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BIANCOFIORE (FI) * DL RILANCIO: « DEPOSITATO EMENDAMENTO SOSPENSIVO DEL CONTRIBUTO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL RISANAMENTO DELLO STATO »

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17.47 - sabato 6 giugno 2020

Biancofiore-Fi-Dl rilancio: emendamento sospensivo contributo province autonome risanamento stato.

Come avevo già anticipato ai media, la richiesta dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, di sospendere i fondi previsti dall’accordo di Milano per il risanamento dello Stato ai fini della sostenibilità dei fabbisogni dei nostri concittadini, era assolutamente di buon senso.

Il minor gettito fiscale dovuto infatti al lockdown, ha messo a rischio lo standard della gestione della sanità, delle scuole e delle strade le cui competenze sono in capo alle province autonome.

Quel che è giusto è giusto ed è innegabile che oggi quel flusso di denaro debba essere trattenuto sul territorio regionale. A tal fine, passando dalle parole ai fatti, ho depositato un emendamento al Dl rilancio che troverete in allegato che sposa la proposta Kompatscher anche al fine di neutralizzare le idee di finanza creativa del ministro Gualtieri che finirebbero per penalizzarci.

 

*

Michaela Biancofiore,
Parlamentare e membro del coordinamento di Presidenza di FI

 

 

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 111

Dopo l’articolo 111 aggiungere il seguente:
“Articolo 111-bis

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è sospeso il contributo delle province autonome alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi da 406 a 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 previsto altresì dall’accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 265, comma 5.

 

*

Michaela Biancofiore

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