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CONSIGLIO PAT * KASWALDER RISPONDE A MARINI: « INDENNITÀ DIFENSORE CIVICO, ” IL CONSIGLIO DI STATO SI ERA PRONUNCIATO A FAVORE DELLA SOLA GRATUITÀ, LA CORTE DEI CONTI INVECE A FAVORE EMOLUMENTI »

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01.25 - martedì 7 marzo 2023

INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MARINI

 

Interrogazione a risposta scritta n. 4300 il comma 3, dell’articolo 10 della legge provinciale n. 28 del 1982 prevede che se il difensore civico o le figure di garanzie istituite dalla legge medesima sono lavoratori in quiescenza che svolgono l’incarico a titolo gratuito spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell’ufficio; la legge provinciale non dispone espressamente di non erogare l’indennità alle figure di garanzia che si trovano in stato di quiescenza. Il mancato riconoscimento dell’indennità ai soggetti in stato di quiescenza deriva infatti da un’interpretazione dell’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012; con l’interrogazione 3963/XVI del 30 settembre 2022 “Erogazione dell’indennità ai difensori civici e ai garanti dei diritti che si trovano in stato di quiescenza” si sottolineava (1) che secondo i Principi di Venezia adottati dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto il difensore civico deve essere remunerato appropriatamente e (2) che secondo quanto stabilito dal decreto legge 148/2017 il compenso mensile lordo è erogato anche ai Garanti del contribuente che si trovano in stato di quiescenza al fine di garantire l’autonomia degli stessi nell’esercizio delle loro funzioni; con la predetta interrogazione si chiedeva pertanto al presidente del Consiglio provinciale di Trento: 1. se intendesse promuovere delle verifiche in ordine alle indennità erogabili alle figure di garanzia dei diritti fondamentali al fine di uniformare la normativa provinciale ai principi generali stabiliti dal legislatore statale e dalla Commissione di Venezia nei confronti del difensore civico e dei garanti previsti dalla normativa provinciale o comunque di consentire almeno l’erogazione di un’indennità ridotta ai soggetti che si trovano in stato di quiescenza; 2. se non ritenesse di attivarsi in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali al fine di condividere degli orientamenti comuni in ordine all’erogazione dell’indennità ai difensori civici e ai garanti dei diritti che si trovano in stato di quiescenza e di assicurare la conformità delle disposizioni regionali ai principi sulla protezione e la promozione dell’istituzione del Difensore civico adottati dalla Commissione di Venezia; nella risposta all’interrogazione di cui sopra, il presidente del Consiglio provinciale affermava che la legge provinciale sul difensore civico, che per i garanti in quiescenza parla solo di rimborsi spese, è coerente con l’articolo 5 comma 9 del d.l. 95/2012 che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di governo delle amministrazioni a lavoratori in quiescenza. Secondo tale interpretazione detti incarichi sono ammessi solo nel caso siano svolti a titolo gratuito; sulla questione si è recentemente espressa la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria su una richiesta di parere avanzata dalla Regione Liguria. Con la deliberazione n. 60/2022/PAR del 20 dicembre 2022 la Corte ha affermato che “gli incarichi riferibili alle figure di garanzia oggetto del quesito proposto, non possono essere assimilati agli incarichi vietati dalla norma citata (“ incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi”, “cariche in organi di governo”), e, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche della detta disposizione, non possono essere ricompresi nel divieto normativo ivi previsto.”;

