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LANCIO D'AGENZIA

BISESTI RISPONDE A INTERROGAZIONE DI MARINI E DEGASPERI (M5S) * « ESCLUSIONE INSEGNANTI SCUOLE D’INFANZIA CON CONTRATTO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE »

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02.09 - venerdì 18 ottobre 2019

Interrogazione a risposta scritta n. 758
la formulazione originaria dell’art 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell’infanzia) della LP 3 agosto 2018, n. 15 prevedeva quanto segue:

1. Nel corso dell’anno 2019 è indetto un concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali. Al concorso sono ammessi gli insegnanti delle scuole dell’infanzia che, a partire dall’anno scolastico 2006-2007 e fino all’anno scolastico 2017-2018, hanno prestato almeno tre anni di servizio continuativo d’insegnamento nelle scuole dell’infanzia provinciali o nelle scuole dell’infanzia equiparate gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell’articolo 48, comma 8, della stessa legge provinciale. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia. Per anno di servizio si intende i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo anno scolastico.

2. L’esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento nelle scuole dell’infanzia;

come si può evincere dal testo al paragrafo precedente il concorso escludeva espressamente la possibilità di partecipazione degli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia. Tra i soggetti esclusi rientravano pertanto anche le insegnanti impiegate dal 2014 con contratto part-time;

per gli effetti dell’art.24 della LP 6 agosto 2019, n. 5 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021” le parole nel comma 1 “ed esame-colloquio” e le parole: “gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell’articolo 48, comma 8, della stessa legge provinciale” sono state soppresse. Con la LP 5/2019 è stato soppresso anche l’intero comma 2;

con la predetta misura di stabilizzazione si stima la messa in ruolo di 1200 insegnanti attraverso una procedura che non prevede l’esame-colloquio per verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento. A dispetto della portata della misura le modifiche apportate dal legislatore all’art.19 della LP 15/2018 non hanno però tenuto in considerazione l’esigenza lavorativa delle insegnanti assunte con contratto part-time a tempo indeterminato che da anni attendono di poter adeguare le modalità di impiego alle mutate condizioni del contesto sociale e familiare in cui vivono;

le insegnanti assunte con contratto part-time nel 2014 sono un numero difficilmente quantificabile con precisione. Risulta che circa una cinquantina di esse sono in attesa di convertire il proprio contratto part-time in un rapporto di lavoro a tempo pieno. Si tratta di personale qualificato, che ha superato un esame-colloquio nel 2006, che è stato stabilizzato part-time dopo anni di precariato (8 dopo il concorso e una media di 15 anni prima dell’esame-colloquio) ma che soprattutto è dotato di una lunga e variegata esperienza avendo coperto a inizio carriera posti vacanti nelle scuole d’infanzia localizzate sull’intero territorio provinciale. Questa categoria di insegnanti da anni attende provvedimenti che le consentano di poter essere impiegata a tempo pieno al fine di valorizzare appieno la propria professionalità a beneficio dei bambini che frequentano le scuole d’infanzia, realizzando nel contempo anche la legittima aspettativa di godere di una maggiore stabilità economica derivante da una contrattualizzazione più adeguata alle esigenze di professionisti che abbiano svolto una parte significativa della propria vita lavorativa in un settore che conoscono approfonditamente, avendoci lavorato per anni;

in sede di discussione del disegno di legge 21/XVI di iniziativa giuntale (poi approvato e convertito nella LP 5/2019) era stata proposta una norma per andare incontro alle esigenze delle insegnanti impiegate con contratto part-time ma senza esito positivo. La proposta formulata prevedeva che nei confronti del personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato con contratto part-time a tempo indeterminato con le modalità previste dall’articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977, potesse essere inserita nel contratto individuale di lavoro la possibilità di richiedere al dipendente una variazione in aumento in corso d’anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. La possibilità sarebbe stata riconosciuta dalla Provincia e sarebbe stata subordinata al consenso espresso in forma scritta del dipendente. Il personale insegnante a tempo indeterminato a tempo parziale avrebbe potuto altresì richiedere la conversione definitiva del contratto a tempo pieno. A tal fine gli insegnanti a tempo parziale, in vista della loro esperienza pluriennale, avrebbero avuto la precedenza rispetto agli aspiranti risultati idonei in concorsi svolti successivamente alla data del loro reclutamento;

