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ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA * PRESIDIO A TRENTO IL 16/1: « LA GIUNTA FUGATTI RENDE I RICHIEDENTI ASILO E I POVERI ANCORA PIÙ INVISIBILI »

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20.38 - sabato 12 gennaio 2019

La legge Salvini genera insicurezza. La residenza è un diritto! Presidio mercoledì 16 gennaio ore 17.30 via Belenzani a Trento (link Facebook)

Autoconvochiamoci mercoledì alle 17.30 durante il consiglio comunale di Trento per chiedere che l’amministrazione della nostra città non applichi la legge dell’esclusione sociale e garantisca ai richiedenti asilo, e a tutte le persone presenti nel nostro territorio, il diritto all’iscrizione anagrafica.

Le possibilità come dimostrato da giuristi ci sono, occorre la volontà politica di mettere in pratica azioni concrete per garantire diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Come in molte parti d’Italia, dove Sindaci e società civile si stanno mobilitando contro un testo disumano e anticostituzionale che viola i diritti umani, anche a Trento sentiamo l’urgenza di rispondere alle parole di odio razziale e propaganda che mortificano il dibattito politico sulle migrazioni e a quelle norme che colpiscono i/le migranti e più in generale le persone messe ai margini.

Non è negando diritti e togliendo servizi per l’inclusione come sta facendo la giunta Fugatti, o rendendo i richiedenti asilo e i poveri ancora più invisibili, che le nostre città saranno più vivibili e sicure.

Chi non è disposto a rinunciare ai diritti, all’umanità, ai principi di solidarietà, alla giustizia sociale si alzi in piedi e contrasti con ogni forma di lotta democratica e pratica solidale la legge Salvini e le politiche provinciali di questa giunta.

 

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Assemblea antirazzista Trento

 

 

 

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Cos’è in sintesi la legge “sicurezza e immigrazione”?

Nonostante gli ampi profili incostituzionali, il decreto Salvini (Dl 133/2018) è stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 ottobre 2018  ed è in vigore dal 5 ottobre 2018. Il 27 novembre la Camera ha approvato con 396 voti a favore il ddl nella versione peggiorata e approvata dal Senato il 7 novembre. Il testo definitivo della legge 132/2018 prevede:

 

1) Abolizione della protezione umanitaria.

Per coloro che hanno formalizzato l’istanza di protezione internazionale dopo il 5 ottobre, questo tipo di permesso non può più essere concesso dalle Questure e dalle commissioni territoriali, né dai Tribunali in seguito a un ricorso per un diniego. È previsto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”.

Infine è introdotto un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per “atti di particolare valore civile”. Non tutti questi nuovi permessi sono rinnovabili e convertibili in permesso di soggiorno per lavoro. L’abrogazione del permesso di soggiorno umanitario aumenterà sensibilmente le persone migranti irregolari che saranno impossibilitate a lavorare in regola, costrette alla clandestinità, con tutto ciò che ne consegue. Secondo stime dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) tra giugno 2018 e dicembre 2020, il numero degli irregolari in Italia aumenterà di almeno 140.000 unità.

 

 

2) Lista dei paesi sicuri e area interna sicura.

Il Senato (il decreto “originale” non lo prevedeva) ha previsto l’istituzione di un elenco di “paesi di origine sicuri” e una “procedura per la domanda di protezione manifestamente infondata”. Inoltre ha introdotto il concetto di “area interna sicura”, cioè di una zona sicura all’interno di un paese che non è nella lista dei paesi di origine sicuri. Si stabilisce che il ministero degli Esteri – insieme al ministero dell’Interno e della Giustizia – rediga una lista di paesi di origine sicuri sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo e da agenzie europee e internazionali (Easo, Unhcr, Consiglio d’Europa).

Il richiedente asilo che proviene da uno dei paesi della lista dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustifichino la sua richiesta di asilo altrimenti la sua domanda verrà ritenuta infondata. La sua domanda di asilo se accettata sarà esaminata con una modalità accelerata.

