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AGCM – AUTORITÀ ANTITRUST CONCORRENZA MERCATO: FONDAZIONE MACH – PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: « CRITICITÀ CONCORRENZIALI PER LA CONSULENZA ALLE IMPRESE AGRICOLE »

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08.31 - mercoledì 8 maggio 2019

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione relativa all’attività di consulenza alle imprese agricole trentine svolta dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (di seguito anche FEM o Fondazione), nell’esercizio dei propri poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella riunione del 17 aprile 2019, ha inteso svolgere alcune osservazioni in merito ad alcune disposizioni normative che disciplinano l’attività della Fondazione, laddove la stessa eserciti, oltre alle attività di interesse generale che le sono affidate dalla legge, anche attività commerciali.

FEM è stata istituita con Legge della Provincia Autonoma di Trento del 2 agosto 2005 n. 14, recante “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle L.P. 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, L.P. 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse” (di seguito anche

L.P. n. 14/2005)1. In particolare, a FEM è affidata dalla legge la gestione dei servizi di interesse generale precedentemente svolti dall’Istituto pubblico di San Michele all’Adige. FEM, infatti, è subentrata nell’attività di rilevazione e ricerca già svolte dal predetto Istituto, nonché nei suoi rapporti attivi e passivi, e realizza primari interessi pubblici della Provincia, individuati nella legge istitutiva.

In base alla legge istitutiva, FEM “promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, (…), nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale (…). Svolge la sua attività con attenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale” (articolo 1). Nella propria attività, FEM deve ispirarsi, tra l’altro, al principio di “promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento” (art. 3, comma 1, lett. n).

La legge istitutiva definisce FEM come ente di interesse pubblico senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato (articolo 5).

 

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(Testo integrale in allegato, da pagina 9 a pagina 12 compresa).

 

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