la predetta proposta sul personale della scuole dell’infanzia fu ritenuta illegittima, perché si trattava di una materia contrattuale, non legislativa, in ragione di una scelta effettuata molti anni fa e volta ad evitare indebite ingerenze del mondo politico nei rapporti di lavoro. Per via della sua presunta illegittimità la proposta emendativa non fu ammessa;

al netto dell’abbondante giurisprudenza costituzionale contro diverse norme regionali che hanno trattato per via normativa materie che invece avrebbero dovuto riguardare la contrattazione collettiva, il problema vissuto dal personale impiegato con contratto part-time a tempo indeterminato è rimasto irrisolto;

a oggi, in forma del tutto irragionevole, personale che svolge da anni con competenza e professionalità il proprio lavoro di educatore si vede negata la possibilità di poter partecipare ad un concorso pubblico mettendosi in gioco per poter migliorare la propria forma contrattuale e ponendo così le competenze conseguite tramite il lavoro al pieno servizio delle nuove generazioni e della comunità trentina. Nella sua formulazione attuale, la LP 3 agosto 2018, n. 15 fa sì che insegnanti con anni di esperienza e capacità professionale provata sul campo vengano superati da aspiranti colleghi che devono ancora costruire la propria professionalità, poiché ai secondi viene consentito di accedere a un concorso pubblico superato il quale potranno conseguire fin da subito impieghi a tempo pieno che risultano di fatto preclusi per mandato provinciale ai loro colleghi più esperti;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere

  1. quali provvedimenti intenda adottare per riconoscere gli anni di servizio e il relativo punteggio del personale impiegato con contratto part-time a tempo indeterminato nel 2014 a seguito del superamento dell’esame-colloquio 2006 assicurando la possibilità di trasformare il contratto part-time in contratto a tempo pieno, se necessario, anche attraverso la previsione di un meccanismo “a pettine” nei confronti del personale che verrà messo a ruolo per gli effetti dell’art. 19 della LP 15/2018 e ss.mm
  2. se intenda modificare la parte della LP 3 agosto 2018, n. 15 nella parte che nega la partecipazione al concorso straordinario per titoli per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali che si deve svolgere per il 2019 in Provincia di Trento, rendendo altresì possibile al personale assunto a tempo indeterminato ma con contratto part-time di prendere parte al già citato concorso.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini Cons. prov. Filippo Degasperi

 

***

Trento, 4 ottobre 2019
Prot. n. A043/2019/ 613335/2.5-2019-145

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 758 consiglieri Alex Marini e Filippo Degasperi.

Per riscontrare in modo puntuale le richieste avanzate è necessario procedere a una premessa generale ed ad una contestualizzazione circa l’introduzione delle modalità di assunzioni in ruolo a tempo parziale del personale insegnante della scuola dell’infanzia.

Tale modalità di assunzione infatti si è inserita nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali nell’aprile del 2014 dall’allora Assessore all’Istruzione, con il prioritario obiettivo di ridurre il precariato: dalle analisi condotte era emerso che tale precariato, nell’ambito del comparto scuola infanzia, aveva una rilevante concentrazione sull’orario pomeridiano, destinato all’erogazione del servizio del prolungamento di orario.

In particolare il protocollo prevedeva “Tenendo conto delle modifiche alla normativa sulla scuola dell’infanzia in fase di introduzione nell’assestamento della Legge Finanziaria per l’anno 2014, al fine di consentire un piano straordinario di stabilizzazione del personale, l’Amministrazione provinciale si impegna …omississ…… ad effettuare già nelle procedure per l’a.s. 2014/15 le assunzioni a tempo indeterminato di 200 insegnanti a tempo parziale con orario 15 o 12,5 ore (scuole provinciali ed equiparate), oltre alla copertura del 100% dei posti di scuola comune derivanti dai pensionamenti e ad indire un nuovo unico concorso ordinario sia per la selezione su posto di sezione sia per l’insegnamento di lingua straniera in tempo utile per le assunzioni dell’a.s. 2015/16”….”L’Amministrazione, nella deliberazione di Giunta relativa alle modalità di assunzione, stabilirà la non applicazione delle penalizzazioni nel caso di rifiuto delle proposte di assunzioni in ruolo su posti a tempo parziale. Tale deroga rispetto alle sazioni trova applicazione per un massimo di tre rifiuti”.

