News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

ALEX MARINI – INTERROGAZIONE *STREAMING CONSIGLIO PAT: « IN CONSIDERAZIONE DELL’INERZIA CORECOM EVIDENZIATA DA AGCOM, L’UFFICIO DI PRESIDENZA RITIENE OPPORTUNO ADOTTARE INIZIATIVE? »

Scritto da
01.45 - venerdì 10 aprile 2020

Interrogazione a risposta scritta n. 1310

Trento, 8 aprile 2020

il 6 giugno 2019 l’interrogante inviava al Corecom e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una nota per segnalare la presunta violazione delle norme sulla par condicio da parte della Giunta provinciale e della Presidenza del Consiglio consiglio sottolineando la contestuale anomalia della prolungata sospensione delle dirette streaming delle sedute del Consiglio provinciale;

in assenza di provvedimenti sanzionatori o di archiviazione riguardo alla segnalazione, venivano indirizzate ad AGCOM n. 2 note contenenti richieste di informazione riguardo alla conclusione dell’iter. Ciò avveniva il 27 luglio e il 6 settembre. AGCOM provvedeva quindi a inoltrare a CORECOM, e di riflesso alla giunta provinciale, n.2 solleciti per esigere la trasmissione degli esiti istruttori. Al 3 ottobre le istituzioni provinciali non fornivano alcun riscontro alle predette sollecitazioni di AGCOM;

l’8 ottobre 2019 si discuteva in aula l’interrogazione a risposta immediata 861/XVI “Segnalazioni al CORECOM e all’AGCOM in ordine alla legittimità delle comunicazioni istituzionali in periodo elettorale”, con la quale si interrogava la Giunta per avere spiegazioni circa la presunta violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione nel periodo elettorale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni;

nella replica dell’interrogante alla risposta fornita dalla Giunta si auspicava un chiarimento definitivo sulla controversa scelta della Presidenza del Consiglio di sospendere trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio provinciale le quali venivano oscurate durante ogni parentesi elettorale o referendaria. Nei giorni successivi alla discussione del question time l’interrogante informava l’AGCOM degli esiti della discussione;

il 10 ottobre 2019 veniva presentata l’interrogazione 885/XVI “Tempi di risposta da parte del Corecom in ordine ad una segnalazione” con cui si illustrava la già esposta situazione e si chiedeva alla

Presidenza del Consiglio provinciale: 1. se intendesse verificare, nel rispetto delle prerogative di indipendenza e autonomia riconosciute dalla legge ai CORECOM, le motivazioni dei ritardi nel dare riscontro alle sollecitazioni di AGCOM per concludere lo svolgimento degli accertamenti istruttori relativi alla segnalazione circa la presunta violazione dell’art. 9, L. 28/2000 (legge sulla par condicio); 2. se non ritenesse opportuno adottare iniziative per assicurare il necessario supporto alle attività del CORECOM affinché possa espletare le funzioni assegnate allo stesso dalle leggi statali in materia di radiotelevisione e telecomunicazioni e, nel caso di specie, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

in assenza di riscontro da parte delle autorità e delle istituzioni provinciali, il 6 novembre 2019 AGCOM inviava l’ennesima nota al Corecom di Trento per sottolineare come ai Corecom può attribuirsi il compito di svolgere uno specifico segmento del procedimento sanzionatorio, rimanendo l’Autorità l’unica responsabile (ed esclusiva titolare) della funzione sanzionatoria. Ricordava inoltre come in ragione di ciò, fosse evidente che in caso di inerzia del Corecom l’Autorità avesse – non solo il potere, ma – il dovere di attivarsi per garantire il regolare svolgimento dell’intero procedimento sanzionatorio, e dunque anche della connessa attività istruttoria, al fine di potere poi correttamente adottare il provvedimento finale di sua competenza. Infine AGCOM lamentava la prolungata inerzia del competente Corecom locale nonostante le richieste di esito istruttorio dell’Autorità. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non avendo avuto fino a quel momento alcun riscontro da parte del Comitato in ordine allo svolgimento di accertamenti istruttori anche su specifica richiesta, comunicava che avrebbe provveduto direttamente, al fine di poter esercitare il suo potere decisionale ed adottare i provvedimenti di propria competenza;

