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LANCIO D'AGENZIA

AGCM – ANTITRUST * SERVIZI CON ELICOTTERO: « SANZIONE RIDETERMINATA NELLA MISURA DI 18 MILIONI, PER ACCORDI “BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA” E “BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES INTERNATIONAL” »

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18.49 - lunedì 7 marzo 2022

ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES INTERNATIONAL Provvedimento n. 30019

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (ora articolo 15, comma 1bis, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2021; di seguito, in breve, “Linee guida”);

VISTO il proprio provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che: i) le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. hanno posto in essere, in violazione dell’articolo 101 TFUE, un’intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo con elicottero (AIB); ii) le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., Air Corporate S.r.l. in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l’associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) hanno posto in essere, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, un’intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione ex ante nell’ambito dell’AEI del prezziario relativo ai servizi con elicottero;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata disposta a carico delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. l’irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.612.057 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5058 del 2 luglio 2021 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 5262 del 18 maggio 2020, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico della società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5918 del 18 agosto 2021 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di Babcock Mission Critical Services International S.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. I n. 5261 del 18 maggio 2020, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico della società Babcock Mission Critical Services International S.A.;

VISTA la parte motiva delle sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e corresponsabilità tra le due Società [Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A.] è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale. Da ciò discende che solo in parte qua la misura di tale sanzione va rimodulata, in capo alla Società odierna appellante”;

VISTA, altresì, la parte motiva della sentenza n. 5918 del 18 agosto 2021, in cui il Consiglio di Stato ha osservato che: “Non dura fatica il Collegio a tener conto della considerazione attorea, per cui l’Autorità, in pratica e con riguardo all’inizio dell’illecito antitrust nel 2001, avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale tra Società controllante ed impresa controllante, del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi. Questo è vero, ma si tratta d’un dato che impinge non sulla legittimità, ma al più sulla misura della Sezione, che in sede di riesame e in parte qua va rimodulata dall’Autorità con attenzione a questo dato temporale”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandando all’Autorità di calcolare nuovamente la sanzione da irrogare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e alla controllante Babcock Mission Critical Services International S.A.;
VISTO il proprio provvedimento n. 29831 del 21 settembre 2021, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per rideterminazione della sanzione nei confronti delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A., in contraddittorio con le società e in applicazione delle citate sentenze del Consiglio di Stato;

VISTA la lettera del 15 dicembre 2021 con cui è stato comunicato Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria;

VISTA la memoria conclusiva di Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission
Critical Services International S.A. del 28 gennaio 2022; VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:
I. LA PARTE
1. Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (di seguito, BMCS Italia) è una società principalmente attiva nel settore del trasporto aereo non di linea con elicotteri. Al tempo della contestazione dell’infrazione il capitale sociale di BMCS Italia era interamente detenuto dalla società Babcock Mission Critical Services International SA (di seguito, BMCS International), a sua
volta controllata da Babcock International Group PLC1. BMCS Italia deteneva il 100% del capitale sociale di Babcock MCS Italia Fleet Management S.p.A. (di seguito BMCS Fleet), il 90% del capitale sociale di Babcock Mission Critical Services Ghana Limited (di seguito, BMCS Gana) e il 100% del Babcock MCS Congo S.A. (di seguito, BMCS Congo). Nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, relativo al periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2018, BMCS Italia aveva realizzato un fatturato complessivo mondiale, direttamente e tramite le proprie
controllate, pari a 185.647.567 euro2 e BMCS International aveva realizzato un fatturato complessivo mondiale, direttamente e tramite le proprie controllate, pari a 506.120.567 euro3.

1 La presenza del gruppo Babcock in Italia nell’offerta di servizi con elicottero è il risultato di un processo di crescita esterna, iniziato a partire quantomeno dal 2005. In particolare, il gruppo spagnolo Inaer è entrato nel mercato italiano dei servizi con elicottero tramite l’acquisizione, nel maggio 2005, di Elidolomiti S.r.l.; ha poi acquisito, nel novembre 2007, Elilario Italia S.p.A. e, nel settembre 2009, Helitalia S.p.A. Nel maggio 2014 il gruppo Inaer ha formato a sua volta oggetto di acquisizione da parte di Babcock International. Nel marzo 2017 la società ha mutato la precedente denominazione sociale Inaer Aviation Italia S.p.A. in Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL’AUTORITÀ
2. Con il Provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha accertato che: i) le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. avevano posto in essere, in violazione dell’articolo 101 TFUE, un’intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo con elicottero (AIB); ii) le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., Air Corporate S.r.l. in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l’associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) avevano posto in essere, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, un’intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione ex ante nell’ambito dell’AEI del prezziario relativo ai servizi con elicottero
3. La sanzione irrogata in solido a BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) con il Provvedimento era pari a 50.612.057 euro.
4. Ai fini della quantificazione della sanzione, erano stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle Linee Guida. L’Autorità aveva proceduto a quantificare l’importo base della sanzione in 161.729.384 euro, definito in ragione di una percentuale del 10% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante e della durata dell’infrazione e applicato successivamente una riduzione del 5% a titolo di circostanza attenuante. Poiché l’importo della sanzione così calcolato (pari a 153.642.915 euro) era superiore al limite massimo di cui dall’articolo 15 della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto a tale limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa a livello mondiale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Il fatturato totale realizzato dall’impresa a livello mondiale di BMCS International era stato quantificato – tenendo in considerazione il fatturato di tutte le imprese al tempo controllate dalla medesima società ivi inclusa BMCS Italia – in 506.120.567 euro, al netto delle vendite infragruppo.

