News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

AMBROSI (FDI) – DISEGNO DI LEGGE PAT * PERSONE CON DISABILITÀ: « UNA NORMATIVA PER ISTITUIRE LA FIGURA PROVINCIALE, A TUTELA DEI LORO DIRITTI » (TESTO INTEGRALE E RELAZIONE)

Scritto da
10.50 - mercoledì 16 giugno 2021

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Persone con disabilità: una legge per istituire la figura provinciale a tutela dei loro diritti”.

Ho depositato un disegno di legge per istituire la figura del “Consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità”. Il Consigliere si prefigura come un vero e proprio paladino delle rivendicazioni di individui con bisogni speciali, agendo con l’intento di conseguire un pieno e compiuto esercizio dei loro diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale al fine di giungere ad una reale inclusione. La prospettiva è quella di creare un punto di riferimento capace di intercettare le esigenze delle persone con disabilità che svolga al contempo opera di suggerimento, controllo e vigilanza sull’attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici. La necessità di un Consigliere per i diritti delle persone con disabilità nasce da un’anomalia italiana: a fronte di una legislazione a tutela di individui con disabilità che in determinati ambiti è fra le più avanzate d’Europa, numerosi studi dimostrano come spesso le norme rimangano sostanzialmente inattuate sul lato pratico, causando disagi e portando a un’esclusione dalla vita sociale di questi soggetti con bisogni speciali.

Nell’articolato del disegno di legge è previsto che il Consigliere formuli proposte per l’implementazione di servizi a favore delle persone con disabilità e per assicurare criteri e modalità per l’attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, degli interventi in materia di disabilità. Egli promuove la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza alle persone con disabilità e la loro completa integrazione sociale. A tal fine, in presenza di segnalazioni trasmesse direttamente dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, il Consigliere può avanzare alle strutture provinciali, agli enti locali competenti o alle altre amministrazioni interessate, richieste di informazioni, proposte di soluzione bonaria, richieste di incontri con le persone coinvolte o le loro famiglie e ogni altra iniziativa o intervento volto a superare le situazioni problematiche che gli sono rappresentate. In caso di mancata collaborazione degli enti interessati o di ricevimento di informazioni che ritiene non congrue a giustificare la situazione di disagio della persona con disabilità o il malfunzionamento dei servizi, egli trasmette la propria segnalazione alla Giunta provinciale, al presidente della comunità, al consiglio comunale o agli organi di vertice di altre amministrazioni interessate. Per individuare le possibili criticità e le relative potenziali soluzioni nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi alle persone con disabilità, il consigliere si confronta inoltre periodicamente con le associazioni rappresentative delle famiglie e con le rappresentanze delle categorie di imprese che erogano tali servizi.

Infine, il presente atto normativo promuove il “distretto per i diritti delle persone con disabilità” quale ambito territoriale in cui le attività economiche, sociali, educative e culturali sono svolte con modalità e contenuti volti a garantire ai disabili un miglioramento della qualità della vita, un migliore inserimento nella vita quotidiana e una maggiore possibilità di fruire delle opportunità offerte dall’ambiente che li circonda.

*
Consigliera Alessia Ambrosi
Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

 

 