l’11 novembre il Presidente del Consiglio provinciale rispondeva all’interrogazione 885/XVI. Relativamente al primo quesito riteneva che non sarebbe stato corretto se il Presidente del Consiglio avesse indirizzato al Comitato richieste o solleciti affinché il Comitato esercitasse le funzioni attribuite dalla legge; con riferimento al secondo quesito il Presidente, eludendo il merito del quesito, riteneva che essendo uno degli interroganti componente dell’Ufficio di presidenza (consigliere Degasperi Filippo) questi avrebbe avuto modo di far valere direttamente la sua opinione nella sede cui spettano le decisioni in materia;

l’8 gennaio 2020 l’interrogante chiedeva ad AGCOM un supplemento di parere per assicurarsi che l’autorità si esprimesse con chiarezza anche in merito alla controversa trasmissione delle sedute in diretta streaming. Nella nota si sottolineava come l’oscuramento delle sedute non consentisse di garantire i livelli essenziali delle prestazioni erogate dall’amministrazione del Consiglio provinciale ai fini della trasparenza, della prevenzione e del contrasto della corruzione in ordine ai lavori assembleari e si chiedeva pertanto all’Autorità di esprimere un parere con riguardo ai fini della trasparenza sui lavori dell’assemblea legislativa provinciale in periodo di par condicio;

l’Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale e tutele della Direzione contenuti audiovisivi di AGCOM rispondeva all’interrogante il 18 marzo 2020 con la nota avente ad oggetto “Trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio provinciale durante il periodo elettorale. Riscontro quesito” (in allegato);

nel parere, in sintesi Agcom ritieneva che la trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari delle amministrazioni locali non rientrasse, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale che doveva essere vietata. Al contrario, la diretta streaming via web e sui canali tv convenzionati delle sedute consiliari può avvenire anche nel corso della campagna elettorale e/o referendaria. Questo vale sia per le sedute del consiglio provinciale ma naturalmente anche per le sedute dei consigli comunali. Le condizioni essenziali che devono essere soddisfatte sono che la trasmissione sia integrale e che sia rappresentata l’intera compagine politica. Unica eccezione prevista, che alla medesima seduta consiliare non partecipino soggetti candidati, in quanto risulta evidente il rischio “di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”;

tutto ciò premesso si interroga la Presidenza del Consiglio provinciale per sapere

  1. se, in considerazione dell’inerzia del Corecom ripetutamente evidenziata da AGCOM, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio non ritenga opportuno adottare iniziative per assicurare il necessario supporto alle attività del CORECOM affinché possa espletare le funzioni assegnate allo stesso dalle leggi statali in materia di radiotelevisione e telecomunicazioni e, nel caso di specie, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
  2. quali sia l’interpretazione della Presidenza dei rilievi espressi da AGCOM nel parere “Trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio provinciale durante il periodo elettorale. Riscontro quesito” inviato all’interrogante 18.03.2020 con riguardo ai livelli minimi delle prestazioni ai fini della trasparenza sui lavori dell’assemblea legislativa provinciale in periodo di par condicio;
  3. se intenda esprimere pubblicamente una posizione politica e giuridica sul parere di AGCOM al fine informare gli elettori delle scelte della Presidenza del Consiglio con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate dall’amministrazione del Consiglio provinciale ai fini della trasparenza, della prevenzione e del contrasto della corruzione in ordine ai lavori assembleari

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

*

Cons. prov. Alex Marini

[pdf-embedder url=”https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/04/IDAP_1341346.pdf”]

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.