 

III. LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO
5. Con le sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 (di seguito anche le sentenze), il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità, nei limiti indicati in motivazione, di calcolare nuovamente la sanzione da irrogare in solido BMCS Italia e alla controllante BMCS International.
2 Dati al netto delle partite infragruppo. 3 Dati al netto delle partite infragruppo.

6. Il Consiglio di Stato ha, in particolare, ritenuto che: “il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e corresponsabilità tra le due Società [BMCS International e BMCS Italia] è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale. Da ciò discende che solo in parte qua la misura di tale sanzione va rimodulata, […]”.

7. Nella parte motiva della sentenza n. 5918 del 18 agosto 2021, il Consiglio di Stato ha altresì osservato che: “Non dura fatica il Collegio a tener conto della considerazione attorea, per cui l’Autorità, in pratica e con riguardo all’inizio dell’illecito antitrust nel 2001, avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale tra Società controllante ed impresa controlla[ta], del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario [di BMCS International su BMCS Italia] in poi. Questo è vero, ma si tratta d’un dato che impinge non sulla legittimità, ma al più sulla misura della Sezione, che in sede di riesame e in parte qua va rimodulata dall’Autorità con attenzione a questo dato temporale”.

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
8. A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, l’Autorità ha avviato, il 21 settembre 2021, un procedimento per la rideterminazione della sanzione a suo tempo irrogata in solido BMCS Italia e alla sua controllante BMCS International con il provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019.

9. Nel corso del procedimento, BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) hanno avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa. Le Società hanno trasmesso una memoria il 15 novembre 2021, sono state sentite in audizione il 16 novembre 2021 e hanno sviluppato ulteriori considerazioni difensive nella comunicazione del 26 novembre 2021, con cui le Società hanno altresì trasmesso dei dati di fatturato propedeutici alla rideterminazione della sanzione.
10. Il 15 dicembre 2021 è stato comunicato a BMCS Italia e BMCS International il termine di chiusura della fase istruttoria, fissato al 31 gennaio 2022.
11. Il 28 gennaio 2022 BMCS Italia e BMCS International hanno trasmesso una memoria finale.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
12. BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) argomentano che il Consiglio di Stato, nelle sentenze in esame, avrebbe accolto gli appelli delle Società identificando, senza margini interpretativi, i correttivi da applicare ai fini del calcolo del fatturato rilevante per determinare il limite edittale del 10%.
13. Le Società ritengono in particolare che, per ottemperare alle richiamate sentenze, con riguardo al massimo edittale, non si dovrebbe considerare il fatturato delle imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che non operavano in Italia e non potevano prevenire e/o far cessare l’illecito4 e dovrebbe, quindi, essere considerato solo il fatturato delle imprese BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet (società controllata da BMCS Italia che operava in Italia).

4 Si tratta di: a) Babcock Mission Critical Services España S.A.U., Babcock Mission Critical Services Galicia S.L., Babcock Mission Critical Services Portugal L.D.A., Babcock Mission Critical Services France S.A., Cognac Formation Aero France

14. Ad avviso delle Società, inoltre, il fatturato di BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet dovrebbe essere considerato al netto sia delle vendite infragruppo tra BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet, sia delle vendite infragruppo effettuate dalle suddette tre società in favore delle altre società del gruppo di appartenenza, in conformità con i principi generali del calcolo del fatturato in ambito antitrust. Le Società, pur ammettendo che la sottrazione delle sole vendite infragruppo tra BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet potrebbe essere, in linea di principio, il frutto della situazione specifica del caso di specie (tale per cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 5058/2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 avrebbero rideterminato una modifica del perimetro delle società controllate da BMCS International da considerarsi ai fini del calcolo del massimo edittale), ritengono tuttavia che dovrebbero, in ogni caso, essere sottratte dal calcolo del massimo edittale le vendite di BMCS Italia nei confronti di BMCS Congo e BMCS Ghana, in quanto società operanti all’estero e il cui fatturato dovrebbe quindi essere escluso in esecuzione delle Sentenze. Con riguardo a tale ultimo aspetto, le Società hanno altresì osservato che, avendo BMCS Congo e BMCS Ghana cessato di operare a seguito dell’adozione del Provvedimento, tale correttivo consentirebbe di tenere in adeguata considerazione l’effettiva capacità contributiva di BMCS Italia aggiornata alla situazione odierna, escludendo le vendite realizzate, nel passato, in favore di società del gruppo oggi non più operanti sul mercato e la cui cessazione dell’attività avrebbe mutato/deteriorato la posizione finanziaria di BMCS Italia.