 

 

3) Estensione del trattenimento nei Cpr

Viene confermato e ampliato la strada fallimentare della detenzione amministrativa della Legge Minniti-Orlando con l’apertura di un Cpr in ogni regione. Ora gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati o rilasciati, possono essere trattenuti al massimo per 90 giorni. Il limite si è spostato fino a un massimo di 180 giorni.

 

 

4) Trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera

È previsto che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot per accertarne l’identità e la cittadinanza. Gli irregolari, inoltre, possono essere trattenuti su richiesta del questore negli uffici di frontiera qualora non ci sia disponibilità di posti nei Cpr e con l’autorizzazione del Giudice di pace.

 

 

5) Revoca o diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato

È estesa la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria: sono inclusi anche i reati come violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d’origine, anche temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella sussidiaria.

 

6) Restrizione del sistema di accoglienza

Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar), il sistema di accoglienza ordinario che è gestito dai comuni italiani e unico modello che stabilisce standard minimi di erogazione dei servizi e controlli analitici sulla spesa, viene limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Viene quindi ridimensionato e subisce un cambio di nome (ora Siproimi).

I richiedenti asilo ed i “ricorrenti” (coloro che hanno presentato ricorso contro il diniego della commissione) sono confinati in centri governativi di prima accoglienza o nei cosiddetti Cas, i centri di accoglienza straordinaria. Sono previsti drastici tagli a tutti i servizi per l’inclusione sociale.

 

 

7) Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo

Non è più possibile iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe e quindi ottenere la residenza e così accedere a importanti diritti. La residenza anagrafica non può infatti essere considerata come una “semplice” questione burocratica poichè costituisce in realtà il presupposto per l’esercizio di numerosi diritti, pertanto può essere definita come un “diritto a esercitare altri diritti”.

 

 

8) Riforma della cittadinanza

Viene modificata la legge italiana sulla cittadinanza del 1992. La domanda per l’acquisizione della cittadinanza può essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiana. Finora le domande per matrimonio non potevano essere rigettate. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro, inoltre è prolungato fino a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per residenza sia per matrimonio.

È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva, per decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’interno.

 

 

9) Più fondi per i rimpatri.

È previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020. Questi fondi saranno sottratti alle voci di spesa per l’integrazione.

 

 

10) Taser

Le polizie municipali dei comuni con più di centomila abitanti possono sperimentare l’uso dei taser, cioè di armi a impulsi elettrici. Nel Nordamerica (Usa e Canada), dal 2001, il numero delle morti direttamente o indirettamente correlate alle taser è superiore al migliaio.

 

 

11) Estensione dei Daspo

I Daspo, cioè i divieti di accedere a manifestazioni sportive, saranno estesi anche a chi è indiziato per reati connessi al terrorismo. Il cosiddetto “daspo urbano”, introdotto dal decreto Minniti sulla sicurezza nel 2017, si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli pubblici.

 

 

12) Blocco stradale

Il blocco stradale tornerà a essere un reato invece che una violazione amministrativa. Se il blocco stradale avviene attraverso “oggetti o congegni” ed è effettuato da più persone, si prevede la pena da 2 a 12 anni di reclusione (da 1 a 6 anni di reclusione se è un singolo); se un cittadino straniero ha una condanna definitiva per blocco stradale o non obbedisce all’ordine di scioglimento di un assembramento, è prevista la revoca o il diniego del permesso di soggiorno.

 

 

13) Occupazioni di case

Inasprimento delle sanzioni (reclusione fino a quattro anni e multa) nei confronti di chi organizza l’occupazione di immobili, possibilità di usare lo strumento di intercettazioni nelle inchieste su chi occupa degli immobili.

 

 

14) Reato di accottonaggio

È previsto il reato di “accattonaggio molesto” accompagnato da una pena fino a 6 mesi di reclusione ed una ammenda fino a 6.000 euro.

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