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CIVETTINI* INTERROGAZIONE: SCUOLE TRENTINE E IVA SUI RIFIUTI, DOVUTA O NO VISTE LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITIZIONALE?

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14.52 - mercoledì 8 novembre 2017

Sono già state formulate, nel corso di questa Legislatura, interrogazioni da parte dello scrivente rispetto a quell’IVA che – pare – illegittimamente, almeno secondo un pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 e numerose sentenze della Cassazione – Sezione Tributaria e SS.UU.) i gestori della raccolta dei rifiuti fatturano per le utenze domestiche di residenti e non residenti. Una questione talmente grave e paradossale che non manca chi, non senza ragioni, consiglia ai cittadini che intendono opporsi a quella che pare proprio una ingiustizia, di praticare l’istituto della “compensazione” prevista dall’art. 1241 del Codice Civile.

Tuttavia, la questione non finisce qui. Infatti, pare proprio vi siano pure altri soggetti che rientrano nella categoria delle utenze non domestiche, subiscono la medesima sorte. Tra questi, le scuole che, secondo il piano tariffario del Comune di Trento, sono tenute a fronteggiare una quota fissa di 0,9363€/mq nonché a una quota giornaliera di smaltimento (per occupazioni inferiori a 60 giorni) di 0,0051€/mq con un volume minimo obbligatorio pari 3,03. Le scuole del Trentino, dotate di autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, iscrivono nei loro bilanci così anche il gravame dell’IVA, con aliquota ridotta 10%, sulla raccolta rifiuti.

Tradotto in soldoni – e non sono pochi, verrebbe da ironizzare -, significa che l’IVA non dovuta ma pagata sottrae risorse alle scuole, con conseguenze sull’attività formativa. Ne consegue la necessità di approfondire la questione mediante un apposito atto ispettivo che solleciti l’Amministrazione provinciale non solo a chiarire meglio quanto poc’anzi esposto, ma anche a delineare in tempi possibilmente brevi la risoluzione ad una situazione che pare francamente paradossale e penalizzante la didattica e la scuola trentina, che di tutto ha bisogno fuorché di vedersi gravare i bilanci da balzelli evitabili o addirittura, come pare in questo caso, del tutto illegittimi.

Questo, anche per capire, in caso contrario, se difronte al tacito comportamento consenziente che attua nei fatti, una sorta di improvvida disobbedienza nei confronti di argomentate sentenze, potrebbe raffigurare una sorta di danno erariale e, nel caso, se lo stesso dovesse essere imputabile ai Dirigenti scolastici che sapendo, non ricorrono a tutela degli interessi pubblici dell’Istituto o addirittura a coloro che gestiscono nei fatti, le direttive politiche di gestione. Una questione di non poco conto, cui la Provincia ha il dovere di chiarire, assumendosi le responsabilità in materia.

 

Tutto ciò premesso
Il sottoscritto Consigliere
interroga
Il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore provinciale competente per sapere:

• Se corrisponda al vero che anche gli immobili ove sono site le scuole trentine risultano soggetti al versamento di quell’IVA la cui riscossione – pare -, almeno secondo un pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale, illegittima (sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 e numerose sentenze della Cassazione – Sezione Tributaria e SS.UU.);

• Se corrisponda al vero quanto riferito in premessa circa il fatto che le scuole che, secondo il piano tariffario del Comune di Trento, sono tenute a fronteggiare una quota fissa di 0,9363€/mq nonché una quota giornaliera di smaltimento (per occupazioni inferiori a 60 giorni) di 0,0051€/mq con un volume minimo obbligatorio pari 3,03;

• Se corrisponda al vero che le scuole del Trentino, dotate di autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, iscrivono nei loro bilanci così anche il gravame dell’IVA, con aliquota ridotta 10%, sulla raccolta rifiuti;

• Se non crede che il versamento di un’imposta, la cui riscossione è peraltro di assai dubbia legittimità, penalizzi i bilanci scolastici, privando gli istituti di ben più utili investimenti;

• Se difronte al tacito comportamento consenziente si attui, nei fatti, una sorta di improvvida disobbedienza nei confronti di argomentate sentenze, potrebbe raffigurare una sorta di danno erariale e, nel caso, se lo stesso dovesse essere imputabile ai Dirigenti scolastici che sapendo, non ricorrono a tutela degli interessi pubblici dell’Istituto o addirittura a coloro che gestiscono nei fatti, le direttive politiche di gestione.

• Entro quali termini e secondo quali modalità, in caso affermativo rispetto al quesito precedente, intenda attivarsi per predisporre, in tempi possibilmente brevi, una risoluzione
ad una situazione che pare francamente paradossale e penalizzante la didattica e la scuola trentina, che di tutto ha bisogno fuorché di vedersi gravare i bilanci da balzelli evitabili o addirittura, come pare in questo caso, del tutto illegittimi.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Claudio Civettini-CIVICA TRENTINA

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