15. In merito a quanto rilevato dal Consiglio di Stato circa il fatto che “l’Autorità […] avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale […] del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi”, le Società hanno sostenuto che la questione è complessa e che nel Provvedimento si imputano a BMCS Italia, in solido con Babcock International, condotte di imprese poste in essere mentre erano sotto il controllo di altri operatori e il cui controllo è stato acquisito da BMCS Italia solo successivamente, a seguito di una serie di operazioni di acquisizione. BMCS Italia e BMCS International hanno, ad ogni modo, precisato che la censura del Consiglio di Stato non risulta incidere sul nuovo massimo edittale della sanzione – ottenuto eliminando dal computo del fatturato le imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che operavano all’estero – anche considerate la durata e la gravità dell’infrazione di cui al Provvedimento e la circostanza che la struttura del gruppo riconducibile a BMCS International era sostanzialmente quella attuale già nel 2014.

16. Inoltre, BMCS International e BMCS Italia argomentano come, in considerazione delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6214 del 6 settembre 2021 in relazione alla qualificazione dei servizi di trasporto personale e trasporto passeggeri e alle condotte della
società Air Corporate S.r.l./Airi S.r.l.5, anch’esse destinatarie del Provvedimento sanzionatorio del 2019, l’Autorità potrebbe anche valutare l’opportunità, nel caso di specie, di rideterminare in autotutela la sanzione, partendo da un importo base che sia calcolato senza considerare il fatturato
(FOMEDEC), società tutte al tempo partecipate da Babcock International; b) BMCS Congo e BMCS Ghana, società al tempo partecipate da BMCS Italia ma anche loro, in ogni caso, non operanti in Italia.
5 Con la sentenza 6214/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità e confermato la sentenza del Tar Lazio favorevole a Air Corporate S.r.l. e alla sua controllante AIRI S.r.l., annullando quindi il Provvedimento limitatamente alla posizione di tali società. Nella sentenza il Giudice ha tra l’altro osservato che “Non sfugge al Collegio quel che dice l’Autorità, ossia che la fissazione e l’uso del listino misero in opera un’intesa anti-competitiva complessa, unica e continuata, da cui, però, l’appellata non ritrasse alcun vantaggio illecito, foss’anche in astratto, non per sua scelta ma proprio a causa della materiale differenza tra i servizi coinvolti direttamente nel prezzario rispetto a quelli offerti da essa”. realizzato in Italia da BMCS Italia nei servizi di trasporto passeggeri di tipo HEMS (elisoccorso) e Oil & Gas.

17. Le Società, infine, sostengono che, in ossequio al principio di proporzionalità che trova espresso riconoscimento nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, l’Autorità, in forza dei propri poteri di autotutela, potrebbe anche applicare una sanzione più proporzionata, sulla base del punto 34 delle proprie Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni e che tale riduzione sarebbe giustificata anche avuto riguardo alla circostanza che, includendo i servizi HEMS (elisoccorso) e Oil & Gas, la sanzione, pur rideterminata, raggiungerebbe comunque nuovamente il massimo edittale.

VI. VALUTAZIONI
18. Con le richiamate sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, il Giudice amministrativo ha ritenuto che “il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e la corresponsabilità tra le due Società, è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale”.

19. In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato e in accoglimento delle osservazioni della Società, si ritiene pertanto di procedere a rideterminare la sanzione prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del massimo edittale, solo il fatturato realizzato dalla controllante BMSC International, dalla controllata BMSC Italia e da BMCS Fleet, escludendo quindi dal calcolo il fatturato realizzato dalle società controllate da BMSC Italia e BMSC International che non operavano in Italia. Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del massimo edittale risulta quindi individuabile nella somma dei fatturati realizzati da BMCS Italia, da Babcock International e da BMCS Fleet nell’ultimo esercizio chiuso prima della notifica della diffida di cui al Provvedimento (ovvero chiuso il 31 marzo 2018, nel caso di specie), al netto delle vendite infragruppo solo tra tali società.

