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LANCIO D'AGENZIA

CAL – CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE * SEDUTA 6 LUGLIO: « CRITERI TECNICI PER IL SERVIZIO IDRICO DI ACQUEDOTTO, PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI »

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20.01 - mercoledì 6 luglio 2022

Criteri tecnici per il servizio idrico di acquedotto. Parere favorevole con osservazioni.

Il Consiglio delle autonomie locali ha nuovamente preso in esame, dopo la prima illustrazione avvenuta il 25 maggio u.s., la proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente ‘Individuazione di criteri tecnici inerenti il servizio idrico di acquedotto’.

La normativa provinciale prevede che il Comune è il titolare del servizio di acquedotto e l’ambito di competenza coincide con il territorio comunale, ma può coincidere con il territorio di più Comuni in presenza di una specifica convenzione di servizio associato, Entro il 31 luglio 2023 è prevista l’organizzazione del servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali. Il servizio può essere gestito in economia diretta se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l’equilibrio economico della gestione oppure tramite un soggetto gestore. La Giunta provinciale può prevedere che i piani industriali rispettino criteri qualitativi, tecnici o economici.

La situazione della rete idrica in Trentino evidenzia perdite quantificate nella media ponderata del 40 %. Inoltre, gli acquedotti sono raramente interconnessi e sono spesso carenti della strumentazione atta alla misurazione efficiente ed efficace dei volumi idrici che transitano nei vari nodi della rete.

Proprio al fine di potenziare il monitoraggio delle reti di acquedotto, e conseguentemente di ridurne le perdite, viene in rilievo una specifica misura del PNRR, di cui è titolare il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Anche al fine di consentire ai Comuni trentini di partecipare alla misura in oggetto, e di essere adeguatamente valutati nell’ambito della stessa, si rende necessario armonizzare il quadro regolatorio provinciale del servizio rispetto ad alcuni aspetti già previsti – a livello statale – dai documenti regolatori di ARERA, introducendo nuovi adempimenti in termini di monitoraggio della qualità, e di pianificazione del servizio.

Il Presidente Paride Gianmoena ha evidenziato come l’adozione della delibera in oggetto sia necessaria per consentire la partecipazione di alcuni comuni all’importante opportunità data dal PNRR. Per altro verso, non può essere nascosto come l’adeguamento ai contenuti del provvedimento determini, per diversi comuni, un aggravio amministrativo difficilmente sostenibile, nei ristretti tempi ipotizzati dalla stessa, in considerazione della generalizzata e ben nota situazione di difficoltà, in cui versano gli uffici tecnici degli enti locali. Elementi, questi, che erano emersi già al momento della prima illustrazione al Consiglio di questa delibera, e che nel corso di queste settimane è stato oggetto di interlocuzioni con le Strutture provinciali.

 

 

L’Assessore provinciale Mario Tonina, presente in Consiglio, ha confermato l’opportunità di licenziare tempestivamente la deliberazione, per favorire il percorso di accesso, da parte di alcuni comuni, alle opportunità di finanziamento europeo. Comprendendo le difficoltà rappresentate, rispetto al tempestivo adempimento ai nuovi obblighi previsti dalla deliberazione, l’Assessore – attraverso la propria Struttura tecnica – ha manifestato la disponibilità a rivedere i contenuti della deliberazione per recepire le osservazioni del CAL, addivenendo ad una nuova versione che riconsideri i termini previsti per i nuovi adempimenti a carico dei comuni, apra a modalità semplificate di redazione del piano industriale di gestione dell’acquedotto e posticipi la definizione degli standard di riferimento ad un momento successivo alla raccolta dei dati di monitoraggio sulle perdite e sulla qualità del servizio erogato.

Il Sindaco di Giovo, Vittorio Stonfer, ha osservato come la gestione degli acquedotti risulti particolarmente gravosa, anche sul piano amministrativo, per molti comuni. D’altra parte, nelle piccole realtà, l’esternalizzazione della gestione, che consentirebbe, peraltro, di avvalersi di un soggetto munito di specifica professionalità, non risulta, tuttavia, spesso percorribile, tenuto conto dell’impatto che essa determinerebbe sull’equilibrio dei bilanci comunali. E’ pertanto necessario che la disciplina provinciale tenga conto della fragilità espresse dai comuni, che attualmente gestiscono il servizio in economia, attenuando il più possibile l’impatto dei nuovi adempimenti sulle strutture dei comuni.

Il Sindaco di Andalo, Alberto Perli, ha ringraziato l’Assessore Tonina e la Struttura tecnica per il lavoro svolto, che effettivamente consentirà a diversi comuni di concorrere per l’assegnazione di risorse europee utili per il miglioramento della rete acquedottistica.
Il Consiglio ha, pertanto, espresso parere favorevole rispetto alla proposta di delibera, con le osservazioni sopra riportate.

