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ADOC * AL VIA LE MULTE NOTIFICATE VIA PEC: FACCIAMO CHIAREZZA, È POSSIBILE APPLICARLA A TUTTI O SOLO IN DETERMINATI CASI?

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09.05 - lunedì 5 febbraio 2018

Al via le multe notificate via Pec, facciamo chiarezza. Al via da oggi le notifiche a mezzo posta elettronica certificata (Pec) dei verbali di multa per violazione al Codice della strada, in base a quanto previsto dal Dm del 18.12.2017 del Ministero dell’Interno.

Ma come funziona la multa notificata via Pec? È possibile applicarla a tutti o solo in determinati casi? Cerchiamo di fare chiarezza in merito.
Multe notificate via Pec: in quali occasioni va inviata

La notifica dei verbali di contestazione si effettua, nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Strada, nei confronti:

di chi ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo Pec, o abbia un domicilio digitale;
del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione del codice della strada, quando abbia domicilio digitale, o abbia, comunque, fornito un indirizzo Pec all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

Qualora non sia stato comunicato, al momento della contestazione, l’indirizzo Pec dell’autore della violazione, o qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

È importante specificare che la notifica via Pec si applica solo alle violazioni al Codice della Strada accertate da un organo di polizia stradale: sono quindi escluse quelle degli autovelox o delle Ztl.

Multe notificate via Pec: il documento informatico

Il messaggio Pec inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;
l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Multe notificate via Pec: termini per la notifica

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec.

La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Ricordiamo che l’invio della multa notificata via Pec rende la stessa multa un atto notificato e conoscibile al destinatario, per cui questo non potrà sollevare eccezione alcuna in merito alla mancata ricezione
Multe: quando la notifica via Pec non è possibile

Vi sono due casi in cui la notifica della multa via Pec non è possibile, con conseguenze diverse:
Notificazione mediante Pec non possibile per causa imputabile al destinatario:

Il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Notificazione mediante Pec non possibile per qualsiasi altra causa:

La procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

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