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AGCM – ANTITRUST * PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: « SANZIONATA “AUTOSTRADE PER L’ITALIA“, PER DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE » (PAG 14-31)

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18.35 - lunedì 23 maggio 2022

AUTOSTRADE PER L’ITALIA-DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE. Provvedimento n. 30143.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 28604 del 16 marzo 2021, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale riguardante i comportamenti posti in essere da Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito, anche “ASPI”, “la Società” o “il professionista”), consistenti: a) con riferimento alla A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di competenza di ASPI, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona- Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano, nel mancato adeguamento del corrispettivo richiesto quale pedaggio autostradale nei casi di disagio recato ai consumatori derivante da lavori di manutenzione dei tracciati autostradali e conseguente significativo aumento dei tempi di percorrenza; b) con riferimento a tutte le tratte della rete autostradale gestite da ASPI, nelle modalità informative adottate dal professionista, in particolare sulla A/14 Bologna-Taranto, relativamente alle procedure per la richiesta del rimborso riconosciuto all’utenza a causa di consistenti limitazioni alla viabilità, che sono risultate omissive, inadeguate o, comunque, intempestive;

VISTA la propria delibera n. 29762 del 13 luglio 2021, notificata alla Società in data 20 luglio 2021, con la quale l’Autorità ha contestato ad ASPI la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla citata delibera n. 28604 del 16 marzo 2021;

VISTE le delibere del 5 ottobre e 14 dicembre 2021 e del 1° marzo 2022, con le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, sono state disposte altrettante proroghe del termine di conclusione del procedimento attesa la necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento, di garantire alla Parte un adeguato esercizio del diritto di difesa, nonché di assicurare un adeguato contraddittorio;

 

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