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CISL FP E UIL FPL * UFFICI GIUDIZIARI: « UNA SENTENZA CHE NULLA CAMBIA, NECESSARIO INCONTRARE LA REGIONE PER CHIUDERE AL MEGLIO IL CONTRATTO COLLETTIVO »

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14.58 - martedì 1 ottobre 2019

Uffici Giudiziari: una sentenza che non cambia nulla. Anticipo dell’inquadramento nei ruoli regionali ma nessun riconoscimento economico.

Abbiamo appreso dalle notizie di stampa di oggi della sentenza che accoglie le richieste di alcuni lavoratori/trici degli Uffici giudiziari regionali.

Nell’affermare la piena vicinanza e sostegno all’istanza dei ricorrenti, respingiamo con forza le illazioni della Cgil che definisce “consenzienti con l’amministrazione” le altre organizzazioni sindacali, le quali avrebbero tenuto un atteggiamento che avrebbe prodotto un grave danno economico ai lavoratori della giustizia.

Vogliamo ricordare che la sottoscrizione del contratto collettivo regionale del 31 dicembre 2017, molto sofferta, ha consentito l’erogazione e l’aggiornamento dei tabellari (soldi veri!) di tutti i lavoratori regionali, e che nessun danno è stato riconosciuto in tal senso.

Infatti le considerazione del Giudice nella sentenza, che alleghiamo per conoscenza, affermano che risulta un qualche tipo di danno economico; nello specifico la sentenza dice:

1. Dichiara che ai sensi dell’art. 1 coma 8 del D.Leg.vo n. 16/2017 i ricorrenti sono da considerare inquadrati nei ruoli della Regione Autonoma TAA a decorrere dal 8.7.2017 data di scadenza del periodo di 120 giorni entro il quale i ricorrenti potevano esercitare il diritto di opzione;

2. Dichiara che il contratto collettivo al quale occorre fare riferimento è quella della Regione Autonoma TAA vigente a quella medesima data;

3. Dichiara che il contratto collettivo in vigore a tale data deve essere applicato per intero;

4. Dichiara applicabili in particolare gli artt. 31 e 95 del CCNL e le altre disposizioni di tale CCNL nel testo in vigore alla scadenza del periodo in cui i ricorrente avevano potuto esercitare il diritto di opzione;

5. Condanna la Regione Autonoma TAA a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizi (….).

La questione più interessante però, è contenuta all’interno del dispositivo che dice:
“rigettata per eccessiva indeterminatezza la domanda, formulata dai ricorrenti, di richiesta di condanna della Regione a riconoscere quanto meno il trattamento economico previsto per la posizione economico professionale di inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini giuridici che economici.

Si tratta di una domanda nella quale non viene precisato per quale trattamento economico e per quale posizione di inquadramento la Regione dovrebbe essere condannata, quali sarebbero d’altra parte le eventuali indennità spettanti a norma di contratto collettivo.
La domanda non consente alla Regione Autonoma di approntare adeguatamente le proprie difese anche a voler mantenere la domanda circoscritta al solo profilo dell’”an debeatur”.

Né la domanda può trovare accoglimento quand’anche i ricorrenti ritengano di aver subito un pregiudizio economico.

Dagli atti di causa non si desume d’altronde che ai ricorrenti sia stato loro arrecato un qualche tipo di danno economico.”

CISL FP e UIL FPL difendono il lavoro unitario fatto in questi anni e ribadiscono la gravità delle dichiarazioni dei colleghi della FP CGIL che mettono in dubbio la credibilità e correttezza delle scriventi e s’intestano battaglie contrattuali, compresa quella sull’orario e le assunzioni, sostenute insieme, anche con la dichiarazione unitaria dello stato di agitazione e dello sciopero.

Adesso riteniamo necessario incontrare la Regione per capire gli effetti di questa sentenza, ma soprattutto per chiudere al meglio il contratto collettivo regionale e avviare i percorsi di riqualificazione del personale e le nuove assunzioni.

 

*

 

Marcella Tomasi
La Segretaria generale
UIL FPL

 

Il Segretario generale
CISL FP
Beppe Pallanch

 

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