Alla luce di tale protocollo è stata introdotta un’apposita norma di legge, l’articolo 25 bis, comma 2 della Legge Provinciale 21 marzo 1977, n. 13 “Legge provinciale sulle scuole dell’infanzia”, come modificato dalla legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 “Legge finanziaria provinciale 2014” con il quale si è così disposto:

“2. La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato formata in attuazione dell’articolo 16 della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali), ha durata indeterminata. Questa graduatoria è utilizzata anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali.”

A completamento del nuovo impianto assunzionale è stata poi introdotta una specifica previsione contrattuale.

In data 24 luglio 2014 è stato sottoscritto un accordo di modifica del CCPL allora vigente per la parte riguardante il personale insegnante delle scuole dell’infanzia e, in particolare, all’art. 25 del CCPL 17.10.2003 sono stati aggiunti i seguenti commi:

“16. Nei confronti del personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, può essere inserita nel contratto individuale di lavoro la possibilità di richiedere al dipendente una variazione in aumento in corso d’anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. La possibilità opera a richiesta dell’Amministrazione ed è subordinata al consenso espresso in forma scritta del dipendente. La richiesta risponde a necessità di copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a tre mesi e vale fino al permanere della necessità con conseguente ripristino, al venir meno di questa e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche, della consistenza originaria del contratto individuale.

17. In sede di contrattazione decentrata a livello di dipartimento della conoscenza sono definiti tempi e modalità per il passaggio a tempo pieno dei rapporti di lavoro costituiti a tempo parziale attraverso le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante della scuola dell’infanzia.”

Attuando la previsione normativa sopracitata l’Amministrazione provinciale ha assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 112 insegnanti della scuola dell’infanzia

provinciale, per un totale complessivo di assunzioni di 230 unità comprensive anche dei contratti a tempo pieno e riferite alle assunzioni degli enti gestori.

Come sopra richiamato si sottolinea come gli insegnanti inseriti nella graduatoria formata ai sensi

dell’art. 16 della L. P. 21 marzo 2005, n. 5 potevano rinunciare all’immissione in ruolo a tempo parziale senza alcuna penalità, stante la volontà dell’Amministrazione di lasciare ampia scelta all’insegnante, senza procedere al depennamento dalla graduatoria come avviene ordinariamente in caso di rifiuto all’assunzione a tempo indeterminato.

Come detto tale scelta trovava giustificazione nella volontà di introdurre misure di stabilizzazione straordinaria per il personale insegnante della scuola dell’infanzia, in un contesto in cui il problema del precariato era – come è tutt’ora – molto sentito e in cui molteplici erano le istanze degli insegnanti della scuola dell’infanzia che dopo numerosi anni di assunzioni a tempo determinato chiedevano l’immissione in ruolo.

Lo strumento così individuato imponeva comunque, anche ai fini di una sua riproposizione futura, la verifica dell’impatto nel medio-lungo periodo.

Le assunzioni a tempo parziale, strumento peraltro oggi mutuato anche dal comparto autonomie locali per la stabilizzazione degli operatori dei servizi ausiliari di nidi e materne, è stato certamente un valido strumento per garantire la stabilizzazione di un elevato numero di insegnanti, ma a sua volta, come ovvio nei servizi rivolti all’infanzia o comunque che coinvolgono gli studenti, è risultato condizionato dall’andamento demografico, il cui calo ha comportato una costante diminuzione del numero di bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia.

