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LANCIO D'AGENZIA

AVV ALEXANDER SCHUSTER * CASO TRANS: CORTE DI APPELLO TORINO ESTROMETTE MINISTERO E DÀ GIUSTIZIA ALLA DONNA

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10.00 - giovedì 5 aprile 2018

Sconfessato il Tribunale di Torino e il suo consulente psichiatrico. Sì alla rettificazione di sesso della donna trans, estromesso il Ministero.

La Corte di appello di Torino boccia la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva negato nel 2017 ad una donna trans che non intendeva sottoporsi ad alcuna operazione il diritto di essere riconosciuta donna anche all’anagrafe.

Inoltre, “mette alla porta” il Ministero dell’interno, la cui partecipazione nel processo era stata imposta dallo stesso Tribunale, perché non ha alcun diritto di portare il suo punto di vista nelle cause delle persone trans.

La causa inizia nel 2016 e riguarda una donna trans. Matura precocemente la propria identità femminile e vive l’adolescenza da ragazza.

Si trasferisce diversi anni fa a Torino, realizza una mastoplastica, interviene sui lineamenti del volto, assume ormoni femminilizzanti e trova la sua armonia, senza desiderare alcun’altra operazione. Assistita dall’avv. Alexander Schuster si rivolge al Tribunale di Torino per chiedere la correzione del genere anagrafico.

Forte anche delle sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale del 2015 che affermano che non si può esigere un’operazione sugli organi sessuali per accogliere la domanda di rettificazione, si confida che il tribunale piemontese muti finalmente il proprio rigoroso orientamento contrario.

Come primo passo, però, il Tribunale ordina che sia citato in giudizio il Ministero dell’interno. La causa viene ben presto trattenuta in decisione dopo la prima udienza.

La VII sezione civile, presieduta dal dott. Castellani, prende atto della posizione delle due corti e nel febbraio 2017 compie una svolta importante: anche Torino non pretenderà più l’operazione chirurgica. Tuttavia, afferma il collegio, occorre “un rigoroso accertamento”.

Nonostante referti del pronto soccorso che attestano il disagio vissuto quale persona trans e i ricoveri per i tentativi di suicidio e nonostante una diagnosi di disforia di genere di una struttura sanitaria pubblica, viene disposta una consulenza medica che accerti anche la “compiutezza degli accertamenti medici” e se il percorso possa dirsi irreversibile.

La cliente si oppone a che “le siano messe le mani addosso”, che sia cioè violata la dignità e l’intimità del proprio corpo, una prassi purtroppo ancora diffusa in molti tribunali italiani. All’udienza l’oggetto della Ctu viene rivisto e il perito non viene autorizzato a indagini invasive.

Tuttavia, ciò che il giudice non può più pretendere – l’operazione – lo pretende di fatto il consulente psichiatrico, che si esprime contro la rettificazione di sesso. Non contraddice i colleghi che avevano già diagnosticato la disforia di genere in senso femminile, disforia che conferma.

Tuttavia la persona si afferma donna, ma anche “donna trans”, quindi non propriamente “donna” (sic), se accetta di vivere con il proprio membro vuol dire che vive del tutto un’identità femminile, che non ha portato a termine la propria transizione.

Inoltre, non vuole sottoporsi ai protocolli e alle terapie di un noto ospedale torinese, che prevedono di regola l’operazione, e non frequenta i gay pride e persone trans. Per il perito tutto questo fa sì che non possa essere riconosciuta dallo Stato come donna. A nulla valgono le osservazioni contrarie del perito di parte. Il Tribunale, forte di questo giudizio medico, rigetta la domanda.

Inevitabile l’appello. È lo stesso presidente della sezione famiglia della Corte, il dott. Enrico Della Fina, a vergare la sentenza depositata il 29 marzo scorso. Il Ministero dell’interno non ha alcun diritto (legittimazione) a portare il proprio punto di vista nei giudizi di rettificazione di sesso. Esito: deve essere estromesso.

Inoltre, la Corte riconosce alla cliente il diritto a che la Repubblica la rispetti per quello che è: una donna. Supera il giudizio del consulente medico (e, quindi, implicitamente del tribunale): il quadro è chiaro, la transizione completa e irreversibile, non si può far leva sulla volontà di non sottoporsi all’ablazione di pene e testicoli, sul fatto che non ritiene di sottoporsi a terapie psichiatriche, sul fatto che non frequenti pride e persone nella stessa condizione (comportamenti che il CTU, come ricorda il Presidente Della Fina, aveva giudicato addirittura “anomali”).

La cliente esprime soddisfazione per questo risultato faticosamente raggiunto: finalmente potrà presentarsi sul mercato del lavoro con documenti che confermano la realtà di chi è e ha sempre saputo essere. Spera, inoltre, che questa sentenza possa essere utile per far evolvere la giurisprudenza torinese e non solo.

Per il suo difensore, Alexander Schuster, avvocato nelle cause che hanno portato la Corte costituzionale a fare chiarezza con le citate sentenze del 2015 e del 2017, “finalmente si supera quello che è stato un illegittimo monopolio della scienza (di certa scienza) psichiatrica sulla vita delle persone transessuali: il giudice deve garantire la dignità e i diritti fondamentali delle persone, non la pretesa supremazia della medicina nel decidere della vita delle persone”. Il cambio di paradigma è netto.

Quanto all’estromissione del Ministero dell’interno, “è un risultato importantissimo per correggere alcune prassi inaccettabili di taluni tribunali. Il giudice decide in nome della Repubblica, c’è l’intervento necessario del pubblico ministero. Lo Stato etico è bocciato. In uno Stato liberale quale è il nostro la pubblica amministrazione non può decidere chi noi siamo, chi vogliamo essere. Si tratta di una inaccettabile ingerenza”.

La sentenza assume particolare rilievo alla luce del recente rinvio alle sezioni unite della Cassazione nel caso di Trento sul riconoscimento di due padri, poiché la questione posta riguarda proprio il ruolo processuale di Ministero e Sindaco nelle cause che riguardano lo stato civile.

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