adottate in provincia di Trento, che vedono minori “non conformi” iscritti a scuole dell’obbligo presso le quali è comparso l’obbligo di vaccinazioni sulla domanda dei Buoni di servizio del Fse (fondo sociale europeo), i titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare erogati dalla Provincia.

Ora, che senso ha un provvedimento del genere? La legge nazionale, infatti, non parla di materne e nidi, ma per la scuola dell’obbligo si esprime chiaramente sulla impossibilità di escludere dalla frequenza i bambini iscritti e “non conformi” e chiaramente, non si possono verosimilmente escludere nemmeno i servizi accessori, necessari al buon funzionamento della scuola stesso, compresi i provvedimenti mirati alla conciliazione familiare, in questa compresi anche i buoni di servizio che sono un Diritto per gli scolarsi cui sono concessi.

Da dove dunque esce questa “novità trentina”? Di chi questa idea originale poc’anzi esposta, che sta mettendo in imbarazzo e difficoltà numerose famiglie? Pare decisamente opportuno che l’Amministrazione provinciale, in tempi rapidi, chiarisca questo passaggio.

Lo si sottolinea non per avversare pregiudizialmente alcun tipo di vaccinazione, sia chiaro, ma solamente per fare in modo che i diritti dei bambini presso la scuola dell’obbligo – tanto più dopo un pronunciamento della magistratura così autorevole, quale quello poc’anzi giunto in tal senso – siano pienamente rispettati. Perché se da un lato è bene, anzi sacrosanto che la legge venga fatta rispettare, dall’altro pare altresì opportuno che nessuno, in virtù di qualche autorità o posizione, se ne erga a signore, varando a suo gusto normative che non hanno alcuna ragion d’essere.

 

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Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere interroga il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore provinciale competente per sapere:

• Se corrisponda al vero quanto riferito in premessa circa prassi che sarebbero adottate in provincia di Trento, con minori “non conformi” iscritti a scuole dell’obbligo presso le quali è comparso l’obbligo di vaccinazioni sulla domanda dei Buoni di servizio del Fse (fondo sociale europeo), i titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare erogati dalla Provincia;

• Se condivida l’idea che tutto ciò sia in pieno conflitto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che, bocciando due ricorsi della Regione Veneto le cui questioni poste sono state ritenute «non fondate», ha sì affermato che l’introduzione dei vaccini obbligatori per l’accesso a scuola è legittima, ma si è pure soffermata su un passaggio di non poco conto, rispetto al fatto, si cita testualmente, che «la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati»;

• Quale quindi, in caso affermativo, l’origine della disposizione trentina sull’obbligo di vaccinazioni sulla domanda dei Buoni di servizio del FSE (fondo sociale europeo);

• Se non crede, alla luce di quanto sin qui detto, di far sì che, laddove adottata, siffatta disposizione decada immediatamente, dato che in chiaro conflitto con qu anto stabilito dalla Corte Costituzionale;

• Entro quali termini e secondo quali modalità, in caso affermativo rispetto al quesito precedente, intenda attivarsi in proposito.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

 

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Cons. Claudio Civettini

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