///

DISEGNO DI LEGGE
Modificazioni della legge provinciale sull’handicap 2003, per l’istituzione del consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità
Art. 1
Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull’handicap 2003)
1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale sull’handicap 2003, nel capo II della legge, è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità
1. Il consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità è nominato dalla Giunta provinciale previo esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami, secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o equipollente nonché di specifica competenza ed esperienza in campo sociale, con preferenza per quella in materia di fragilità, maturata per almeno cinque anni complessivi.
2. Il consigliere resta in carica per cinque anni dalla data della sua nomina e può essere rinominato, per il solo mandato successivo al primo, senza l’esperimento della procedura prevista dal comma 1.
3. Il consigliere:
a) coordina l’istruttoria degli atti e delle istanze poste all’attenzione del coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 6; può formulare proposte al coordinamento e può chiederne la convocazione al presidente; relaziona al coordinamento in merito alle problematiche di carattere generale riscontrate nello svolgimento delle sue funzioni;
b) formula alla Giunta provinciale, previo parere del coordinamento istituzionale, proposte per assicurare criteri e modalità per l’attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, degli interventi in materia di disabilità, ai sensi dell’articolo 25 di questa legge e dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino);
c) formula alla Giunta provinciale e agli enti locali competenti proposte per l’implementazione della disciplina e dei servizi a favore delle persone con disabilità, per quanto non demandato al coordinamento istituzionale; al fine di predisporre proposte relative a tematiche di interesse generale di particolare complessità, con particolare riguardo agli interventi di sostegno delle persone con disabilità aventi come orizzonte l’intera loro vita, può richiedere alla Giunta provinciale specifici approfondimenti di carattere tecnico, giuridico e finanziario anche di carattere comparativo rispetto ad esperienze di altre realtà nazionali e internazionali;
d) formula alla Giunta provinciale proposte per lo svolgimento del servizio di informazione assicurato dallo sportello handicap previsto dall’articolo 9;
e) promuove l’istituzione presso la Provincia, in coordinamento con l’elenco dei volontari amministratori di sostegno previsto dall’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e diffusione dell’amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili), di un elenco delle persone che volontariamente si offrono per lo svolgimento delle funzioni di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti; l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei tutori o curatori volontari sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, che individua anche i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza specifiche e adeguate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
4. Il consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità promuove inoltre, nelle materie di competenza provinciale, la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione e l’assistenza alle persone con disabilità e la loro piena integrazione sociale. A tal fine, in presenza di segnalazioni trasmesse direttamente dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, può avanzare alle strutture provinciali, agli enti locali competenti o alle altre amministrazioni interessate richieste di informazioni, proposte di soluzione bonaria, richieste di incontri con le persone coinvolte o le loro famiglie e ogni altra iniziativa o intervento volto a superare le situazioni problematiche che gli sono rappresentate. In caso di mancata collaborazione degli enti interessati o di ricevimento di informazioni che ritiene non congrue a giustificare la situazione di disagio della persona con disabilità o il malfunzionamento dei servizi, il consigliere trasmette la propria segnalazione alla Giunta provinciale, al presidente della comunità, al consiglio comunale o agli organi di vertice delle altre amministrazioni interessate. Le relazioni sono pubblicate in un apposito spazio del sito istituzionale della Provincia e nel sito della comunità, del comune o dell’amministrazione interessata. La diffusione di dati per il tramite delle relazioni è ammessa solamente in forma statistica e in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. Per individuare le possibili criticità, e le relative possibili soluzioni nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi alle persone con disabilità, il consigliere si confronta periodicamente con le associazioni rappresentative delle famiglie e con le rappresentanze delle categorie di imprese che erogano tali servizi.
6. Il consigliere si avvale del supporto tecnico e di segreteria della struttura provinciale competente in materia di disabilità. Le altre strutture provinciali competenti per gli specifici settori che interessano la disabilità collaborano con il consigliere in relazione alle materie di rispettiva competenza.
7. Al consigliere spetta una indennità annua lorda non superiore alla retribuzione fondamentale lorda annuale spettante al personale con qualifica di direttore; spettano inoltre i rimborsi delle spese nella misura prevista per i dirigenti della Provincia.
8. Nello svolgimento delle attività previste da quest’articolo, il consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie particolari di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere q) e cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); a tal fine è consentita la loro raccolta nonché il loro uso, elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso l’ufficio di supporto del consigliere. Questi dati personali possono essere comunicati alle strutture, agli enti, alle amministrazioni e agli organi indicati nel comma 4, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
9. Le specifiche tipologie di dati, le ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all’esercizio delle funzioni assegnate al consigliere, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato sono definite con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
10. Il consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità è tenuto al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dalla Provincia in materia di protezione dei dati personali.
11. Per le attività previste da quest’articolo il consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il difensore civico, il garante per i diritti dei minori e le altre autorità di garanzia.”
Art. 2
Integrazione dell’articolo 6 della legge provinciale sull’handicap 2003
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale sull’handicap 2003 è inserita la seguente:
“a bis) dal consigliere provinciale per i diritti delle persone con disabilità;”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale sull’handicap 2003
1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale sull’handicap 2003 è inserito il seguente:
“Art. 8. bis
Distretto per i diritti delle persone con disabilità
1. La Provincia promuove il distretto per i diritti delle persone con disabilità, quale ambito territoriale in cui le attività economiche, sociali, educative e culturali sono svolte con modalità e contenuti volti a garantire alle persone con disabilità, con livelli superiori a quelli imposti dalle vigenti disposizioni normative, un miglioramento della qualità della vita, un migliore inserimento nella vita quotidiana e una maggiore possibilità di fruire delle opportunità offerte dall’ambiente che li circonda, anche attraverso l’offerta di servizi e di interventi orientati alle esigenze e alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
2. Per i fini del comma 1 è istituito, anche per stralci successivi e nel rispetto della normativa in materia di dati personali, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per i diritti delle persone con disabilità, distinto per tipologie di attività e ambiti di intervento. Con la deliberazione della Giunta provinciale che attua quest’articolo sono definiti, in particolare:
a) i criteri e le modalità per la costituzione del registro, nonché quelli per l’iscrizione e la cancellazione dal registro medesimo;
b) gli standard di qualità di carattere strutturale o funzionale, superiori in ogni caso a quelli previsti dalla normativa vigente, che devono essere assicurati dagli aderenti al distretto per l’iscrizione;
c) i tipi di dati personali comuni da raccogliere, registrare, organizzare, aggiornare e conservare in quanto necessari per la tenuta e l’utilizzo del registro;
d) le forme di pubblicizzazione del registro e di promozione delle azioni svolte dai suoi aderenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. La Provincia assicura adeguate forme di pubblicizzazione del registro e delle azioni poste in essere dai suoi aderenti, anche mediante l’individuazione di un logo volto a evidenziare l’impegno per ridurre e superare le barriere frapposte alla disabilità.
4. La Provincia promuove il distretto per i diritti delle persone con disabilità mediante la concessione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, di maggiorazioni di contributi spettanti ai sensi delle diverse leggi di settore o del riconoscimento di punteggi aggiuntivi per l’ottenimento dei contributi stessi. In prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione prevista dal comma 2, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua i settori cui questa disposizione si applica in via sperimentale nonché la relativa disciplina attuativa.”
Art. 4
Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge provinciale sull’handicap 2003
1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale sull’handicap 2003 è inserito il seguente:
“Art.19 bis
Promozione di progetti di rete
1. La Provincia promuove progetti di collaborazione con altre regioni o enti territoriali per creare una rete volta a condividere ricerche, soluzioni, percorsi innovativi ed esperienze volte a migliorare il benessere e lo stato di inclusione sociale della persona con disabilità.”
Art. 5
Disposizioni di coordinamento
1. Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale sull’handicap 2003 le parole: “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale sull’handicap 2003 le parole: “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale sull’handicap 2003 le parole: “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
4. Nel comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale sull’handicap 2003 le parole: “dei disabili psichici” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità psichica”.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 3 e 4, previste nell’importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