nella deliberazione n. 60/22, la sezione regionale di controllo ligure a sostegno della propria tesi ha richiamato due circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 integrata dalla circolare 4/2015) le quali chiariscono l’ambito di operatività della disposizione normativa contenuta nell’articolo 5 comma 9 del d.l. n. 95/2012. A tale proposito le due circolari prevedono che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (…). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati(…)”; nella medesima deliberazione la Corte ha stabilito che l’interpretazione restrittiva della norma si deve all’esigenza di evitare un’irragionevole compressione dei diritti delle persone in stato di quiescenza, i quali, come la giurisprudenza costituzionale ha più volte ricordato (vedasi sentenze della Corte cost.le n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013), possono essere soggetti a limitazioni purché in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico; infine la Corte ha citato anche l’interpretazione della norma in questione fatta dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha ribadito che, trattandosi di una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito come quello di esplicare l’attività lavorativa sotto qualunque forma giuridica, non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche (vedasi parere del Consiglio di Stato 309 del 15 gennaio 2020); il parere del Giudice contabile sopra menzionato è stato commentato anche dal Difensore civico della Provincia autonoma di Trento (vedi nota del 26 gennaio 2023 nella sezione “Contributi e approfondimenti” della pagina riservata al Difensore civico sul sito del Consiglio provinciale), il quale ha sottolineato come la carica di Garante ovvero di tutte le figure ad esso assimilabile, non può ascriversi alle definizioni previste dal decreto 39, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e attese le funzioni svolte di mediatore tra conflitti. Il Garante, pertanto, non è un organo regionale, né è un ente pubblico, né tanto meno è un incarico amministrativo di vertice. Non può, quindi, annoverarsi tra gli incarichi “amministrativi” che sono oggetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2013; Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio provinciale 1. se non ritiene di rivedere la decisione di non corrispondere alcuna indennità al Difensore civico e ai Garanti dei diritti istituiti dalla legge provinciale n. 28 del 1982 che si trovano in stato di quiescenza al fine di riconoscere a tali figure il medesimo status che lo Stato italiano riconosce al Garante del contribuente e di erogare un compenso appropriato così come è stato raccomandato dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto. A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

Cons. prov. Alex Marini

 

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RISPOSTA PRESIDENTE KASWALDER

 

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 4300/XVI, in materia di indennità attribuite alle figure di garanzia

L’interrogazione torna sulla questione delle indennità attribuite alle figure di garanzia, con riguardo al caso particolare in cui queste cariche sono ricoperte da persone in pensione. L’interrogazione segnala, in ispecie, il molto recente parere di una sezione della corte dei conti che ha ritenuto non applicabile alle figure in questione la facoltà di attribuire incarichi a personale in quiescenza, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, solo quando l’incarico è svolto gratuitamente.

Secondo il testo in vigore della legge provinciale sul difensore civico ai garanti in quiescenza che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito sono rimborsate le spese di viaggio fra il luogo di residenza e l’ufficio. La norma, quindi, presuppone che questi incarichi siano svolti a titolo gratuito, anche sulla base dell’impostazione del bando per la copertura della posizione del garante attualmente in carica. Esclude, in ogni caso, che questo tipo di rimborsi sia attribuibile a chi percepisce un’indennità. Come detto, al garante dei minori in carica, comunque, non sono state attribuite indennità, secondo quanto era indicato nel bando per la copertura del relativo incarico. Il bando s’era mosso in questo senso, senza dubbio, in base a una giurisprudenza allora molto recente, che riteneva applicabile al difensore civico la norma statale sopra ricordata (consiglio di stato, sez. V, sentenza n. 4718 del 2016). Sulla questione, quindi, l’orientamento dei giudici non è univoco, ad oggi; anche se bisogna prendere atto, certo, del recente parere da Lei ricordato.

Data quest’incertezza, e tenendo conto di quanto stabilito dalle nostre norme, rimango dell’idea che l’unica strada sicura per procedere in maniera opposta rispetto a ciò che si è fatto finora sia quella di promuovere modificazioni alle disposizioni provinciali che disciplinano la materia; fermo restando che le modifiche dovrebbero valere dalla legislatura successiva, ritengo, perché la gratuità, come ho ricordato, era prevista nei bandi relativi alle figure in carica. Questa strada, ovviamente, può essere percorsa per iniziativa di ogni consigliere provinciale, fermo restando che in caso di un’eventuale ricorso del Governo contro la legge provinciale, sull’argomento verrebbe a pronunciarsi la Corte costituzionale, che è un organo terzo sia rispetto al Consiglio di Stato (che a suo tempo si era pronunciato a favore della sola gratuità) che alla Corte dei Conti (che nel parere da Lei ricordato si è invece pronunciato a favore degli emolumenti).

Nel valutare questa eventuale iniziativa l’aula potrà tener conto, oltre che delle novità nel quadro giuridico da Lei giustamente rappresentate, anche dei profili di merito sottesi all’eventuale scelta da intraprendere.

Con un cordiale saluto.

– Walter Kaswalder –

 

 

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