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ANTITRUST – AGCM * CALCIO: « CONCLUSE LE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DELLE SQUADRE DI CALCIO BRESCIA E LECCE PER CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI DI ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI »

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11.18 - lunedì 4 gennaio 2021

Antitrust: concluse le istruttorie nei confronti delle squadre di calcio Brescia e Lecce per clausole vessatorie nei contratti di acquisto degli abbonamenti. Le società hanno modificato le condizioni contrattuali ma per il Lecce rimane il giudizio di vessatorietà per le clausole che escludono il rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 15 dicembre 2020, ha concluso due ulteriori procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A., che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno militato nel campionato di calcio di serie A.

L’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole che (i) non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; (ii) non riconoscono il diritto dei consumatori a essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società e (iii) attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e derogano al foro del consumatore.

Brescia Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati. La Società adotterà le clausole così modificate quando sarà nuovamente possibile la vendita di abbonamenti.

La Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle due Società per 30 giorni consecutivi.

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