Ne è conseguita una riduzione della possibilità di immissione in ruolo e la contemporanea necessità di salvaguardare l’impiego degli insegnanti già assunti e stabilizzati risultanti perdenti posto; tutto ciò, con riguardo alle insegnanti assunte a tempo parziale, ha avuto come conseguenza una dilatazione dei tempi del passaggio a tempo pieno.

L’Amministrazione si è comunque attivata per individuare ulteriori strumenti di accompagnamento al rientro a tempo pieno ed in accordo con le Organizzazioni sindacali, conformemente alle richieste di chi era assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, ha previsto un potenziamento delle previsioni già vigenti onde rispondere in modo più efficace alle istanze delle insegnanti, adeguando le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa alle possibili diverse esigenze e condizioni, anche di tipo personale, degli insegnanti che avevano accettato l’immissione in ruolo a tempo parziale.

A tale specifico fine, si è quindi prevista la possibilità di variare in aumento l’orario di lavoro, dando risposta in tal modo sia alla necessità dell’Amministrazione di poter sostituire eventuale personale assente con insegnanti già presenti nella scuola, salvaguardando così la continuità didattica, sia all’aspettativa degli insegnanti assunti a part-time di una maggiore stabilità economica e di una maggiore valorizzazione della propria professionalità.

Ed invero: a partire dal gennaio 2016 si è inoltre prevista la possibilità – al termine delle operazioni di mobilità e in coerenza con il piano delle assunzioni a tempo indeterminato – di attuare il passaggio a tempo pieno del personale assunto a tempo determinato a tempo parziale. Ogni anno si è proceduto all’approvazione della graduatoria per il passaggio a tempo pieno, valutando le domande pervenute sulla base dei punteggi previsti per la mobilità negli accordi decentrati siglati con le Organizzazioni sindacali, nei quali si prevedeva, tenuto conto dei posti vacanti e di cui era necessaria la copertura, anche la percentuale da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato e quella per i passaggi a tempo pieno.

Gli insegnanti assunti a part time hanno, inoltre, sempre avuto la precedenza nella scelta delle sedi rispetto alle nuove assunzioni, non essendo mai stato applicato il c.d. meccanismo a pettine.

L’attuazione di tale strumento ha comportato il passaggio a tempo pieno di 34 insegnanti assunte con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale, ovvero il 40% dei posti a tempo pieno assegnati a partire dal 2016, a fronte di 50 nuove assunzioni. Sottraendo al numero complessivo degli insegnanti immessi in ruolo a tempo parziale (112), quelli che hanno usufruito del passaggio a tempo pieno (34) e quelli receduti dal contratto (2 per pensionamento e 11 per dimissioni volontarie), gli insegnanti ad oggi assunti a tempo indeterminato a tempo parziale sono 65, ovvero il 58% degli immessi in ruolo nel 2014.

Le insegnanti che dal 2016 hanno rinunciato al passaggio a tempo pieno, a cui è conseguita l’impossibilità di usufruire di tale facoltà per i due anni successivi alla rinuncia, sono 11.

Con l’articolo 4 dell’accordo siglato dall’Amministrazione provinciale e dalla parte sindacale in data 10 ottobre 2017 si è modificato nuovamente il sopra citato articolo 25 prevedendo la possibilità di un aumento della consistenza oraria per la copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a trenta giorni2.

Da ultimo infine sono state sottoscritte ulteriori modifiche del CCPL in materia di variazione dell’orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell’infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale previste dall’accordo siglato il 30 luglio 2019; in particolare dopo il comma 16 dell’art. 25 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCPL 17.10.2003 sono stati inseriti i seguenti commi:

“16bis. Per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, in via sperimentale, non opera il vincolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. A conclusione del biennio sperimentale 2019-2021, l’Amministrazione valuta gli esiti della sperimentazione. All’esito di tale valutazione, fermo restando che la deroga al vincolo opera limitatamente al periodo di sperimentazione, le parti si riuniranno per concordare la conferma o il superamento definitivo del suddetto vincolo temporale.”.