I Comuni sono i titolari del servizio idrico di acquedotto e provvedono alla gestione direttamente, in economia, oppure tramite in soggetto gestore. Con la delibera proposta, la Giunta provinciale fissa i criteri per l’aggiornamento dei piani industriali del servizio idrico, da parte dei Comuni, e definisce i criteri minimi volti ad assicurare la qualità tecnica del servizio nel rispetto dell’uso sostenibile della risorsa idrica.
Ai Comuni (Comune capofila) o ai gestori, ai quali è stato affidato il servizio è richiesto il rispetto dei seguenti prerequisiti:
– Approvazione del fascicolo integrato di acquedotto e caricamento sul sistema informativo della PAT (SIR);

Aggiornamento del piano industriale con riferimento alla “ricognizione fabbisogni finanziari del servizio idrico integrato – 2021-2026” tramite adozione di specifico documento illustrativo ed esplicativo;
– Caricamento del piano industriale nel SIR;
– Fornitura per il biennio 2022-2023 dei dati necessari al calcolo degli indicatori di qualità tecnica indicati nell’allegato A alla delibera.
Tali obblighi sono propedeutici all’allineamento con le prescrizioni delle linee guida ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), anche ai fini della eventuale adesione ai bandi PNRR per incentivare gli interventi sul sistema idrico.
Dal canto suo la PAT, tramite il Servizio competente, provvederà:
– all’aggiornamento dei dati necessari per il calcolo degli indicatori nella banca dati SIR per il biennio 2022-2023;
– alla definizione dei criteri minimi di riferimento;
– all’individuazione della classe di efficienza degli acquedotti, raggruppati per ambito comunale e degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento.

 

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Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia. Esaminato il DDL n. 135 in vista dell’audizione.

In seguito all’illustrazione del 25 maggio scorso da parte della Consigliera e proponente Vanessa Masé, e in vista dell’audizione presso la Commissione permanente del Consiglio provinciale, il CAL ha completato la disamina del Disegno di legge recante ‘Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia. Modificazioni della legge provinciale sugli asili nido 2002 e di disposizioni connesse’.

Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso una condivisione di principio rispetto alle finalità del disegno di legge, il quale persegue una maggiore continuità del percorso educativo a favore dei bambini e delle bambine della fascia 0-6, attraverso iniziative finalizzate a raccordare ed intersecare i servizi socio educativi per la prima infanzia con la scuola dell’infanzia. La proposta, che si pone in linea con le linee pedagogiche invalse a livello nazionale, e già fatte proprie dalla legge statale, richiama tuttavia particolare cautela nell’affrontare alcuni aspetti connessi alla sua attuazione.
Con particolare riguardo alle forme di integrazione maggiormente spinte fra servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia (in particolare le ipotesi di sezioni nido/scuola infanzia che innestano il servizio di nido d’infanzia in una struttura di scuola dell’infanzia, con un servizio integrato interno alla struttura con la costituzione di un gruppo stabile di bambini di età mista, e le sezioni nido/scuola infanzia che utilizzano posti non fruiti rispetto alla capienza massima di una scuola dell’infanzia), occorrerà valutare attentamente gli aspetti relativi al coordinamento fra le organizzazioni preposte agli stessi, le quali continueranno ad avere una diversa titolarità (comuni per i nidi, provincia o enti equiparati per le scuole dell’infanzia) e disciplina, ma che dovranno operare in stretta sinergia.

A questo proposito, non risulterà privo di criticità organizzare correttamente le prestazioni del personale dipendente, facente capo a due diversi datori di lavoro e con rapporti regolati da diverso contratto, oltre che costruire un modello organizzativo efficace, anche sotto il profilo della gestione delle responsabilità. Va comunque considerato che l’istituzione dei servizi integrati zerosei assume, a mente dell’art. 4 del DDL, carattere sperimentale, ed è subordinato all’autorizzazione della Provincia, su proposta del comune e previa intesa con quest’ultimo ed i soggetti gestori dei servizi coinvolti.

La scelta di introdurre la disciplina in oggetto attraverso una nuova legge provinciale, lasciando sostanzialmente intoccate le leggi provinciali di settore esistenti, dedicate rispettivamente ai servizi per la prima infanzia ed alla scuola dell’infanzia, pone alcune esigenze di coordinamento fra questo disegno di legge e la disciplina vigente, anche al fine di conservare – per quanto concerne i servizi per la prima infanzia – un corretto equilibrio fra le funzioni programmatorie della Provincia, e le prerogative dei Comuni in quanto titolari del servizio pubblico.

