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AGCM – ANTITRUST * COMUNE NAGO-TORBOLE (TN) – CIRCOLO VELA TORBOLE: « L’AFFIDAMENTO DIRETTO SI PRESENTA IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA »

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15.36 - lunedì 2 dicembre 2019

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 29 ottobre 2019, ha ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune considerazioni in merito all’affidamento in concessione diretta dell’impianto sportivo in loc. Conca d’oro, denominato Circolo Vela Torbole, alla Società Cooperativa Circolo Vela Torbole, effettuato in data 6 giugno 2019 con la Delibera n. 67 della Giunta di codesto Comune.

In particolare, tale concessione è stata deliberata ad esito dell’avviso esplorativo, titolato “Manifestazione di interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale per la concessione del compendio immobiliare sede dell’impianto sportivo a rilevanza imprenditoriale in loc. Conca d’oro denominato Circolo Vela Torbole” e pubblicato sul sito internet del Comune in data 14 maggio 2019, al quale hanno risposto, inviando la propria manifestazione di interesse, complessivamente cinque tra associazioni e società, delle quali solo tre nei termini e segnatamente: l’Associazione sportiva Zobia United Futboll club, la società Sailing du Lac s.r.l. e la Società Cooperativa Circolo Vela Torbole. Tra di esse, poi, solo una, ovvero la Società Cooperativa Circolo Vela Torbole, precedente concessionaria, è stata ritenuta in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione alla selezione.

L’avviso esplorativo è stato espressamente indirizzato alle società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) il cui oggetto sociale risultava quello di assumere iniziative in campo sportivo e assumere la gestione di impianti, attività, strutture nel settore sportivo con particolare riguardo allo sport della vela e a quelli ad esso collegati.

Nella delibera della Giunta Comunale del 6 giugno 2019, avente ad oggetto la “Concessione in uso precario fino al 31/05/2020 del compendio sportivo di proprietà comunale sito in località Conca d’Oro alla Società Cooperativa Circolo Vela Torbole”, infatti, si affermava che l’indagine di mercato effettuata aveva confermato che l’unico potenziale contraente idoneo a soddisfare le esigenze di pubblico interesse collegate alla storica promozione dello sport della vela, senza scopo di lucro, e senza suddivisione di utili, era proprio il precedente concessionario, la Società Cooperativa Circolo Vela Torbole, dell’impianto Circolo Vela Torbole. Ciò in quanto: i) la società Sailing du Lac s.r.l. si qualificava società di capitali avente scopo di lucro; ii) l’Associazione sportiva Zobia United Futboll club, al momento della presentazione della manifestazione d’interesse, non risultava in possesso dei requisiti minimi per l’affidamento in esame, sia in relazione alla composizione che alle finalità statutarie.

Inoltre, nell’articolo 6 del Disciplinare allegato alla Delibera e facente parte integrante della medesima, si prevedeva la possibilità di prorogare discrezionalmente la concessione nei seguenti termini: “La presente concessione ha validità fino al 31/05/2020 e potrà essere rinnovata alle nuove condizioni da stabilire con apposito atto da approvare da parte dell’organo comunale competente.”. Con riferimento all’avviso esplorativo pubblicato al fine di selezionare operatori economici per la concessione dell’impianto sportivo “Circolo Vela Torbole”, si ritiene che alcune previsioni non appaiono compatibili con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione a cui devono attenersi le amministrazioni nelle selezioni prodromiche all’affidamento della gestione di servizi a rilevanza economica.

Si fa riferimento, in particolare, alla previsione che limita i destinatari dell’avviso esplorativo alle sole società “[…] iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura il cui oggetto sociale risulta essere quello di assumere iniziative in campo sportivo e assumere la gestione di impianti, attività, strutture, nel settore sportivo con particolare riguardo agli sport attinenti lo sport della vela e quelli ad essa collegati […]”.

Si tratta di un criterio che si pone in contrasto con l’esigenza di adottare criteri oggettivi e non discriminatori nell’affidamento di servizi al fine di consentire la candidatura dei soggetti interessati nell’ambito di dinamiche di mercato competitive. In effetti, il consolidato orientamento dell’Autorità ha sempre auspicato l’opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e il rispetto dei principi europei della parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di un impianto sportivo è peculiare l’esclusione aprioristica delle associazioni ed enti di promozione sportiva.

Inoltre, anche la delibera di affidamento in concessione in uso precario che ha seguito l’avviso esplorativo de quo presenta alcune criticità relativamente alle cause di esclusione degli altri due soggetti – la società Sailing du Lac S.r.l. e l’Associazione sportiva Zobia United Football Club, segnalante – che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura selettiva e che sono stati ritenuti non idonei a beneficio del precedente concessionario, Circolo Vela Torbole S.c. a r.l., al quale è stato di fatto rinnovato l’affidamento in uso dell’impianto sportivo.

Nello specifico e ferme restando le criticità correlate all’ingiustificata delimitazione del diritto di partecipazione alla selezione alle sole imprese iscritte alla C.C.I.A. inserita nell’avviso esplorativo, appare pretestuosa l’esclusione della società Sailing du Lac S.r.l. motivata sulla circostanza che trattasi di impresa con scopo di lucro.

Peraltro, si evidenzia che la maggior parte delle società iscritte alla C.C.I.A. sono società di capitali aventi scopo di lucro e che tale circostanza estromettente dalla procedura selettiva non è in alcun modo desumibile dal contenuto testuale dell’avviso esplorativo.

Inoltre nella medesima delibera è previsto a favore del concessionario Circolo Vela Torbole la possibilità che la concessione inizialmente prevista per un anno circa (fino a maggio 2020) possa essere rinnovata a discrezione dell’amministrazione “a nuove condizioni con apposito atto da approvare da parte dell’organo comunale competente”.

La concessione discrezionale e indeterminata nel periodo di una proroga dell’affidamento si presenta in contrasto con i principi di libera concorrenza e non discriminazione.

La possibilità di disporre una proroga dell’affidamento, oltre i termini fissati nell’originaria procedura di aggiudicazione, dovrebbe rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione della sua portata potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione sopra richiamati e produce, in ogni caso, l’effetto di chiudere il mercato alla concorrenza e limitare1, per tale via, una delle finalità cui è volta la normativa di matrice comunitaria dettata dal Codice dei Contratti Pubblici.

Né può giustificarsi la previsione di un regime di proroga in relazione alla necessità di concedere al concessionario il tempo necessario per il recupero degli investimenti, posto che, nel caso di specie, non risultano investimenti a carico del concessionario.

Si ricorda che nelle ipotesi di affidamento pubblico, la proroga o il rinnovo impediscono lo svolgimento dell’unica forma di concorrenza possibile, cioè quella per il mercato. Nel caso di specie, istituti quali la proroga o il rinnovo sono suscettibili di determinare la cristallizzazione per un periodo prolungato della posizione del concessionario, impedendo di cogliere i benefici derivanti dalla periodica concorrenza per l’affidamento della gestione del servizio. Infatti, come più volte affermato l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica risulta preordinata soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati.

In conclusione, i criteri selettivi inseriti nell’avviso esplorativo e nella delibera appaiono ingiustificatamente discriminatori e non rispondenti all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati, così da porsi in contrasto con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Sulla base di quanto precede, l’Autorità auspica che codesto Comune tenga conto di quanto sopra rappresentato e indicato al fine di aumentare la concorrenza per il mercato in occasione di nuove procedure di affidamento in concessione di impianti sportivi.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

 

*

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

 

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