20. In merito a quanto osservato dalle Società circa la necessità di sottrarre anche le vendite infragruppo realizzate (nel 2018) da BMC Italia in favore BMCS Congo e BMCS Ghana, si rileva che la base di calcolo del massimo edittale di cui all’articolo 15, comma 1bis, della legge n. 287/90, è rappresentata, in conformità con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, dal fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Il riferimento all’ultimo esercizio chiuso anteriormente al momento della diffida, ai fini dell’individuazione dell’importo del fatturato totale mondiale, non è messo in discussione dalle richiamate sentenze. Il riferimento all’ultimo esercizio chiuso anteriormente al momento della diffida è, inoltre, proporzionato e ragionevole in quanto tiene conto della capacità contributiva dell’impresa al momento dell’irrogazione della sanzione. Analogamente, si rileva che le sentenze del Consiglio di Stato non hanno contestato la modalità di calcolo delle vendite “infragruppo” adottata dall’Autorità, in conformità alla prassi nazionale e comunitaria, la cui sottrazione dall’importo del fatturato totale mondiale utilizzato come base di calcolo del massimo edittale ha semplicemente la funzione – nei casi in cui l’impresa non disponga di un dato di fatturato consolidato – di evitare la duplicazione delle medesime voci di fatturato nel computo del fatturato totale. . Ne deriva che, ai fini del calcolo del massimo edittale, possono essere sottratte dal fatturato totale mondiale solo le vendite tra le società del gruppo delle quali è in concreto considerato il fatturato ai fini del calcolo medesimo, nel caso di specie rappresentate, in ottemperanza alle richiamate sentenze, da BMSC International, BMSC Italia e BMCS Fleet.

21. Con riguardo a quanto rilevato dal Consiglio di Stato circa il fatto che “l’Autorità […] avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale […] del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi”, si osserva che l’ottemperanza alla sentenza del Giudice amministrativo, avuto riguardo al dato temporale di acquisizione del controllo di BMCS Italia da parte di Babcock International, che le Parti riconducono al 2014, non è idonea a comportare una rimodulazione della sanzione anche considerato che nel periodo di riferimento BMCS International operava in Italia nel mercato di riferimento solo attraverso BMCS Italia e che nel calcolo della sanzione il rapporto di controllo ha assunto rilievo solo ai fini della quantificazione del massimo edittale. Si tratta, come noto, di un limite massimo che non è influenzato dalla durata o gravità della condotta delle imprese. Le stesse Parti rilevano, pur con diversa argomentazione, che la censura del Consiglio di Stato non risulta incidere sul nuovo massimo edittale della sanzione – ottenuto eliminando dal computo del fatturato le imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che operavano all’estero – anche considerate la durata e la gravità dell’infrazione di cui al Provvedimento e la circostanza che la struttura del gruppo riconducibile a BMCS International era sostanzialmente quella attuale già nel 2014.

22. In merito alla richiesta che l’Autorità riveda in autotutela l’importo della sanzione finale come sopra rideterminata applicando l’art. 34 delle Linee Guida e in ossequio al principio di proporzionalità, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6214/21, si osserva che il richiamo a tale ultima sentenza, afferente un diverso contenzioso tra l’Autorità e le società Air Corporate S.r.l./Airi S.r.l., risulta non conferente, atteso che il presente procedimento ha ad oggetto la rideterminazione della sanzione da applicarsi in solido a BMCS International e BMCS, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 e in applicazione dei criteri ivi individuati dal Giudice. La richiesta all’Autorità di procedere a una revisione della sanzione in autotutela non è, infine, meritevole di accoglimento, anche considerato che l’irrogazione di una sanzione ricondotta, come nel caso di specie, al massimo edittale (sul cui perimetro di calcolo hanno peraltro inciso le sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021) ha una finalità di garanzia e di favore per le imprese, nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni amministrative. 23. Si ritiene pertanto, anche considerate le informazioni trasmesse dalle Società il 26 novembre u.s., che la sanzione vada rideterminata nei termini che seguono.

24. La modifica del perimetro delle società soggette al controllo di BMCS International ai fini del calcolo del massimo edittale – con esclusione delle società che operavano all’estero – comporta l’individuazione di un fatturato totale mondiale pari alla somma dei soli fatturati di BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet realizzati nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, quantificato in 180.494.104 euro, al netto delle vendite tra le medesime società. Il nuovo massimo edittale è quindi pari a 18.049.410 euro.

25. Poiché l’importo della sanzione di cui al Provvedimento (pari a 153.642.915 euro) è rimasto invariato e risulta superiore anche rispetto al nuovo massimo edittale, l’importo finale della sanzione ricondotto entro il predetto massimo edittale, così come rideterminato, risulta pari a 18.049.410 euro.
Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle citate sentenze del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. per la violazione accertata nella misura di 18.049.410 euro (diciottomilioniquarantanovemilaquattrocentodieci euro);

DELIBERA
che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. per il comportamento alle stesse ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 27563 del 13 febbraio 2019, è rideterminata nella misura di 18.049.410 € (diciottomilioniquarantanovemilaquattrocentodieci euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.a., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all’estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente Provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del Provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

 

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

 

 

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