“16ter. Al personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell’avvio dell’anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell’infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell’orario fino al tempo pieno, compatibili con l’organizzazione scolastica, per una durata non superiore al termine dell’attività didattica riferito al medesimo anno scolastico. I prolungamenti offerti possono avere consistenza complessiva non superiore a 12,5 ore settimanali corrispondenti a esigenze del servizio scolastico autorizzate presso la scuola d’infanzia sede dell’insegnante reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. L’accettazione scritta da parte dell’insegnante del prolungamento offerto comporta, fino al permanere della necessità che ha dato titolo all’integrazione e comunque entro e non oltre il termine dell’attività didattica, una variazione temporanea della consistenza oraria di lavoro fino e non oltre all’orario a tempo pieno. Al termine del periodo di prolungamento orario è ripristinato l’orario di lavoro ridotto del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale.”.

In applicazione dell’art. 25 comma 16 bis CCPL la variazione oraria ad oggi può essere offerta agli insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale a prescindere dalla durata della variazione stessa, essendo stato eliminato – in via sperimentale per il biennio 2019-2021 – il vincolo temporale previsto precedentemente.

L’art. 25 comma 16 ter CCPL permette invece, prima dell’avvio dell’anno scolastico e delle assunzioni a tempo determinato, di offrire agli insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale prolungamenti dell’orario fino al tempo pieno, qualora tali prolungamenti risultino compatibili con l’organizzazione della scuola e rispondano ad esigenze del servizio scolastico.

Sia la variazione oraria in corso d’anno che il prolungamento dell’orario fino al tempo pieno richiesti dall’Amministrazione prevedono l’accettazione espressa dell’insegnante.

Entrambe le previsioni sono risultato ed effetto di un’importante concertazione che ha visto protagonisti l’Amministrazione provinciale, l’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura e le Organizzazioni sindacali che – in base ai loro diversi ruoli e livelli di competenza – si sono fatti promotori delle esigenze degli insegnanti assunti a tempo indeterminato a tempo parziale.

Tali modifiche contrattuali – così come già avvenuto con le misure previste in precedenza – da un lato garantiscono all’Amministrazione una migliore organizzazione del servizio scolastico, dall’altro rispondono in via ulteriore alle esigenze e alle istanze degli insegnanti che richiedevano un maggior riconoscimento della loro professionalità e una maggiore stabilità anche economica.

Con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, dai dati raccolti in merito all’applicazione dell’art. 25, comma 16 ter CCPL emerge che a circa il 33% degli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale è stata offerta la possibilità di prolungare il proprio orario di lavoro fino al tempo pieno e che tali offerte sono state accettate dal 47% del personale insegnante.

Le legittime pretese avanzate dagli insegnanti immessi in ruolo a part time devono inoltre essere bilanciate con le esigenze del personale insegnante ancora ad oggi precario e che vanta l’aspettativa di essere stabilizzato con il concorso straordinario indetto ai sensi dell’art. 19 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15, nonché degli insegnanti ancora presenti nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato formate in seguito al concorso riservato per esami e per titoli del 2006 e al concorso pubblico per esami e per titoli del 2015.

Considerato quanto esposto e rispondendo all’interrogazione si conferma quindi, nel rispetto delle fonti regolanti la disciplina del rapporto di lavoro, che Amministrazione e parti sindacali hanno agito nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata per individuare forme e modalità di progressivo rientro, anche temporaneo, a tempo pieno, determinando la percentuale e le modalità con cui attuare tale passaggio a tempo pieno, nonché la definizione delle regole procedurali per il riconoscimento e per il calcolo dei punteggi relativi al servizio prestato part- time, nell’ambito dei suddetti passaggi a tempo pieno.

Si conferma altresì che attese le garanzie già offerte in sede di attuazione del protocollo del 2014, non possono partecipare al concorso straordinario per titoli gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato, così come parimenti si ribadisce la ferma volontà di tenere in considerazione le istanze formulate dagli insegnanti applicando gli strumenti già attuati dall’Amministrazione provinciale, in un’ottica però di bilanciamento delle molteplici esigenze di tutte le parti e di attenzione alla riduzione del precariato.

 

Cordiali saluti.

 

Assessore dott. Mirko Bisesti

 

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