In proposito, appare necessario che il DDL, nel declinare all’art. 11 le competenze della Provincia in relazione alle caratteristiche e gli standard organizzativi e qualitativi dei servizi integrati zerosei, preveda che l’adozione dei relativi provvedimenti sia subordinata all’intesa con il CAL. L’art. 12 co. 1 lett. f) del DDL prevede poi che i Comuni adottino politiche tariffarie coerenti alle indicazioni della Provincia, al fine di rendere sostenibile l’accesso ai servizi da parte delle famiglie. Verrebbe così introdotto un potere di direttiva, da parte della PAT, rispetto al modello tariffario, che appare ammissibile soltanto qualora subordinato all’intesa con il CAL, ed all’assicurazione, da parte della Provincia, della copertura, con apposite risorse, di eventuali riduzioni delle entrate tariffarie dei Comuni, oppure dell’eventuale incremento dei costi a carico degli enti locali.

L’art 6 co 4 del DDL prevede, ulteriormente, che la Giunta provinciale dia direttive all’APRAN, affinché siano definite, in sede di contrattazione, prospettive di sviluppo di carriera lavorativa delle figure professionali presenti nel sistema dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia. Per quanto concerne il personale comunale, operante nei nidi d’infanzia, va riconosciuto il concomitante ruolo degli organismi rappresentativi dei comuni nella definizione degli orientamenti di parte datoriale, nell’ambito della contrattazione collettiva. Opportuno risulterebbe, in ogni caso, prevedere in legge un impegno, da parte della Provincia, a ristorare i maggiori costi del personale, eventualmente sopportati dai comuni in conseguenza della riforma.

Gli articoli da 16 a 19 del DDL vanno, per altro verso, a rivisitare la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento allo svolgimento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Da un lato, viene prevista la facoltà di aprire e e gestire servizi educativi per l’infanzia in forma imprenditoriale, subordinatamente al rilascio di una autorizzazione concessa dal comune, a seguito della verifica del possesso di specifiche caratteristiche stabilite dalla Giunta provinciale. Sembra opportuno prevedere, in proposito, che tale disciplina sia adottata previo parere del CAL. Dall’altro, viene disciplinata una forma di accreditamento, subordinata al raggiungimento di standard qualitativi più elevati rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, e da individuarsi nell’ambito dello stesso provvedimento della Giunta provinciale.

Il possesso dell’accreditamento, rilasciato dalla Provincia, sarà precondizione per ottenere l’affidamento dei servizi educativi per l’infanzia, oltre che per “accedere ai finanziamenti pubblici per i servizi a titolarità privata già autorizzati”. Nel prevedere una forma di sostegno pubblico anche a favore dei servizi a titolarità privata, sembra necessario stabilire espressamente questa possa essere riconosciuta soltanto ove la struttura operi in coerenza con la programmazione provinciale, e qualora vi sia l’assenso del Comune.

Dal CAL stato manifestato, inoltre, l’auspicio che la riforma si faccia carico di ricondurre ad unità di sistema anche i servizi educativi per la prima servizi di conciliazione, come attualmente previsti dalla legge sul benessere familiare, i quali svolgono un ruolo complementare se non – in alcuni territori – alternativo ai servizi socio educativi per la fascia 0-3.

Per quanto attiene le scuole dell’infanzia, è stata altresì ricordata l’esigenza di portare a compimento il passaggio ai ruoli della Provincia del personale ausiliario operante presso le scuole provinciali, ma tuttora alle dipendenze dei comuni.

Il Disegno di legge vuole valorizzare la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento sul settore educativo 0- 6 anni. Attualmente In Trentino esistono due leggi specifiche e distinte che regolano i due segmenti dello 0-3 e del 3-6: la legge provinciale 4/2002 che regola i servizi socioeducativi per la prima infanzia, e la legge provinciale 13/1977 che disciplina le scuole dell’infanzia.

La proposta legislativa propone un insieme coordinato di interventi, che favorisca il coordinamento e la progettazione unitaria dei servizi di educazione e formazione per la fascia zero – sei anni, pur mantenendo inalterati i pilastri della disciplina normativa esistente. In particolare l’articolo 3 introduce molteplici possibilità: – le c.d. sezioni primavera, per accogliere bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi, normalmente aggregate alle scuole dell’infanzia, ma volendo anche ai nidi di infanzia; – sezioni nido/scuola infanzia che innestano il servizio di nido d’infanzia in una struttura di scuola dell’infanzia, con un servizio integrato interno alla struttura con la costituzione di un gruppo stabile di bambini di età mista; – sezioni nido/scuola infanzia che utilizzano posti non fruiti rispetto alla capienza massima di una scuola dell’infanzia.

 

 

 

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