 

 

/

Disegno di legge.

“Modificazioni della legge provinciale sull’handicap 2003, per l’istituzione del consigliere provinciale per i diritti dei disabili”

Relazione illustrativa

L’intervento normativo proposto, che va a integrare la legge provinciale 10 settembre 2003, n.8 (legge provinciale sull’handicap), si rende necessario come strumento di tutela per le persone con disabilità e prevede l’istituzione della figura del consigliere provinciale per i diritti dei disabili al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per gli individui con disabilità e giungere a una loro reale inclusione.
Il consigliere provinciale per i diritti dei disabili coordina l’istruttoria degli atti e delle istanze poste all’attenzione del coordinamento istituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, di cui diviene anche membro effettivo; formula inoltre proposte per l’implementazione della disciplina dei servizi a favore delle persone con disabilità e per assicurare criteri e modalità per l’attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, degli interventi in materia di disabilità. Egli promuove, nelle materie di competenza provinciale, la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione e l’assistenza alle persone con disabilità e la loro completa integrazione sociale. A tal fine, in presenza di segnalazioni trasmesse direttamente dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, può avanzare alle strutture provinciali, agli enti locali competenti o alle altre amministrazioni interessate, richieste di informazioni, proposte di soluzione bonaria, richieste di incontri con le persone coinvolte o le loro famiglie e ogni altra iniziativa o intervento volto a superare le situazioni problematiche che gli sono rappresentate. In caso di mancata collaborazione degli enti interessati o di ricevimento di informazioni che ritiene non congrue a giustificare la situazione di disagio della persona con disabilità o il malfunzionamento dei servizi, il consigliere trasmette la propria segnalazione alla Giunta provinciale, al presidente della comunità, al consiglio comunale o agli organi di vertice di altre amministrazioni interessate.
Per individuare le possibili criticità e le relative potenziali soluzioni nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi alle persone con disabilità, il consigliere si confronta periodicamente con le associazioni rappresentative delle famiglie e con le rappresentanze delle categorie di imprese che erogano tali servizi.

Il presente atto normativo promuove inoltre il distretto per i diritti delle persone con disabilità quale ambito territoriale in cui le attività economiche, sociali, educative e culturali siano svolte con modalità e contenuti volti a garantire ai disabili, con livelli superiori a quelli imposti dalle vigenti disposizioni normative, un miglioramento della qualità della vita, un migliore inserimento nella vita quotidiana e una maggiore possibilità di fruire delle opportunità offerte dall’ambiente che li circonda, anche attraverso l’offerta di servizi e di interventi orientati alle esigenze e alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il testo proposto promuove infine progetti di collaborazione con altre regioni o enti territoriali per creare una rete volta a condividere ricerche, soluzioni, percorsi innovativi ed esperienze volte a migliorare il benessere e lo stato di inclusione sociale della persona con disabilità.

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato

Trento, 5 maggio 2021

 

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.